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Art. 47.2 c.p.


L’errore sul fatto esclude sempre il dolo del fatto cui si riferisce; può però verificarsi che l’errore verta su un elemento specializzante, e cioè su un requisito che caratterizza una figura criminosa rispetto ad un’altra, di portata generale. In tale caso, come precisa l’art. 47.2 c.p., residua la responsabilità per il reato diverso, di cui sussistano sia i requisiti obiettivi sia quelli soggettivi. Es. se Tizio offende l’onore di un pubblico ufficiale presente, ignorandone la qualifica, non risponderà di oltraggio (art. 341.1 c.p.), ma risponderà di ingiuria (art. 594.1 c.p.). rispetto alla quale l’agente versa senza dubbio in dolo.

Se l’errore è determinato da colpa, la responsabilità dell’agente sarà affermata a tale titolo, qualora il fatto sia previsto dalla lex come delitto colposo (art. 47.1 c.p.).
Se si tratta di contravvenzione, la punibilità consegue alla regola generale stabilita all’art. 42.4 c.p.


Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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