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La Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati

28 luglio 1951

Viene firmata a Ginevra la Convenzione relativa allo Status dei rifugiati. Tale Convenzione contiene, prima di tutto, una definizione generale di rifugiato che individua i destinatari delle norme in essa contenute. In secondo luogo, essa determina lo status giuridico del rifugiato grazie ad una serie di norme miranti a definire i diritti minimi dei quali possono e devono godere i rifugiati sul territorio degli Stati ospitanti.
Il termine rifugiato designa, ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione, una persona che, «a causa di un fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinione politica, si trova al di fuori del paese di cui ha la cittadinanza e non può oppure, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale paese».
La Convenzione contiene una limitazione temporale in base alla quale il proprio raggio d'azione investe soltanto coloro che si sono trovati nelle condizioni di cui si fa menzione nella definizione anteriormente al 1° gennaio 1951. Tale data limite corrisponde al desiderio dei governi di limitare i propri obblighi alle persone già rifugiate e a coloro che possono diventarlo in base ad avvenimenti già verificatisi.
Oltre alla limitazione temporale, la Convenzione di Ginevra contiene la possibilità per gli Stati contraenti di adottare una limitazione geografica alla sua applicabilità. Anche tale possibilità di riserva risponde al desiderio di alcuni Stati di non assumere obblighi la cui portata sia imprevedibile. In base a questa limitazione, gli Stati parti hanno la possibilità di dichiarare, al momento della firma o della ratifica, di applicare la Convenzione soltanto a coloro che sono rifugiati o possono diventarlo in base ad avvenimenti accaduti in Europa.

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