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Diritto romano: la rapina

DIRITTO ROMANO: LA RAPINA


Lucullo inserisce, nell'Editto, un'azione contro chi avesse compiuto danneggiamenti o sottrazioni violente con bande armate. Mirava a reprimere i frequenti episodi di violenza compiuti da bande armate di uomini liberi o anche schiavi.
Gaio descriveva la fattispecie di questo delitto solo nell'ipotesi di sottrazione con violenza.
Era perseguibile attraverso l'actio bonorum raptorum (beni sottratti con la forza), i cui presupposti di legittimazione attiva e passiva erano gli stessi dell'actio furti.
Venivano considerati crimini pubblici.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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