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La valutazione degli elementi di prova nel processo penale


La valutazione degli elementi di prova costituisce per le parti quell’onere sostanziale che si applica nel loro potere di argomentare; la medesima attività rappresenta per il giudice un vero e proprio dovere.
Egli, infatti, valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati; il giudice espone i motivi del suo convincimento indicando le prove poste a base della decisione ed enunciando le ragioni della loro attendibilità e le ragioni della non attendibilità delle prove contrarie.
La valutazione delle prove costituisce un’attività legale e razionale: legale, perché si esercita su prove legittimamente acquisite (soltanto ciò che è validamente acquisito può, anzi deve, essere valutato ai fini decisori); razionale, perché implica l’obbligo di motivare, di giustificare la decisione secondo criteri di ragionevolezza nel rispetto di tre ordini di regole: della logica, della scienza e dell’esperienza corrente.
Tali criteri debbono essere messi oggi in correlazione con lo standard probatorio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
L’art. 192 c.p.p. richiede l’esposizione dei criteri utilizzati nella valutazione degli elementi di prova.
L’art. 546 comma 1 lett. e c.p.p., attraverso il prescritto vaglio delle opposte ragioni, recepisce e traduce l’esigenza del confronto tra le diverse ipotesi ricostruttiva del fatto, che sono state elaborate dalle parti.
Il giudice è chiamato a scegliere quella ricostruzione del fatto (ovvero quella “storia”) che è capace di fornire una spiegazione ragionevole a tutti gli elementi raccolti.
I due articoli sono complementari, in quanto l’uno indica, per così dire, i mattoni con i quali si costruisce quell’edificio che è considerato dall’altro.
Esiste un nesso costituzionale inscindibile tra giurisdizione e motivazione; in virtù dell’art. 1116 cost. tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
La motivazione è, dunque, una componente strutturale necessaria dei provvedimenti del giudice e costituisce una conquista della nostra civiltà giuridica.
Inoltre, non avrebbe senso imporre al giudice l’obbligo di motivare ammettendo, però, che egli possa non enunciare in modo adeguato e completo le ragioni della sua decisione.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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