Cap. II  Parte II  La situazione italiana: Codice di Autodisciplina
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informativa sul proprio sistema di corporate governance e sull’adesione 
alle raccomandazioni del Codice.  
Quanto alle forme di recepimento dei principi del Codice all’interno 
dell’organizzazione societaria, va evidenziato come i primi autorevoli 
commentatori del testo in esame abbiano sottolineato che non vi sono 
percorsi obbligati, risultando viceversa rimesso alla discrezionalità delle 
società quotate “di valutare se tradurre le previsioni del Codice a livello di 
statuto ovvero di adottare atti formali di diversa natura, quali i regolamenti 
interni, ovvero ancora attraverso una prassi operativa non formalizzata”
1
. 
Il Codice di Autodisciplina si compone di tredici articoli, contenenti regole 
di best pratice. Costituisce, infatti, un modello di autodeterminazione 
dell’organizzazione e del funzionamento societario e come tale non è fonte 
di alcun obbligo giuridico. Il suo recepimento è, come espresso in 
precedenza, rimesso alla discrezionalità delle singole società quotate; il 
principio guida nell’applicazione del codice è quello del freedom with 
accountability.  
Gli obiettivi di tale forma di autoregolamentazione sono connessi a 
molteplici esigenze: stimolare le imprese italiane ad accedere al mercato dei 
capitali e garantire un modello di organizzazione societaria competitivo ed 
adeguato a massimizzare lo shareholder value nonché a gestire con corrette 
modalità i rischi d’impresa ed i potenziali conflitti d’interesse. 
L’autoregolamentazione, alla stregua di esperienze straniere, garantisce 
flessibilità e capacità di adattamento ai modelli di organizzazione societaria 
sempre più evoluti. 
Nell’elaborare il Codice sono state considerate le caratteristiche 
fondamentali del diritto societario italiano, quali tra le altre la struttura 
monistica del consiglio di amministrazione, la presenza obbligatoria del 
collegio sindacale, la durata degli organi sociali. 
                                                           
1
 In tal senso si esprime l’Assonime nella circolare esplicativa del Codice di Autodisciplina(circ. 
n.87 del 27 ottobre 1999, pag.2) 
                                                       Cap. II  Parte II  La situazione italiana: Codice di Autodisciplina
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Le caratteristiche principali del modello societario proposto sono: la 
centralità del ruolo del consiglio di amministrazione e l’indipendenza di 
giudizio e di comportamento dei suoi componenti; la ripartizione tra 
amministratori esecutivi e non; la trasparenza delle nomine; la rilevanza dei 
comitati per il controllo interno e per la remunerazione. 
Dal punto di vista dell’analisi comparata, si possono considerare i codici di 
autodisciplina dei principali paesi, quali: l’inglese Cadbury Code (1992), 
considerato come la “Magna Charta” in materia di corporate governance e 
di autoregolamentazione; il francese Rapporto Vienot (1995), il codice 
spagnolo Ruiz (1998), quello olandese Peters (1997) e quello belga Cardon 
(1998). Nell’esperienza statunitense l’American Law Institute (ALI) ha 
elaborato nel 1994 Principales of Corporate Governance, contenenti sia 
restatement rules e recommendend procedural rules, prescrizioni degli 
organi di controllo della borsa e recommendations of corporate 
governance,rivolte alle società affinchè le adottino su base volontaria. Il 
peculiare insieme di differenti regole ha indotto parte della dottrina a 
differenziare i Principales dell’ALI rispetto alle altre esperienze estere in 
materia di autoregolamentazione. 
Nell’opera di elaborazione della disciplina di corporate governance, 
costituiscono un importante punto di riferimento anche i Principales of 
Corporate Governance elaborati dall’Organizzazione per la Cooperazione e 
lo Sviluppo Economico (OCSE), e contenenti raccomandazioni 
principalmente in tema di diritti degli azionisti, ruolo degli stakeholders, 
informativa societaria e funzioni del consiglio di amministrazione. 
Per quanto poi concerne la disciplina delle sanzioni, le regole che sono state 
dettate presentano un grado di c.d. enforcement intermedio, non risultando 
le stesse inserite nel regolamento dei mercati gestiti dalla Borsa Italiana 
S.p.a.
2
, né operando le stesse su di un piano meramente deontologico, del 
                                                           
