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Regole della concorrenza e diritto nel settore della sicurezza sociale


Il processo di attuazione dell'Unione europea ha reso attuale, infine, un problema per l'innanzi sostanzialmente rimosso, quale è quello dell'applicazione alla materia della sicurezza sociale del diritto comunitario della concorrenza.
Detto problema è venuto in rilievo essenzialmente in relazione a due distinti fenomeni: quello dei cosiddetti aiuti di Stato nella materia previdenziale; e quello dei limiti di ammissibilità dei monopoli previdenziali.
Quanto al primo, si è fatta questione essenzialmente dei limiti di compatibilità di determinate forme di agevolazione contributiva con il divieto, rivolto a tutti i paesi membri, di introdurre o mantenere misure di qualsiasi genere che, "favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".
L'azione degli organi comuni cari è stata indirizzata, innanzitutto, a definire i limiti di compatibilità di detti aiuti di Stato.
Al proposito, punto di riferimento essenziale è il principio cosiddetto de minimis, che ha fissato in una cifra predeterminata la soglia di "aiuto", al di sotto della quale il divieto si può considerare non operativo.
Nell'ambito di tale rinnovata prospettiva, nel nostro paese sono entrate nell'area "a rischio" quelle forme di incentivo all'occupazione che per l'Italia rappresentano forme risalenti di aiuto pubblico a favore di aree geografiche o produzioni "sfavorite": precisamente, le agevolazioni contributive, in genere, e gli sgravi degli oneri sociali per le imprese del mezzogiorno, in particolare.
Ancora più delicato è l'altro aspetto: quello rappresentato dai monopoli previdenziali.
Al proposito, il problema si pone, innanzitutto, in conseguenza del fatto che in ambito comunitario la nozione di impresa "abbraccia qualsiasi entità che esercita una attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento", e che, quindi, astrattamente, anche un ente previdenziale può essere riconosciuto come "impresa", e, dunque, essere assoggettato alle norme in materia di concorrenza, sia pure "nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata".
Di fatto, per poter escludere un ente previdenziale dalla soggezione alle regole della concorrenza occorre poter accertare una ragione di estraneità del relativo operare alle logiche del mercato.
In concreto, tale ragione di estraneità viene individuata nello svolgimento di compiti istituzionali sulla base di criteri improntati al principio di solidarietà sociale.
E l’esistenza di detta "solidarietà" dalla giurisprudenza della Corte di giustizia viene riconosciuta sulla base di alcuni ben precisi indici: precisamente, quelli della solidarietà redistributiva, della solidarietà intergenerazionale, della solidarietà finanziaria.

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