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Distinzione tra annullamneto e revoca

Distinzione tra annullamneto e revoca


(questo paragrafo è importantissimo)

Annullamento e revoca in questa impostazione sono stati indagati per se stessi senza alcuna preoccupazione di ordine comparatistico: ma è comunque chiaro che è diversa la temporalità degli effetti di entrambe.
L'efficacia che il provvedimento di annullamento dispiega nei confronti dell'atto annullato ha una specifica potenzialità retroattiva, che colloca ex tunc l'effetto di annullamento sull'atto invalido: il decorso del tempo, che crea un comprensibile divario dell'atto invalido e del suo annullamento, viene così superato facendo retroagire l'inizio dell'effetto caducatorio sino all'emanazione del provvedimento di primo grado. La retroattività dell'annullamento trova la sua giustificazione nel carattere originario del vizio che invalida il provvedimento annullabile, poi annullato: è una situazione viziante congenita, sicché la misura sanzionatoria adottata in sede di autotutela, in un momento temporale successivo tende a ricongiungersi con il precedente  momento storico, cioè con l'emanazione dell'atto viziato. Il procedimento che nasce viziato perché affetto da una situazione invalidante la sua legittimità o il suo merito, verrà eliminato con un provvedimento la cui forza demolitrice risale sino al momento iniziale, retroagendo sugli effetti prodotti dal provvedimento così caducato.
Tutti gli atti invalidi, essendo annullabili, potranno essere annullati secondo quel modello di reazione azionabile  mediante l'esercizio del potere di annullamento.
Fenomeno completamente diverso è quello dell'effetto di revoca e del provvedimento di revoca.
L'efficacia del provvedimento di revoca sull'atto revocando, poi revocato, non ha forza retroattiva ma ex nunc.
Siamo in presenza di una sopravvenienza che ha indotto l'amm. a revisionare l'assetto degli interessi disciplinato dal provvedimento di primo grado: l'antigiuridicità di questo nasce da una inopportunità insorta in tempi successivi alla sua perfezione. Quindi una revoca che non distrugge il provvedimento divenuto inopportuno sin dalla sua origine, ma solo pro futuro.
L'effetto di revoca, nel conservare gli effetti prodotti dall'atto revocato, elimina il provvedimento revocabile e conseguentemente impedisce la continuazione nella produzione degli effetti, per questo non tutti i provvedimenti amm. sono revocabili: solo quelli ad efficacia continuativa, se divenuti inopportuni. Questo è un diverso modulo di autotutela: non si tratta di una situazione viziata invalidante il provvedimento, ma una antigiuridicità dello stesso successiva alla sua adozione, in quanto in decorso del tempo ha favorito l'insorgere di una stato viziante il merito.
La scelta ottimale adottata con il provvedimento revocabile non risulta più ottimale, sicché l'assetto degli interessi risulta disciplinato da un regolamento non più opportuno. L'atto è da revocare non per un vizio di merito congenito, ma per una diversa sopravvenuta valutazione della opportunità, che suggerisce all'amm., nell'ambito dell'autotutela, l'eliminazione del provvedimento non più idoneo a soddisfare, nel modo più ottimale, l'interesse pubblico primario.
Annullamento e revoca sono completamente diversi. Istituti autonomi che esprimono il principio di autotutela della p.a.: hanno una diversa funzionalità che spiega la loro reciproca antinomia.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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