2
  In tal caso la modifica regolamentare avrebbe dovuto essere vagliata altresì, oltre che 
dall’assemblea della Borsa Italiana, anche dalla CONSOB (art.63 T.U.F.) incaricata di esprimere 
                                                       Cap. II  Parte II  La situazione italiana: Codice di Autodisciplina
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tutto privo di vincolatività
3
. La Borsa Italiana, dunque, prenderà atto nei 
suoi regolamenti dell’esistenza del Codice, “prescrivendo che le società con 
azioni quotate nei mercati da essi gestiti diano adeguata informativa 
dell’adozione delle raccomandazioni in esso contenute, ovvero delle 
motivazioni che le hanno spinte a discostarsene, in tutto o in parte”. 
Il Codice dunque è mero modello di riferimento di natura organizzativa e 
funzionale per il quale, comunque, il Comitato incaricato della sua 
redazione auspica che il tipo di organizzazione societaria in esso contenuto 
costituisca il punto di riferimento al quale, gradualmente, le società quotate 
potranno riferirsi nell’assumere le decisioni riguardanti la loro 
organizzazione interna ed il loro modo di operare
4
. 
Fra i diversi aspetti evidenziati dal codice di autoregolamentazione, si 
possono segnalare, in sede di breve commento: a) il ruolo del consiglio di 
amministrazione e la sua composizione; b) i comitati. 
Quanto al primo profilo, il Codice individua il principio di effettività, 
secondo cui il Consiglio deve essere “nel comando e nel controllo della 
società”, dunque organo guida e di indirizzo strategico attraverso il quale 
gli azionisti esercitano un monitoraggio sull’operato del management. 
Centralità dunque del consiglio di amministrazione, cui fanno capo le 
funzioni e la responsabilità degli indirizzi strategici e organizzativi, nonché 
la verifica dell’esistenza dei controlli necessari per monitorare l’andamento 
della società. 
                                                                                                                                                               
un giudizio di idoneità ad assicurare la “trasparenza dei mercati, l’ordinato svolgimento delle 
negoziazioni e la tutela degli investitori”. 
3
 Al massimo sanzionato sotto il profilo della perdita della market credibility. 
4
 Il Comitato ha invitato, nella relazione al codice, la Borsa Italiana s.p.a. a prendere atto 
dell’esistenza del Codice, prevedendo , con modalità da concordare con il Comitato stesso, che le 
società con azioni quotate nei mercati da essa gestiti diano informativa del modello organizzativo 
societario scelto da ciascuna di esse, precisando se, ed eventualmente in quale misura, hanno 
adottato il Codice. Il Comitato è conscio del fatto che alcune imprese di minori dimensioni, 
soprattutto se non appartenenti a gruppi, “potranno avere difficoltà nell’adozione completa del 
Codice nel breve termine” e che altre società, caratterizzate ad esempio da consigli di 
amministrazione composti da pochi membri, potranno ritenere opportuno mantenere all’interno del 
consiglio il ruolo attribuito ai comitati; ma le invita, comunque, a considerare i vantaggi connessi 
all’applicazione integrale del Codice. 
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Il Codice elenca, in un’ottica di integrazione delle disposizioni codicistiche, 
in vero scarne sul punto, le operazioni 
5
 ed i poteri nel concreto esercitabili 
dal consiglio di amministrazione per raggiungere gli obiettivi aziendali
6
, 
precisando che la funzione di guida presuppone una regolarità nelle 
riunioni, nonché una reale cognizione di causa ed autonomia di giudizio da 
parte di tutti i componenti. 
La rilevanza delle responsabilità e dei compiti degli amministratori, 
sebbene non si traduca in una precisazione del plafond massimo di incarichi 
che ciascun amministratore può assumere, comporta comunque che gli 
amministratori compiano una consapevole autovalutazione della loro 
capacità di prestare una sufficiente attenzione all’incarico. 
Sotto il profilo poi della composizione dello stesso organo gestorio, la sua 
equilibrata composizione
7
 garantisce il buon governo della società 
attraverso il confronto e la dialettica tra tutti gli amministratori, 
indipendentemente dai poteri gestori attribuiti ad alcuni di loro, assicurando 
la necessaria attenzione alle problematiche connesse alla gestione e 
prevenzione di situazioni di conflitto di interessi. 
Il Consiglio di amministrazione è un organo unitario. Anche se al suo 
interno le deleghe di gestione sono affidate solo da alcuni amministratori, la 
componente non esecutiva, che è opportuno sia, per numero di 
autorevolezza, capace di avere un peso significativo nelle decisioni 
consiliari, ha un ruolo primario nell’apportare le proprie competenze per 
                                                           
