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Come si chiude il giudizio d'appello



Quali contenuti può assumere la decisone del giudice d'appello? Anzitutto possiamo avere una chiusura in rito del giudizio d'appello,quindi con quali declaratorie si può chiudere il giudizio d'appello? Di inammissibilità anzitutto. Quali casi abbiamo visto di inammissibilità? Se proposto oltre i termini;se abbiamo avuto più parti in primo grado in cause inscindibili o tra di loro dipendenti,art.331, “il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se e' necessario, l'udienza di comparizione. L'impugnazione e' dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato.”. Qual' è la conseguenza della declaratoria di inammissibilità dell'appello? Non si può più riproporre e passa in giudicato al sentenza di primo grado. Possiamo anche avere una declaratoria di estinzione del giudizio d'appello qualora vi sia verificata una attività che da luogo all'estinzione. Qual'è la conseguenza della declaratoria di estinzione del giudizio d'appello? L'art. 338 ci dice che “passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.” Quali potranno essere? Se abbiamo in generale l'estinzione del processo cosa rimane in piedi? Le pronunce di merito,quindi vuol dire se nel giudizio d'appello che poi si è estinto è stata pronunciata una sentenza di merito non definitiva,allora in questo caso questa mantiene i suoi effetti. Il nostro appello può chiudersi con una pronuncia in rito oppure come può chiudersi il giudizio d'appello? Pronunciandosi nel merito il giudice d'appello può fare due cose: può rigettare l'appello e quindi confermare la sentenza impugnata oppure può accogliere l'appello e quindi riformare,porre nel nulla la sentenza impugnata. Nel caso in cui ponga nel nulla,riformi la sentenza impugnata,abbiamo detto ieri che il giudizio d'appello non ha solo portata rescindente ma anche rescissoria quindi c'è la pronuncia di una nuova decisione nel merito. Questo avviene di regola,ci sono però dei casi in cui il giudice d'appello accoglie l'appello,riforma la sentenza impugnata ma invece di decidere nel merito rimette la causa al giudice di primo grado. Sono casi tassativi,specifici dettati dal legislatore agli artt.353 e 354 in cui il giudice d'appello elimina la sentenza di primo grado ma fa tornare il processo indietro al giudizio di primo grado. Sono dei casi nei quali per garantire il doppio grado di giurisdizione visto che nel giudizio di primo grado c'è un vizio così grave che fa sì che ci sia stato formalmente il primo grado ma non nella sostanza allora per garantire il doppio grado di giurisdizione il processo torna indietro. Quindi torna in primo grado e poi avremo una pronuncia di primo grado a sua volta appellabile. Questo far tornare indietro il processo cosa comporta? Un allungamento del processo. Per quali ipotesi ci sarà la rimessione della causa al giudice di primo grado? Un caso attiene alla giurisdizione, art. 353 :” Il giudice d'appello, se riforma(quindi annulla la sentenza di primo grado)  la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.”. Quindi vuol dire che il primo giudice ha detto non ho giurisdizione,se viene appellata questa sentenza il giudice d'appello ritiene che ci sia la giurisdizione del giudice ordinario,del  primo giudice allora in questo caso fa tornare indietro il processo al primo grado. Gli altri casi sono elencati all'art.354. Sono vizi che potranno attenere o agli atti del processo,alla sentenza oppure vizi del contraddittorio. Qual è il vizio più grave del contraddittorio? Abbiamo un litisconsorzio necessario pretermesso. Vedete nell'art. “se il giudice d'appello riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio”. Poi c'è la figura speculare: “non doveva essere estromessa una parte”. Poi c'è il vizio di forma più grave di tutti:l'inesistenza. Vedete :” dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma.” Poi c'è l'ipotesi: “Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'articolo 308(che non doveva essere pronunciata l'estinzione del processo)”. Rimane ancora un caso che attiene l'instaurazione del contraddittorio con il convenuto,quale sarà il vizio? La nullità della notificazione della citazione introduttiva. Queste sono le ipotesi in cui si ha la rimessione da parte del giudice d'appello al primo grado. Altrimenti,ci dice il quarto comma, “Se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione e quindi poi deciderà nel merito”. Riepilogo: quali sono queste ipotesi? Il caso in cui il giudice di primo grado abbia negato di avere giurisdizione e il giudice d'appello ritiene che abbia giurisdizione; ipotesi che attengono al contraddittorio,il litisconsorzio necessario è stata estromessa una parte,nullità della notificazione della citazione, il vizio formale più grave di tutti e poi è stata dichiarata l'estinzione del processo e non doveva essere dichiarata. Essendo tassativa è sorto un problema per un'ipotesi,quale sarà? Vedete è prevista solo il caso della nullità della notificazione dell'atto di citazione. Ci si è chiesti cosa succede se la nullità non colpisce la notificazione ma l'atto di citazione di primo grado?  Quindi è un vizio che ha colpito la nullità dell'atto di citazione di primo grado evidentemente il giudice non se n'è accorto quindi non è stata posta in essere la sanatoria del vizio,quindi la nullità di un atto di citazione di primo grado non sanato viene denunciata questa nullità dell'atto di citazione di primo grado al giudice d'appello e il giudice d'appello dice sì  in effetti era un atto di citazione nullo,cosa fa il giudice d'appello? Non può rimettere al giudice di primo grado perché ha una elencazione tassativa,qual' è quindi l'alternativa? La disciplina della nullità dell'atto di citazione prevede che sia un vizio sanabile però il giudice non se n'è accorto,il vizio non si è sanato e non era una nullità relativa alla vocatio sanata dalla costituzione del convenuto quindi questa nullità viene denunciata al giudice d'appello. Cosa fa il giudice d'appello? Se noi applichiamo il quarto comma dell'art. 354 ci dice che “Se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione”. Dovremmo dire quindi che la rinnovazione di un vizio dell'atto di citazione di primo grado viene disposto dal giudice d'appello che quindi poi deciderà nel merito l'appello. C'è chi è contrario a questo perché dice che il vizio colpiva l'editio actiones  dell'atto di citazione di primo grado non potrebbe esserne disposta la rinnovazione in appello ma il giudizio d'appello dovrebbe chiudersi in rito siccome c'era un giudizio di primo grado con un atto di citazione nullo. È discussa la cosa. Se noi stiamo al quarto comma dell'art. 354 noi dovremmo dire che non rimette la causa al giudice di primo grado ma dispone la rinnovazione dell'atto e poi decide nel merito. La prof.ssa è di questa tesi.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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