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Indennizzo assicurativo: il collegio arbitrale

Indennizzo assicurativo: il collegio arbitrale


Qualora non ci sia accordo tra le parti sull’ammontare dell’indennizzo, viene nominato un collegio arbitrale, costituito da tre medici, di cui i primi due sono rispettivamente il medico fiduciario dell’assicurato e il medico fiduciario della Compagnia; essi di comune accordo scelgono il terzo medico (in caso di disaccordo esso viene scelto dal Consiglio dell’Ordine dei medici).
Le decisioni sono prese con dispensa da ogni formalità di legge (si parla perciò di arbitrato irritale) e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare relativo verbale.
Il compiti del collegio arbitrale consistono nell’accertamento della natura e delle entità delle lesioni subite dall’assicurato e dei loro esiti quale presupposto per la valutazione dell’inabilità temporanea e del grado di invalidità permanente.
Il ricorso al giudizio arbitrale non pregiudica il diritto eventuale di adire l’autorità giudiziaria.
Generalmente il giudizio conclusivo deve essere pronunciato entro 90 giorni dall’accettazione della nomina o nel termine stabilito dalla polizza.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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