5
 Fra questi, di rilievo quello evidenziato alla lett. a del § 1.2 (concernente l’esame e 
l’approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società e della struttura societaria 
del gruppo cui essa fa capo), nonché quello di cui alla successiva lett. b (relativo all’attribuzione, 
da parte del Consiglio, di deleghe agli amministratori delegati e al comitato esecutivo, attraverso 
limiti, modalità di esercizio e periodicità con la quale i delegati devono riferire al consiglio stesso 
sull’attività svolta). 
6
 Il primato dell’interesse sociale e della massimizzazione del valore per gli azionisti. 
7
 Vi parteciperanno amministratori esecutivi (nei quali sono compresi gli amministratori delegati, 
nonché gli amministratori che ricoprono funzioni direttive nella società) e non esecutivi; fra questi 
ultimi vi sarà un adeguato numero di amministratori da qualificarsi come “indipendenti”, secondo 
la definizione prevista al § 3. Il ruolo degli amministratori non esecutivi ed indipendenti è di 
comporre gli interessi di tutti gli azionisti, di maggioranza e di minoranza. 
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alimentare la dialettica, presupposto distintivo di decisioni collegiali 
meditate, consapevoli ed allineate con l’interesse sociale. 
L’indipendenza di giudizio è richiesta a tutti gli amministratori, esecutivi e 
non esecutivi: l’amministratore consapevole dei doveri e dei diritti connessi 
alla propria carica opera sempre con indipendenza di giudizio. 
Infine, viene sollecitata, in conformità alla prassi internazionale, l’elezione, 
nel consiglio di amministrazione delle società quotate, di un numero 
congruo di amministratori “indipendenti”, il cui ruolo assume rilevanza, 
oltrechè nelle discussioni consiliari, nella partecipazione ai comitati 
costituiti dal consiglio di amministrazione. 
Quanto al secondo profilo, è da mettere in evidenza che viene mutata dal 
codice una prassi (quella della istituzione di commitees) particolarmente 
invalsa in mercati regolamentati maturi (quello anglo- sassone ed 
americano, in primis) nei quali la spiccata diffusione dell’azionariato 
determina un’accentuata separazione di quest’ultimo dai managers, 
rendendo dunque necessario un adeguato controllo. 
Il problema dello scollamento fra capitale ed organo gestionale, una volta 
traslato verso lo scenario dei mercati regolamentati “mediterranei”, 
caratterizzati come noto da entità societarie ad azionariato più ristretto, si 
pone in termini meno pressanti, concretandosi solitamente, la dialettica 
gestione/controllo, in un confronto fra amministratori e collegio sindacale. 
Ciò nonostante, il codice italiano (al pari dei codici a struttura societaria più 
simile alla nostra) prevede comitati, costituiti da amministratori non 
esecutivi (la maggioranza indipendenti), con la funzione di monitorare 
questioni di specifico interesse delle minoranze e del mercato, fra cui: la 
nomina degli amministratori; i sistemi di controllo interno; la 
remunerazione degli amministratori e dell’alta direzione; la completezza 
dell’informazione. 
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Quanto al primo dei comitati
8
, è espressa la raccomandazione che le società, 
nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, operino, pur 
nella massima flessibilità, in conformità ad una procedura trasparente. 
Fermo restando che le proposte di nomina sono responsabilità degli 
azionisti, appare opportuno, ai sensi dell’articolato, che vengano esplicitate, 
con adeguato anticipo
9
, le caratteristiche personali e professionali dei 
candidati che li rendono, a giudizio dei proponenti, adatti alla nomina; ciò 
ovviamente al fine di un esercizio “consapevole” da parte degli 
amministratori del voto assembleare. 
La remunerazione degli amministratori (da cui il c.d. comitato per la 
remunerazione di cui al § 8) richiede decisioni assunte in modo tale che 
nessun amministratore possa influire sulla determinazione del proprio 
compenso e che ci sia adeguata informativa e trasparenza sui compensi e 
sulle modalità della loro determinazione. 
La costituzione pertanto di un apposito comitato per la remunerazione è in 
larga parte la semplice istituzionalizzazione della pratica invalsa nelle 
società italiane, in conformità all’art.2389, secondo comma, cod. civ.  
La costituzione di un sistema di controllo interno
10
, che nel concreto può 
organizzarsi in maniera diversa, era già realizzata da tempo 
nell’intermediazione bancaria e finanziaria
11
; per contro, per gli altri 
soggetti, seppur quotati nei mercati, ma sottratti alla vigilanza bancaria, 
soltanto il testo unico della finanza ha introdotto, seppur implicitamente, il 
sistema del controllo interno.
12
 
