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Art. 2929 cc Nullità del processo esecutivo

La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.
Le contestazione relative alla regolarità formale dei singoli atti devono infatti essere fatte valere nelle forme e nel termine decadenziale previsto dall'art 617 (opposizione) all'interno del processo esecutivo.
[ulteriore conferma della natura di 'processo chiuso' del processo di espropriazione]

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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