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La sanzione punitiva amministrativa


SANZIONE PUNITIVA: ELEMENTO CARATTERIZZANTE IL DIRITTO PENALE, essa però non è, o quantomeno non è più una tipologia sanzionatoria esclusiva del diritto penale. Esistono oggi dei sistemi che sono punitivi ma non sono penali. Mentre il diritto penale ha sempre e necessariamente carattere punitivo, non tutti i sistemi che utilizzano sanzioni punitive sono necessariamente penali: es. punitivo amministrativo e disciplinare.
Si tratta di sistemi punitivi ma lontani dal diritto penale per la natura degli interessi tutelati, che non appartengono alla generalità dei consociati ma sono piuttosto “interni” alla specifica comunità di appartenenza degli autori.

Sistema punitivo amministrativo.

Elementi comuni => entrambi fanno uso di sanzioni punitive e tutelano interessi della generalità dei consociati.

Elementi differenziali => tratti differenziali delle rispettive sanzioni e di conseguenza i profili della rispettiva disciplina dell’illecito e della sanzione. Principali caratteristiche differenziali sono 3:
1.Contenuto affittivo: è più intenso nel sistema penale potendo raggiungere la massima afflittività consentita dall’ordinamento: la privazione della libertà personale (pena detentiva); mentre la sanzione punitiva amministrativa consiste di regola nella sanzione pecuniaria, alla quale possono eventualmente aggiungersi sanzioni interdittive consistenti nella perdita o limitazione di alcuni specifici diritti o facoltà il cui esercizio è subordinato ad atti amministrativi autorizzativi.
2.Minore complessità funzionale: della sanzione punitiva amministrativa in cui è molto attenuata la componente retributiva e totalmente assente la funzione rieducativa. Comune alle 2 sanzioni è, peraltro, l’esigenza di proporzione in prospettiva sia garantista sia come requisito interno all’obiettivo generalpreventivo perseguito dalla sanzione amministrativa.
3.Diversa gravità dei rispettivi illeciti: la sanzione punitiva amministrativa dovrebbe essere utilizzata dal legislatore per reprimere fatti illeciti di minore gravità, mentre la pena dovrebbe essere riservata all’area della criminalità più grave. Naturalmente, non esistono criteri rigidi per differenziare le 2 aree rispettive di illeciti.

Il trasferimento di competenze alle autorità amministrative è costituzionalmente possibile e legittimo proprio in quanto l’illecito punitivo “minore” è caratterizzato da una sanzione che, pur essendo punitiva, ha una consistenza affittiva che non tocca la libertà personale. Nel nostro ordinamento tutti i provvedimenti che limitano la libertà personale possono essere adottati esclusivamente dall’autorità giudiziaria ordinaria (art. 13 Cost.) in ragione delle maggiori garanzie che quest’ultima presenta in quanto autonoma ed indipendente da ogni altro potere dello Stato.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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