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La polizza di assicurazione privata sulla vita


Conoscere quale sia la reale probabilità di vita o di morte di una essere umano è stata ritenuta da sempre prerogativa esclusiva del medico, ma i fattori che condizionano la durata della vita umana sono così numerosi da essere sostanzialmente indefinibili nella loro interezza.
L’età biologica deve essere ritenuta cosa diversa dall’età anagrafica o da calendario: se in teoria nell’individuo normale e sano esse generalmente coincidono, nella pratica vi è sempre un divario più o meno significativo fra di loro.
Tale divario dipende in gran parte dalle conseguenze sfavorevoli delle malattie pregresse e di quelle in atto al momento in cui la persona è sottoposta a visita.
La polizza di assicurazione sulla vita è strettamente basata sulla conoscenza del rischio morte e quindi delle reali condizioni di salute del candidato.
Ne deriva che i principali problemi che il medico si trova ad affrontare in questo ambito sono soprattutto quelli concernenti la diagnosi e la prognosi delle varie malattie obiettivate e l’esatta valutazione dei rischi di morte e di invalidità ad esse correlati.

A seconda del rischio si suole distinguere:
1. assicurazione per il caso morte: l’obbligazione dell’assicuratore è subordinata al verificarsi della morte dell’assicurato;
2. assicurazione per il caso vita: l’obbligazione è subordinata alla sopravvivenza dell’assicurato a una certa scadenza contrattuale;
3. assicurazione mista: l’obbligazione è subordinata alla morte dell’assicurato, se questa si verifica entro la scadenza stabilita dal contratto, oppure al raggiungimento del termine cronologico fissato dal contratto stesso se l’assicurato sono ancora in vita.

Nella stipula di questa speciale polizza occorre distinguere:
a. l’assicurato;
b. il contraente, è la persona che assume in proprio l’obbligo del pagamento del premio e che il più delle volte coincide con lo stesso assicurato;
c. il beneficiario, è la persona designata dall’assicurato alla quale la Compagnia di assicurazione pagherà le somme convenute;
d. la Compagnia, è l’Istituto assicuratore che assume l’obbligo della prestazione;
e. il premio, è la somma che il contraente o l’assicurato si impegna a pagare all’impresa assicuratrice;
f. il capitale o la rendita assicurata, è la somma che la Compagnia si assume l’onere di pagare al beneficiario allorché si realizzi l’evento assicurato;
g. il contratto o polizza di assicurazione, è il documento che l’impresa assicuratrice rilascia all’assicurato.
    A seconda dell’apprezzamento del rischio si suole distinguere un’assicurazione sulla vita con visita medica preliminare oppure, se le somme assicurate non sono elevate, un’assicurazione senza visita medica.

Il premio viene commisurato alla gravità del rischio sicché, almeno in teoria, deve essere diverso da caso a caso; in pratica viene calcolato sulla base delle tavole di mortalità e di sopravvivenza per classi di soggetti omogenei, distinte per età e per densità di rischio.
Generalmente sono esclusi dalla copertura gli eventi mortali dovuti a:
a. dolo del contraente o del beneficiario;
b. partecipazione attiva dell’assicurato a delitti dolosi;
c. partecipazione attiva dell’assicurato a fatti di guerra;
d. incidente di volo;
e. suicidio dell’assicurato.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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