                                                           
8
 Tale comitato non è obbligatorio; in difetto di sua costituzione, la funzione che gli compete è 
esercitata dallo stesso consiglio di amministrazione. 
9
 Dieci giorni, più precisamente, mercè il deposito presso la sede sociale. 
10
 Da intendersi quale processo che si prefigge di fornire una ragionevole sicurezza sull’efficienza 
ed efficacia delle procedure e delle strutture organizzative finalizzate alla realizzazione degli 
obiettivi e delle strategie aziendali. 
11
 Cfr. Circolare Banca d’Italia n.229 del 21 aprile 1999 sugli enti creditizi e Circolare Banca 
d’Italia n.164 del 25 giugno 1992 sugli intermediari finanziari in valori mobiliari. 
12
 Come sottolineato dalla dottrina, gli art.149 e 140, affermando che è dovere del collegio 
sindacale vigilare “sull’adeguatezza(..) del sistema di controllo interno”, di fatto sancisce la 
necessità di tale ufficio. 
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Agli amministratori allo scopo delegati è attribuito il compito di assicurare 
funzionalità e adeguatezza al sistema di controllo interno. Un buon sistema 
di controllo, dotato di mezzi idonei sul piano delle risorse umane e 
finanziarie, assicura una migliore capacità di identificare, prevenire e 
gestire rischi di natura finanziaria e operativa, nonché frodi a danno della 
società. 
Viene raccomandata a tutte le società quotate la costituzione di un comitato 
per il controllo interno, che abbia il compito di analizzare le problematiche 
ed istruire le pratiche rilevanti per il controllo delle attività aziendali. 
Le principali raccomandazioni al proposito sono che il comitato sia 
formalmente costituito, che esso sia composto da un numero adeguato di 
amministratori non esecutivi, che abbia funzioni consultive e propositive, 
che riferisca al consiglio di amministrazione con regolarità, che possa 
valutare sia l’adeguatezza del sistema di controllo, sia le relazioni dei 
revisori e dei preposti al controllo interno, sia la scelta ed il lavoro della 
società di revisione. 
 
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C. Rapporto sulla “Corporate Governance” delle società 
quotate. (Comitato per la corporate governance delle società 
quotate
1
- Codice di Autodisciplina per le società quotate- 6 ottobre 
1999) 
 
