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Il Tempo dell'intervento da parte del creditore nel processo espropriativo

Il creditore può intervenire dal pignoramento fino alla distribuzione del ricavato.
All'interno di questo lasso di tempo c'è una modulazione dei tempi dell'intervento:
- Se il creditore interviene PRIMA DELL'UDIENZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA O PER L'ASSEGNAZIONE (nell'espropriazione presso terzi la prima udienza di comparizione delle parti per la dichiarazione del terzo), l'intervento viene qualificato come TEMPESTIVO.
- Se il creditore interviene DOPO L'UDIENZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA O PER L'ASSEGNAZIONE (e comunque prima della distribuzione del ricavato), l'intervento viene qualificato come TARDIVO.
•    INTERVENTO TEMPESTIVO
art 499 IV. 'Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento.
- Se il creditore intervenuto accetta:
se è fornito di titolo esecutivo estende il pignoramento ad altri beni;
se non è munito di titolo esecutivo lo farà lo stesso creditore procedente ed il creditore intervenuto sarà tenuto ad anticipare le spese necessarie per l'estensione.
- Se i creditori invitati, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.( il creditore chirografaro in tal caso subirà quindi una postergazione in deroga al 2741, verrà soddisfatto sull'eventuale residuo rimanente a seguito della soddisfazione del creditore procedente e dei creditori privilegiati).

+ art 492 VI 'Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi (invitare il debitore ad indicare altri beni utilmente pignorabili) ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.'

Entrambe le disposizioni sono a garanzia del soddisfacimento del primo creditore pignorante a seguito dell'intervento di altri creditori.

-L'intervento tempestivo può essere effettuato:
- sia dei creditori muniti di titolo esecutivo: sono assimilati al creditore procedente, per loro è sufficiente l'intervento.
- sia dai creditori non muniti di titolo esecutivo quando a ciò legittimati dalle eccezioni di cui all'art 499:
questi, però, non possono compiere all'interno del processo nel quale intervengono atti di tipo esecutivo, parteciperanno solo alla distribuzione del ricavato.
Hanno l'onere di attività ulteriori rispetto all'intervento:
Insieme al deposito dell'intervento deve notificare al debitore il suo ricorso per ottenere un titolo esecutivo.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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