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Definizione di potere di autotutela

Definizione di potere di autotutela


L'autotutela, quale spontaneo esercizio di un potere generale attribuito all'amm., non potrà esprimersi che nell'ambito di un contenitore procedimentale; la struttura del procedimento non potrebbe comunque discostarsi da quel giusto procedimento codificato dalla legge generale.
Si riscontra inoltre una cd. Sussidiarietà che l'autotutela assume in questi procedimenti di secondo grado rispetto l'esercizio discrezionale di quel potere.
Vi è una diversità dei due poteri: l'autotutela, benché potere generale, è sussidiaria perché non può prescindere dall'altro potere che è già stato esercitato. L'interesse pubblico, mal curato nel primo provvedimento, è rimasto insoddisfatto: con l'autotutela, se l'amm. ha interesse, rimuove o sana l'atto invalido per risolvere la salvaguardia del primo interesse che rimane pur sempre primario. Spesso questi due poteri vengono esercitati dalla stessa amministrazione.   

Il potere di autotutela si ritiene spettare non solo all'amm. agente, che ha già agito, ma anche a quella autorità, appartenente allo stesso plesso organizzativo, gerarchicamente superiore alla medesima. È stato riconosciuto al governo, ed in parte, alla regione, il potere di autotutela mediante il quale è ottenibile l'eliminazione di atti illegittimi posti in essere dagli enti locali.
L'autotutela è un potere diverso il cui esercizio si giustifica non coincidendo con l'interesse primario perseguito malamente con il provvedimento invalido, ma con l'interesse pubblico alla rimozione del medesimo.

Il potere in concreto esercitato in primo grado può venir meno perché magari attribuito ad altro soggetto dell'amm. o in quanto esauritosi nel tempo. Qualora non sia più esercitabile da parte dell'amm. già procedente, anche l'autorità a questa superiore verrà conseguentemente condizionata: queste amm. non potranno più procedere contro l'atto invalido esercitando un potere di autotutela che si è venuto a consumare con l'esaurirsi della loro titolarità nell'originario interesse pubblico primario, sottratto oramai alla loro disponibilità gestionale.
L'autotutela anche in questi casi, non può prescindere dall'interesse dell'amm. alla rimozione di un provvedimento invalido, che non sia più possibile considerare giuridicamente suo.
Il potere di autotutela, inteso come riesame dell'atto invalido che può giungere sino alla rimozione del medesimo, si articola su più diversi mezzi di intervento. Ci sono state molte polemiche e divisioni, ma Cavallo parla della codificazione dottrinale che ancora oggi si può considerare come l'opinione prevalente, riassunta nei progetti di legge generale sull'azione amministrativa. È proposta una tripartizione degli istituti del riesame: annullamento, revoca ed abrogazione; a questi sono stati avvicinati degli istituti affini come la sospensione.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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