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Definizione di danno patrimoniale e danno morale

Danno patrimoniale = conseguenze pregiudizievoli patrimonialmente valutabili, ovvero lucro cessante e danno emergente
Danno morale = sofferenza psicologica del soggetto in virtù dell'inadempimento della controparte o del suo fatto illecito.
Il codice civile dice che il danno morale è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge: il caso più frequente è quello in cui il fatto illecito rappresenti sul versante penalistico una condotta di reato (es. la vittima di un incidente stradale, in quanto vittima di lesioni, può richiedere in ambito civilistico il risarcimento del danno patrimoniale e anche di quello morale, a prescindere dalla condanna del danneggiante per le lesioni, perché se non sono gravi possono esser perseguite solo dietro espressa richiesta del lesionato con la querela sul lato penale).
Ci sono anche dei casi in cui anche un inadempimento contrattuale può comportare una condotta che sul versante penalistico può esser vista come un reato e consentire il risarcimento dei danni morali:
l'inadempimento del debitore crea lesioni: il dentista se esegue male il suo compito può trasmettere al paziente malattie gravi o causare danni ulteriori al dente;
nel quadro di una vendita viene consegnato un bene che ha un difetto e che provoca al compratore una lesione personale.
Al di fuori di questi casi ve ne sono altri, ma la dimostrazione diventa più difficile, perché nel caso di inadempimento se si riesce a dimostrare che il debitore ha concluso il contratto con intenzione di non adempiere potrebbero aprirsi le porte al reato di truffa, ma la prova è difficilissima. Laddove però si riuscisse a provare, si potrebbe avere risarcimento del danno morale.
In Italia quindi, di fronte all'inadempimento contrattuale, il risarcimento del danno morale è un'ipotesi eccezionale. Per questo il legislatore italiano ha introdotto in ambito particolare la risarcibilità del danno morale per l'importanza particolare che esso assume in questa ipotesi: il danno da vacanza rovinata. Con riferimento al contratto di viaggio, il viaggiatore può, se vittima di inadempimento contrattuale, chiedere il risarcimento del danno morale perché in questi casi esso è la voce di danno più consistente (il risarcimento meramente patrimoniale è piccola cosa rispetto al pregiudizio subito). In Inghilterra invece i giudici, in via generale, tendono a farlo rientrare anche quale parametro della liquidazione, nell'intento non solo di compensare il creditore della perdita, ma anche di punire il debitore inadempiente.

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