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Il TU in materia di sicurezza del lavoro

il TU in materia di sicurezza del lavoro introdotto dal D.Lgs.81/2008 ha previsto che in caso di sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni specifiche, il datore di lavoro, anche modificando l'assetto aziendale, ha l'obbligo di adibirlo ad altre mansioni cui risulti idoneo, non solo equivalenti o inferiori con conservazione della retribuzione, ma anche superiori con diritto di acquisire il definitivo inquadramento nella qualifica superiore. 
La nozione codicistica di “giusta causa”, contenuta all'interno dell'art.2119 c.c., vedeva la stessa come un accadimento che non consentisse la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro e più specificatamente come un fatto che giustificasse la mancanza di preavviso del recesso. 
Ovviamente dopo la L. 604/1966 e l'introduzione del giustificato motivo soggettivo, inerente l'inadempimento del lavoratore, le cose sono cambiate. 
Anche la giusta causa è riconducibile ad un inadempimento del lavoratore, ma si deve trattare di un inadempimento ben più grave rispetto a quello del giustificato motivo soggettivo, e questo non in termini qualitativi (facendo riferimento alla nozione di fiducia), bensì quantitativi. La contrattazione collettiva ha individuato, inoltre, dei casi in cui si configura una giusta causa (furto, rissa sul posto di lavoro, danneggiamento volontario dei macchinari ecc.), che comunque non sono vincolanti per il giudice. Inoltre nel caso di licenziamento per giusta causa non è necessario il preavviso, benché il licenziamento debba essere tempestivo ed immediato, senza far trascorrere troppo tempo.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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