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Sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Art. 64: "sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei 2 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito." Questi atti sono inefficaci, non vi è possibilità di contraddittorio, ne possibilità di difesa per il terzo ed è sufficiente un decreto del delegato per autorizzare il curatore a riprendersi i beni in oggetto. Quindi:
- sproporzione (tempo 1 anno) con la revocatoria il terzo deve dimostrare di non conoscere lo stato di insolvenza;
- non sproporzione (tempo 6 mesi) con la revocatoria il curatore deve dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza;
- gratuito (2 anni-perché più lesivo rispetto ad un atto a titolo oneroso) l'atto è inefficace, e il terzo può opporsi al
decreto del giudice delegato e il giudizio dovrà accertare che l'atto sia a titolo oneroso o meno.
Art. 65: sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti dei crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei 2 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. Anche questi atti sono inefficaci perché c'è una presunzione di frode.
Art. 67: comma 2-"sono altresì revocati i pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili, gli atti titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi contestualmente creati, se compiuti entro 6 mesi anteriore alla dichiarazione di fallimento quando è provata la conoscenza dello stato di insolvenza". In questo caso sono soggetti a revocatoria perché i terzi fossero conoscenza nella virtuale possibilità di fallimento e quindi di ledere il concorso.
Art. 66: dove in termini temporali non è più possibile colpire gli atti con la revocatoria fallimentare si può agire con quella ordinaria che copre un arco temporale di 5 anni con l'onere di dimostrare il danno e la malafede. La stessa proposta al tribunale fallimentare il che costituisce un'eccezione e comporta la richiesta contemporanea delle due azioni in subordine sviluppando la citazione con l'onere della prova come previsto dall'art. 2901 codice civile. Le sanzioni previste dall'art. 67 comma 3 sono relative non solo alla revocatoria fallimentare ma anche quella ordinaria e coprono per certi versi anche dal punto di vista penale. Alla lettera B dello stesso comma non sono revocabili le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione del fallito nei confronti della banca. Non sono quindi revocabile rimesse d'uso, quelle piccole. Secondo l'art. 70 comma 3 il massimo revocabile è dato dalla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto nelle sue pretese (massima esposizione debitoria) e l'esposizione alla data di apertura del concorso. Risulta necessario conciliare le 2 norme poiché la prima parla di ogni genere di rimessa, solutoria e ripristinatoria purché non siano rimesse d'uso, piccole; la seconda norma invece parla solo di atti istitutivi delle posizioni passive, dello scoperto e pone un limite massimo alla somma soggetta a revocatoria, nella differenza tra l'ammontare massimo scoperto (negli ultimi 6 mesi) e la consistenza alla data del fallimento. Esempio: negli ultimi 6 mesi (termine previsto dall'art. 70.3) l'impresa avuto un massimo scoperto di 1000, alla data di fallimento l'esposizione debitoria e di 700, e nello stesso periodo sono state effettuate rimesse per un valore totale di 500, 10 da 35 e una da 150. In virtù dell'art. 70 comma 3 sono soggette a revocatoria 300 mentre in virtù dell'art. 67 comma 3 lettera B sono revocabili solo 150 ossia quella rimessa che ha modificato notevolmente l'esposizione debitoria.
Art. 69: gli atti compiuti tra i coniugi sono revocati a meno che il coniuge non dimostri che non conosceva lo stato di insolvenza del coniuge fallito. Art. 69 bis: le azioni revocatorie non possono più essere esperite decorsi 3 anni dalla data di fallimento e comunque non oltre 5 anni da quando sono stati posti in essere gli atti a cui si riferiscono
 Art. 70: effetti della revocazione. Comma 2- colui che per effetto della revocatoria si è visto revocare un atto o ha dovuto restituire ciò che aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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