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L'ordinanza per il pagamento di somme non contestate EX ART. 186-BIS CPC

L'ordinanza per il pagamento di somme non contestate EX ART. 186-BIS CPC



Si tratta del provvedimento anticipatorio di condanna di più immediata comprensione che, comunque, nella prassi ha un ambito di applicazione molto ristretto. Quando è stato introdotto dalla riforma del 1990, questo istituto non era una novità assoluta, perché era già previsto per il rito speciale del lavoro EX ART. 423 CPC, rubricato “Ordinanze per il pagamento di somme”.
EX ART. 186-BIS.1 CPC è stabilito che «SU ISTANZA DI PARTE (e, quindi, mai previa disposizione d'ufficio) IL GIUDICE ISTRUTTORE PUÒ DISPORRE, FINO AL MOMENTO DELLA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI (quale barriera preclusiva, che segna il passaggio della causa alla fase decisoria. Questo limite temporale di emanazione è ovvio, proprio perché tale ordinanza è una pronuncia che anticipa la sentenza di condanna che chiude il processo e, quindi, deve per forza essere pronunciata prima che il processo passi alla fase decisoria), (la condanna per) IL PAGAMENTO DELLE SOMME NON CONTESTATE [quale presupposto per l'istanza di emanazione di ordinanza di condanna EX ART. 186-BIS CPC. In particolare, bisogna distinguere tra la contestazione dei fatti costitutivi allegati alla pretesa dell'attore e la contestazione della somma oggetto di tale pretesa di condanna: come si è già detto, post LEGGE N. 69 DEL 2009, quale generico onere, in capo al convenuto, di contestazione specifica dei fatti costitutivi allegati dall'attore - che, altrimenti, sono considerati provati, anche se l'attore non li ha provati -, EX ART. 115.1 CPC è stabilito che «SALVI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IL GIUDICE DEVE PORRE A FONDAMENTO DELLA DECISIONE […] I FATTI NON SPECIFICATAMENTE CONTESTATI DALLA PARTE COSTITUITA»; al contrario, la non contestazione specifica da parte del convenuto della somma oggetto della pretesa dell'attore costituisce il presupposto per la richiesta, da parte dell'attore, della pronunicia di ordinanza di condanna EX ART. 186-BIS CPC. Tuttavia, ci si domanda se, qualora il convenuto ammetta di dover restituire l'intero ammontare di somma oggetto della pretesa dall'attore, sia ragionevole che quest'ultimo possa richiedere la pronuncia di ordinanza EX ART. 186-BIS CPC: quale valutazione in negativo del giudice a quo sulla convenienza della pronuncia di tale ordinanza anticipatoria di condanna (insita nel letterale dettato normativo «IL GIUDICE ISTRUTTORE PUÒ DISPORRE»), la giurisprudenza esclude questa possibilità in capo all'attore, perché, in questa ipotesi peculiare, la ratio dell'ordinanza EX ART. 186-BIS CPC viene meno, dato che, post ammissione del convenuto, la causa può passare direttamente alla fase decisoria; in ogni caso, più ricorrentemente, in quest'ipotesi particolare le parti arrivano da sé ad una conciliazione della lite! In altre parole, la giurisprudenza ritiene pacifico che la pronuncia di tale ordinanza anticipatoria di condanna deve avvenire solo quando la mancata contestazione da parte del convenuto è solo parziale, cioè riguarda solo una parte dell'intero ammontare della somma di denaro richiesta in restituzione nella domanda di condanna posta dall'attore! ESEMPIO: L'attore domanda a quo la condanna del convenuto al pagamento di 10000 € data a prestito e mai restituita e il convento afferma di dovergli restituire solo 5000 €; quindi, solo su questi 5000 € non contestati dal convenuto l'attore può richiedere al giudice a quo, durante la fase di trattazione della causa, la pronuncia di un'ordinanza anticipatoria di condanna EX ART. 186-BIS.1 CPC ] DALLE PARTI COSTITUITE [quale ulteriore presupposto per l'istanza di emanazione di ordinanza di condanna EX ART. 186-BIS CPC. Questo presupposto è stato a lungo controverso per l'istanza di pronuncia di identica ordinanza anticipatoria di condanna, prevista per il rito speciale del lavoro EX ART. 423 CPC, ove il dettato normativo EX ART. 423.1  CPC semplicemente stabilisce che «IL GIUDICE, SU ISTANZA DI PARTE, IN OGNI STATO DEL GIUDIZIO, DISPONE CON ORDINANZA IL PAGAMENTO DELLE SOMME NON CONTESTATE», senza aggiungere “dalle parti costituite”; di conseguenza, a tal proposito, si è sostenuto che l'ordinanza anticipatoria di condanna fosse pronunciabile anche nei confronti del convenuto contumace che, non costituendosi in giudizio, ovviamente non contesta la somma di denaro oggetto della pretesa del''attore]. […]».
