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La disciplina Codice Civile del mezzo di prova precostituito dell'atto pubblico



EX ART. 2699 Codice Civile, quale definizione legislativa di atto pubblico, è stabilito che «L'ATTO PUBBLICO È IL DOCUMENTO REDATTO, CON LE RICHIESTE FORMALITÀ, DA UN NOTAIO O DA ALTRO PUBBLICO UFFICIALE AUTORIZZATO AD ATTRIBUIRGLI PUBBLICA FEDE (quale efficacia - probatoria - dello stesso atto pubblico) NEL LUOGO DOVE L'ATTO È FORMATO».
Quale esplicitazione dell'efficacia probatoria dell'atto pubblico, EX ART. 2700 Codice Civile è stabilito che «L'ATTO PUBBLICO FA PIENA PROVA (cioè ha efficacia di prova legale), FINO A QUERELA DI FALSO (Diversamente dal giuramento decisorio, contro cui EX ART. 2738.1 Codice Civile non è ammessa prova contraria, per l'atto pubblico è prevista l'eventuale instaurazione di giudizio di querela di falso per attaccare la sua efficacia di prova legale, limitata ai due profili di cui qui di seguito), DELLA PROVENIENZA DEL DOCUMENTO (cioè della sua redazione) DAL PUBBLICO UFFICIALE CHE LO HA FORMATO, NONCHÉ DELLE DICHIARAZIONI DELLE PARTI E DEGLI ALTRI FATTI CHE IL PUBBLICO UFFICIALE ATTESTA AVVENUTI IN SUA PRESENZA O DA LUI COMPIUTI». Pertanto, l'efficacia di prova legale non copre la veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti entro atto pubblico stesso, la quale, perciò, potrà essere oggetto di prova contraria.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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