La L.133/2008 di conversione del D.L.112/2008, sulla scorta di un precedente Protocollo tra Governo e Parti sociali del 2007, ha modificato la materia dell'apprendistato del secondo (professionalizzante) e del terzo tipo (specializzante), lasciando inutillizabile il primo.
Per l'apprendistato professionalizzante è stato prevista la soppressione della durata minima di 2 anni, lasciando inalterata la durata massima di 6 e rimettendo alla contrattazione collettiva la decisione circa la durata dello stesso. Sotto il profilo della formazione è stato introdotto un canale parallelo di formazione interamente previsto dalla contrattazione collettiva, con l'esclusione della competenza regionale.
Per l'apprendistato specializzante è stato previsto che esso possa essere utilizzato per conseguire il titolo di dottore di ricerca in ambito universitario. Tale tipologia di apprendistato, inoltre, tramite una convenzione tra Università e datore di lavoro, può operare anche in assenza di regolamentazioni regionali. Infine è stata estesa anche all'apprendistato specializzante la disciplina di quello professionalizzante per ciò che concerne gli incentivi ed i principi disciplinanti (forma scritta, compenso NON a cottimo ecc).
Inoltre la nuova disciplina ha abrogato, a grandi linee, gran parte della vecchia inerente l'apprendistato (visita sanitaria preassuntiva degli apprendisti, informativa semestrale alla famiglia, comunicazione alla Regione degli apprendisti e dei relativi tutori aziendali per la formazione esterna).