1. Premessa 
 
Il successo dell’economia italiana dipende anche dall’efficienza e dalle 
capacità di sviluppo delle imprese italiane, il cui accesso ai mercati 
finanziari, nazionali ed internazionali, costituisce una delle condizioni 
essenziali per la loro crescita. 
E’ ormai evidente che l’accesso delle imprese al mercato dei capitali 
avviene su basi competitive, con riferimento ad un mercato finanziario 
globale. 
Le decisioni degli investitori in materia di allocazione dei capitali da loro 
gestiti risentono sia delle condizioni generali del sistema Paese, sia delle 
caratteristiche delle singole imprese e tengono conto non solo di valutazioni 
economiche, ma anche di livelli di affidabilità e di accountability, del 
sistema normativo e della gestione delle singole società. 
Pur essendo già il mercato finanziario italiano ampiamente 
internazionalizzato, con una percentuale del 40% circa degli scambi 
alimentati da investitori non residenti, rimane essenziale, per rendere più 
basso possibile il costo del capitale per le imprese quotate, riuscire a 
mantenere stabile e, se possibile, accrescere la presenza degli investitori 
stranieri, oltre che di quelli nazionali. 
Il Testo Unico della Finanza ed i conseguenti regolamenti della Consob e 
della Banca d’Italia hanno contribuito in modo decisivo a far crescere 
                                                           
1
 Il Comitato per la corporate governance delle società quotate era composto come segue: S. Preda 
(coordinatore), B. Benedini, E. Bondi, G. Cammarano, M.Capuano, I. Cipolletta, F. Confalonieri, 
D. Croff, A. Desiata, M. Ferrari, G. Galateri Di Genola, F. Grande Stevens, B. Kibonati, A. 
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l’apprezzamento dei nostri mercati e delle nostre società ed hanno posto le 
basi per la definizione, anche nel nostro Paese, di un modello di governo 
societario allineato con quello dei Paesi finanziariamente più evoluti. 
In un contesto di crescente competitività, le imprese italiane e le società 
quotate sui mercati italiani, per mantenere ed incrementare il ruolo e 
l’importanza acquisiti nel tempo, devono continuamente confrontarsi con i 
modelli di organizzazione societaria sviluppati dai sistemi economici più 
evoluti. In tale ottica, il Comitato, nella redazione del Codice di 
Autodisciplina, ha posto attenzione al fatto che il sistema di Corporate 
Governance preposto fosse allineato agli standard internazionali, pur 
tenendo adeguato conto delle specificità nazionali, affinché la competitività 
e l’immagine delle società italiane possano essere apprezzate in un contesto 
finanziario globale. 
Sul tema delle Corporate Governance si è aperto un dibattito fra coloro che 
sostengono una regolamentazione che abbia forza cogente verso le società 
ed i sostenitori dell’autonoma determinazione delle società nelle scelte 
organizzative d’impresa, di cui la Corporate Governance è parte rilevante. 
Il Comitato si è dichiarato favorevole all’autodeterminazione, ma ha 
ritenuto che la progressiva maturazione delle società quotate sul tema della 
Corporate Governance potesse essere favorita dall’elaborazione di questo 
Codice, che espone un modello di organizzazione societaria allineato alla 
prassi statutaria ed amministrativa già adottata dalle imprese che 
maggiormente hanno perseguito, negli ultimi anni, modelli evoluti di 
governo societario. 
E’ convinzione del Comitato che questo Codice di Corporate Governance, 
se viene assunto dalle società quotate come punto di riferimento della Best 
Practice, può rassicurare la comunità degli investitori sull’esistenza, nelle 
società quotate, di un modello organizzativo chiaro e ben definito, con 
                                                                                                                                                               
Mamoli, P. Marzotto, R. Masera, S. Micossi, A .Profumo, M. Sella, S. Siglienti , F. Taranto, M. 
Tronchetti Provera; G. Ferrarini, M. Onado, R. Ruozi (esperti); C. Greco (segretario). 
                                                       Cap. II  Parte II  La situazione italiana: Codice di Autodisciplina
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adeguate ripartizioni di responsabilità e poteri e con un corretto equilibrio 
tra gestione e controllo. 
 
