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Sordità e ipoacusie professionali da rumore


Il danno uditivo è prodotto più spesso quando la persona è esposta a rumori di una certa durata e con intensità compresa tra 90 e 130 dB; rumori di più forte intensità possono provocare una sordità con meccanismo acuto (trauma acustico acuto).
L’attività lavorativa è genericamente dannosa quando espone il lavoratore a rumori subcontinui di intensità che oscillano intorno agli 80 dB; tant’è che il d.lgs. 277/91 stabilisce una soglia minima di 80 dB, oltre la quale il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il lavoratore del rischio cui è esposto, di assumere le dovute misure di prevenzione e di sicurezza.
Diverso il discorso per i rumori di intensità inferiore alla soglia dei 50-60 dB, ai quali la persona può essere esposta più o meno di continuo per un lungo periodo, e che col passare del tempo diventano dannosi specie quando al lavoratore non vengono forniti idonei mezzi di protezione.
L’otopatia da rumore costituisce danno irreversibile poiché le cellule acustiche non sono cellule che si riproducono.
Circa i metodi valutativi del danno occorre tener conto di quanto già noto circa il rapporto di causalità e di quanto stabiliscono le tabelle per la sordità da rumore.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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