Quale vantaggio conseguente all'attore dalla pronuncia di questa ordinanza anticipatoria di condanna, EX ART. 186-BIS.2 CPC è stabilito che «L'ORDINANZA COSTITUISCE TITOLO ESECUTIVO (grazie al quale, appunto, l'attore può iniziare un processo esecutivo nei confronti del convenuto che, pur non contestando parzialmente il proprio debito nei suoi confronti, non vi ottempera) E (ha efficacia esecutiva ultrattiva, cioè) CONSERVA LA SUA EFFICACIA (di titolo esecutivo) IN CASO DI ESTINZIONE DEL PROCESSO (per inattività dell'attore che, avendo ottenuto tale ordinanza anticipatoria di condanna, non ha più interesse a continuare il processo pendente)». Al contrario, se il processo pendente va avanti, la sentenza di merito di condanna con efficacia di giudicato assorbe in sé quest'ordinanza anticipatoria di condanna!
In particolare, quale ragionamento piuttosto sofisticato - riguardo un'ipotesi poco ricorrente nella prassi, su cui la giurisprudenza non si è mai pronunciata -, la dottrina, tra cui anche il Mandrioli, si è domandata quali siano i limiti dell'efficacia esecutiva ultrattiva di tale ordinanza anticipatoria di condanna, cioè se tale efficacia esecutiva sia assimilabile sia assimilabile o meno alla preclusione conseguente al passaggio in giudicato della sentenza. In altre parole, la dottrina si è domandata se, una volta estinto il processo pendente, il convenuto supposto debitore soccombente possa o meno porre in discussione quest'ordinanza anticipatoria in un diverso processo a cognizione piena: il convenuto supposto debitore, che precedentemente non ha contestato la pretesa pecuniaria dell'attore supposto creditore nei suoi confronti, può istaurare un processo a cognizione piena nei confronti dell'attore per contestare tale ordinanza anticipatoria di condanna? O, altrimenti, qualora si inizi un processo esecutivo nei suoi confronti, il convenuto supposto debitore può proporre una opposizione a tale esecuzione?
- Parte della dottrina, parificando l'ordinanza anticipatoria di condanna EX ART. 186-BIS CPC al decreto ingiuntivo non opposto, ritiene che il convenuto soccombente non la possa porre in discussione in nessuno dei due modi.
- Al contrario, altra parte della dottrina, tra cui anche il Mandrioli, ritiene che il convenuto soccombente possa sia istaurare un processo a cognizione, sia proporre una opposizione in sede di esecuzione forzata, contro l'ordinanza anticipatoria di condanna EX ART. 186-BIS CPC.
- Infine, una posizione dottrinale intermedia - che, secondo la prof.ssa, è la più convincente -, ritiene che il convenuto soccombente possa esclusivamente proporre un processo a cognizione piena per contestare il proprio debito, precedentemente non contestato.
D'altro canto, EX ART. 186-BIS.3 CPC è stabilito che «L'ORDINANZA È SOGGETTA ALLA DISCIPLINA DELLE ORDINANZE REVOCABILI DI CUI AGLI ARTICOLI 177, PRIMO E SECONDO COMMA, E 178, PRIMO COMMA»; in altre parole, questa ordinanza anticipatoria di condanna è revocabile con la sentenza che chiude il processo a cognizione piena.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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