 
2. Contesto di riferimento 
 
Nella redazione del Codice, è subito apparso determinante il 
condizionamento originato dal sistema di diritto societario vigente, che, nel 
caso italiano, presenta caratteristiche differenziate da quelle degli altri 
ordinamenti dell’Europa continentale e, soprattutto, dei Paesi anglosassoni. 
La struttura monistica del consiglio di amministrazione, la presenza 
obbligatoria del collegio sindacale come organo di controllo, la durata non 
superiore a tre anni degli organi sociali, la limitata presenza nei consigli di 
amministrazione di managers, rappresentano elementi di cui il Comitato ha 
dovuto tenere conto. 
Altrettanto importante è risultata l’analisi compiuta sulla struttura di 
proprietà delle imprese quotate, che, nella nostra realtà, vede presenti al 
fianco di un numero relativamente piccolo di società ad azionariato diffuso, 
molte società a proprietà concentrata. 
 
 
3. Obiettivi e contenuti del codice 
 
Il Comitato ha individuato quale obiettivo principale di una buona 
Corporate Governance quello della massimizzazione del valore per gli 
azionisti, ritenendo che il perseguimento di tale obiettivo, in un orizzonte 
temporale non breve, possa innescare un circolo virtuoso, in termini di 
efficienza e di integrità aziendale, tale da ripercuotersi positivamente anche 
sugli altri stakeholders – quali i clienti, i creditori, i consumatori, i fornitori, 
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i dipendenti, le comunità e l’ambiente- i cui interessi sono già tutelati nel 
nostro ordinamento. 
Il Comitato ha condotto uno studio sui sistemi di governo societario 
applicati dalle società quotate presso la Borsa Italiana, attraverso la 
diffusione di un dettagliato questionario al quale ha risposto la quasi totalità 
delle società quotate. 
Tale studio ha evidenziato che i sistemi di Corporate Governance in uso 
presso le nostre società, pur essendo diversificati in relazione alla loro 
dimensione aziendale, alla struttura di proprietà ed al settore di 
appartenenza, appaiono validi: mancava ancora, però, uno standard di 
riferimento che rappresentasse la Best Practice verso cui tendere. 
Pertanto, il Comitato propone questo Codice come modello allineato ai 
principi di Best Practice internazionale, opportunamente adattato per tenere 
conto delle specificità italiane, confidando che la convinta adozione del 
Codice da parte delle imprese quotate permetta di accrescere la loro 
affidabilità presso gli investitori. 
 
Il consiglio di amministrazione 
 
Il Codice contiene gli elementi essenziali di una struttura di organizzazione 
societaria il cui punto di riferimento fondamentale è costituito dalla 
centralità del consiglio di amministrazione, cui fanno capo le funzioni e la 
responsabilità degli indirizzi strategici e organizzativi, nonché la verifica 
dell’esistenza dei controlli necessari per monitorare l’andamento delle 
società. 
Il consiglio di amministrazione svolge efficacemente le proprie funzioni 
quando è in grado di agire con la necessaria autorevolezza ed “effettività” e 
quando la sua composizione è tale da assicurare che, nelle sue decisioni, 
emerga il primato dell’interesse sociale e della massimizzazione del valore 
per gli azionisti. 
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Il Codice elenca le operazioni ed i poteri esercitati dal consiglio di 
amministrazione per raggiungere gli obiettivi citati, precisando che la sua 
funzione di guida richiede anche riunioni regolari ed adeguatamente 
frequenti, nonché cognizione di causa ed autonomia di giudizio da parte di 
tutti i componenti. 
La rilevanza delle responsabilità e dei compiti degli amministratori ha 
indotto il Comitato a richiedere agli stessi di compiere una consapevole 
autovalutazione della loro capacità di prestare una sufficiente attenzione 
all’incarico. Il Comitato stesso non ha invece ritenuto opportuno indicare 
elementi quantitativi in termini di numero di incarichi e di durata della 
permanenza della carica. 
L’equilibrata composizione del consiglio di amministrazione, al quale 
partecipano amministratori esecutivi e non esecutivi, tra i quali quelli 
qualificati come “indipendenti”, garantisce il buon governo della società 
attraverso il confronto e la dialettica tra tutti gli amministratori, 
indipendentemente dai poteri gestori attribuiti ad alcuni di loro, assicurando 
la necessaria attenzione alle problematiche connesse alla gestione e 
prevenzione di situazioni di conflitto di interessi. 
Il consiglio di amministrazione è un organo unitario. Anche se al suo 
interno le deleghe di gestione sono affidate solo ad alcuni amministratori, la 
componente non esecutiva, che è opportuno sia, per numero ed 
autorevolezza, capace di avere un peso significativo nelle decisioni 
consiliari, ha un ruolo primario nell’apportare le proprie competenze per 
alimentare la dialettica, presupposto distintivo di decisioni collegiali 
meditate, consapevoli ed allineate con l’interesse sociale. 
L’indipendenza di giudizio è richiesta a tutti gli amministratori, esecutivi e 
non esecutivi: l’amministratore consapevole dei doveri e dei diritti connessi 
alla propria carica opera sempre con indipendenza di giudizio. 
Infine, il Comitato raccomanda che, in conformità alla prassi internazionale, 
sia eletto nel consiglio di amministrazione delle società quotate un numero 
                                                       Cap. II  Parte II  La situazione italiana: Codice di Autodisciplina
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congruo di amministratori “indipendenti”, il cui ruolo assume rilevanza, 
oltreché nelle discussioni consiliari, nella partecipazione ai comitati 
costituiti dal consiglio di amministrazione. 
 
