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Legge Biagi: definizione di lavoro a progetto art. 61

LEGGE BIAGI: DEFINIZIONE DI LAVORO A PROGETTO ART. 61


Art. 61: al primo comma non interviene sulle co.co.co. nominate, ma fornisce una nozione nell’ambito delle co.co.co. innominate. Estensione ai fini della nozione di lavoro a progetto operata dalla l. n. 92/2012. Tema del call center non outbound.

Successivamente, al secondo comma, si trovano le limitazioni, sono escluse le collaborazioni occasionali che la norma definisce in base ad una serie di parametri:
− Criterio temporale (30 gg nell’arco dell’anno, 240 ore per le prestazioni di cura e assistenza)
− Criterio economico (compenso non superiore ai 5 mila euro)
Altrimenti la prestazione rientra nell’ambito del lavoro a progetto.

Al terzo comma parla di altre prestazioni escluse dall’ambito di applicazione della legge, ci sono tre rapporti esenti: 
- Professioni intellettuali per le quali è prevista un’iscrizione ad un albo professionale
- Ambito sportivo (società dilettantistiche)
- Componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia (pensione che si consegue nel momento in cui si raggiunge una certa soglia anagrafica), diversa dalla pensione anticipata (anzianità retributiva)
Biagi quindi intende modificare il regime delle co.co.co. ex art. 409 c.p.c.: la sua idea è quella di limitare l’utilizzo di queste collaborazioni, ma di fatto molte categorie sono riuscite a tenersi fuori dal lavoro a progetto.

Comma 4, le fonti di regolamentazione del lavoro a progetto sono:
1. La legge
2. Il contratto individuale
3. L’accordo collettivo, purché si tratti di disposizioni in senso migliorativo 
Principio della libertà sindacale.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Francesca Morandi
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