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Il matrimonio (cenni)

Il matrimonio è un istituto che assume rilievo sia dal punto di vista religioso, sia dal punto di vista dell’ordinamento giuridico dello Stato. Per il diritto italiano il termine matrimonio indica l’atto mediante il quale viene fondata la società coniugale (matrimonium in fieri), quanto il rapporto che ne deriva per gli sposi (matrimonium in facto). Il rapporto che si costituisce è detto coniugale, e determina l’acquisizione automatica dello status di figli legittimi. La legge non da una definizione del matrimonio. Questo vincolo ha cessato dal 1970 di essere indissolubile con l’introduzione del divorzio, ma rimane comunque esclusivo, indisponibile e di durata indeterminata, non essendo consentito pattuire un matrimonio ad tempus.
Un matrimonio si dice inesistente quando mancano gli estremi indicati. Le cause di invalidità del matrimonio civile sono:
-    Vincolo di precedente matrimonio di uno dei 2 coniugi (bigamia, vietata in Italia)
-    Impedimentum criminis
-    Interdizione giudiziale o incapacità naturale di uno dei 2 coniugi
-    Difetto di età (under 18)
-    Vincolo di parentela, affinità, adozione o affiliazione
-    Vizi del consenso
Per l’art 29 Cost. il matrimonio è "ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi".
Primo fondamentale principio del matrimonio dice che: "con il matrimonio marito e moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri". Dal matrimonio derivano l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza, alla collaborazione e alla coabitazione.
La separazione differisce dal divorzio perché giuridicamente non comporta la cessazione degli effetti del matrimonio (non ci si può risposare), ma un nuovo modo di essere del rapporto, infatti con essa cessa l’obbligo di convivenza, e gli obblighi di assistenza, di collaborazione e di sostegno economico vengono regolati. Il codice tratta solo la separazione legale, che può essere giudiziale o consensuale (i coniugi si possono mettere d’accordo sulle condizioni della separazione ma occorre anche l’omologazione del tribunale).
La condizione di vedovo non è paragonabile a quella di non coniugato, perché i matrimonio, sebbene sciolto, continua a produrre effetti (successioni). Il divorzio fu introdotto in Italia con un referendum popolare. La separazione deve essere ininterrotta. Se i coniugi si riconciliano, il divorzio potrò essere pronunciato solo a seguito di una nuova separazione.
Il figlio è legittimo quando è stato concepito da genitori uniti in matrimonio, è invece naturale quando è stato concepito da genitori non sposati tra loro. La legge stabilisce che deve ritenersi concepito durante il matrimonio il figlio nato in qualsiasi momento intercorrente nel periodo che va da 180 giorni dopo le nozze e 300 giorni dopo lo scioglimento o l’annullamento del matrimonio. Se il figlio nasce dopo le nozze ma prima dei 180 giorni è stato concepito prima delle nozze, ma la legge reputa il figlio ugualmente legittimo.
Adozione.        Con il nuovo codice l’istituto viene visto come un vero e proprio diritto del minore ad avere una famiglia. L’adozione non può che rappresentare un rimedio eccezionale a situazioni di emergenza, una situazione patologica da cui sollevare la vittima assicurandogli una nuova famiglia e quindi una nuova vita. È consentita solo a coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni, non separati e "idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare". L’età dei genitori non deve superare i 45 anni dell’età dell’adottando e non deve essere inferiore ai 18 anni dell’età dell’adottando.
Il minore, dichiarato in stato di adottabilità, viene collocato in affidamento preadottivo, che dura almeno un anno, in caso di esito favorevole il tribunale pronuncia la sentenza di adozione. L’adozione ha per effetto l’acquisto, da parte del minore, dello status di figlio legittimo degli adottanti.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Marco D'Andrea
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