Il presidente 
 
Il ruolo del presidente del consiglio di amministrazione è, nel modello 
disegnato nel Codice, cruciale per assicurare il rispetto dei principi di 
Corporate Governance. 
Il presidente è, infatti, responsabile del funzionamento del consiglio, della 
distribuzione dell’informazione necessaria ai consiglieri per esprimersi con 
consapevolezza e del coordinamento delle attività del consiglio. 
Il Comitato ha rilevato che nella realtà italiana è frequente che al presidente 
vengono attribuite deleghe operative, a volte anche in presenza di 
amministratori delegati. Di conseguenza non viene raccomandata in linea di 
principio una separazione fra i due ruoli. 
Il Comitato raccomanda però che le società quotate indichino, con assoluta 
chiarezza, la ripartizione dei compiti e delle responsabilità attribuiti a 
ciascuna carica dandone adeguata informativa. 
 
 
 
Le informazioni societarie 
 
La distribuzione delle informazioni, anche price sensitive, al consiglio di 
amministrazione si deve sempre coniugare con la necessaria riservatezza. 
Il Comitato ha ritenuto, pertanto, che sia opportuna l’adozione, da parte del 
consiglio, di una procedura per la comunicazione all’esterno di documenti 
ed informazioni riguardanti la società. 
 
                                                       Cap. II  Parte II  La situazione italiana: Codice di Autodisciplina
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I comitati 
 
Il comitato per le proposte di nomina 
 
Il Comitato raccomanda, con riguardo alle proposte di nomina dei 
componenti del consiglio di amministrazione, che le società operino, pur 
nella massima flessibilità, in conformità ad una procedura trasparente. 
Fermo restando che le proposte di nomina sono responsabilità degli 
azionisti e in particolare degli azionisti di maggioranza e di controllo, il 
Comitato raccomanda che vengano esplicitate, con adeguato anticipo, le 
caratteristiche personali e professionali dei candidati che li rendono, a 
giudizio dei proponenti, adatti alla nomina. In tal modo, tutti i soci potranno 
esercitare in assemblea il voto in modo consapevole. 
Il Comitato ritiene che alcune società possano considerare utile la 
costituzione di un comitato per le proposte di nomina. Tuttavia la forte 
diffusione di società a proprietà concentrata, l’obbligo di legge di nomine 
non eccedenti i tre anni per i consigli di amministrazione, la previsione 
statutaria del voto di lista in diverse società ad azionariato diffuso, hanno 
suggerito l’opportunità di non istituzionalizzare tale comitato. 
 
Il comitato per la remunerazione 
 
La remunerazione degli amministratori richiede decisioni assunte in modo 
tale che nessun amministratore possa influire sulla determinazione del 
proprio compenso e che ci sia adeguata informativa e trasparenza sui 
compensi e sulle modalità della loro determinazione. E’ inoltre rilevante 
che i sistemi di remunerazione siano capaci di attrarre e motivare persone di 
livello di esperienza adeguati, anche per quanto riguarda l’alta direzione.