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Diritti sociali e civili con la Costituzione

DIRITTI SOCIALI E CIVILI CON LA COSTITUZIONE


Nel 1944 con la fine della seconda Guerra Mondiale si chiude l’esperienza fascista e viene meno il sistema corporativo: la nuova stagione regolativa è data dalle norme contenute nella Costituzione italiana. Queste norme sono il positivo di tutte le esperienze negative fasciste. 
Le norme della Costituzione che vanno a costituire un nuovo paradigma giuridico devono la loro esistenza all’esperienza persecutoria precedentemente avvenuta.

Accanto ai diritti civili e politici prendono corpo i diritti sociali , fra i quali è da porre al primo posto il diritto al lavoro. I diritti sociali fioriscono quindi dopo l’esperienza della seconda Guerra Mondiale, perché il loro marchio è connesso a due principi fondamentali inscritti nella prima parte della Costituzione: inviolabilità e dignità personale (art. 2 Cost.), eguaglianza (art. 3 Cost.).
Il legislatore utilizza l’espressione “razza” per sottolineare la volontà del legislatore di distaccarsi dall’esperienza razziale (gli ebrei avrebbero voluto che si utilizzasse la parola “stirpe”).

Quindi si tutelano il diritto al lavoro, alla salute, all’istruzione, all’abitazione, alla pensione. Questo perché non c’è vita al di fuori di questi ambiti. 
Art. 35 Cost.: la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme. Norma d’esordio del titolo III.
Art. 34 Cost.: la scuola è aperta a tutti. riflesso dell’esperienza persecutoria, perché gli ebrei non potevano sedere sui banchi di scuola.
Art. 32 Cost.: il diritto alla salute.
Art. 38 Cost.: l’origine del diritto del lavoro.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Francesca Morandi
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