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Sindacato registrato e come associazione non riconosciuta


IL SINDACATO REGISTRATO: POSIZIONE GIURIDICA

Art.39
1° comma: “L’organizzazione sindacale è libera”
2° comma: “Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge”.
3° comma: “E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica”.
4° comma: “I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione ai loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”.

Quindi se il sindacato vuole stipulare contratti collettivi validi erga omnes è obbligato a registrarsi come persona giuridica, e dotarsi di uno statuto a carattere democratico (elezione a maggioranza dei dirigenti e conferimento di poteri all’assemblea dei soci).
Si rafforza la figura del sindacato maggiormente rappresentativo.

Tali disposizioni mancano di norme attuative perché:
Si temeva che la registrazione equivalesse a controllo statale (periodo post corporazioni).
I sindacati minori temevano il rafforzarsi di quelli maggiori con la contrattazione erga omnes.


IL SINDACATO COME ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

Quali norme regolano l’organizzazione sindacale?

Essa ha sia forma associativa che non associativa.

Forma non associativa ma elettiva la hanno le Commissioni interne, i Consigli dei Delegati (tutti aboliti) e oggi le RSU. Così come le coalizioni o gruppi occasionali.

I sindacati sono in genere privi di personalità giuridica e sono quindi associazioni non riconosciute, regolate quindi dall’art.36 del Codice Civile e seguenti.
Quindi anche se priva di personalità giuridica, sta in giudizio tramite il suo rappresentante ed ha una limitata autonomia patrimoniale.
In particolare l’autonomia patrimoniale è perfetta:
L’associazione risponde col suo patrimonio.
I creditori personali dei soci non possono rifarsi sul patrimonio.
I soci non possono chiedere la restituzione della quota.

Tratto da INTRODUZIONE AL DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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