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CAPITOLO II 
CARATTERIZZAZIONE SEMANTICO-
LESSICALE DEL LINGUAGGIO GIURIDICO 
«Mentre il comune mortale ʻʻinterroga chi 
ha vistoʼʼ, l'avvocato ʻʻescute un testeʼʼ. Il 
primo dovrebbe ʻʻdire come sono andate le 
coseʼʼ, il secondo ʻʻaccerta i fattiʼʼ. L'uomo 
comune ʻʻdisobbedisceʼʼ, mentre per il suo 
legale egli ʻʻnon ottemperaʼʼ; al primo viene 
dato lo ʻʻsfrattoʼʼ, che il magistrato chiama 
però ʻʻprovvedimento esecutivo di rilascioʼʼ. 
Si tratta, come si vede, di due linguaggi 
diversi, il secondo dei quali poco 
comprensibile alla massa delle persone 
comuni»
1
. 
1. Le parole del diritto
2
 
Non solamente il linguista ma anche il giurista si confronta con 
il mondo delle parole, anzi, vive quotidianamente di parole: le parole 
della legge innanzitutto, le parole che ascolta dalle parti, dai 
testimoni, le parole con le quali interviene nelle fasi del processo, le 
parole che scrive nei provvedimenti, con le quali si pronuncia nelle 
sentenze. Dal punto di vista dei giuristi la parola è potente; in essa si 
individua la forza della legge. Questa potenza è enfatizzata, per 
esempio, nel primo comma dell'articolo dodicesimo delle 
disposizioni generali del codice civile, il quale prevede che: 
«Nell'applicare la legge non si può ad essa  attribuire altro senso che 
quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la 
connessione di esse, e dall'intenzione del legislatore»
3
. 
I linguaggi settoriali si caratterizzano in primo luogo per 
determinate scelte lessicali; ma hanno importanza anche le soluzioni 
morfologiche e sintattiche. Il lessico caratteristico, in parte  
                                                             
1
 BENEDETTI, Amedeo, Mi rimetto alla clemenza della corte. Analisi, note e proposte di 
correzione del linguaggio giuridico italiano, Erga Edizioni, Genova, 2012, p.14.  
2
 Per un quadro generale di riferimento sul lessico giuridico sono da ricordare alcuni studiosi dai 
quali ha preso le mosse il presente lavoro di analisi lessicale e semantica: Ondelli Stefano (2006, 
2007), Mortara Garavelli Bice (2001, 2002), Dell'Anna Maria V. (2008, 2009, 2013), Fiorelli 
Piero (2008), Snel Trampus Rita (2000), De Mauro Tullio (1994, 2011), Scarpelli Uberto (1959, 
1976, 1994), Cortelazzo Michele (1994, 2000, 2006), Cavagnoli Stefania (2009, 2012), Beccaria 
Gian Luigi (1973, 1988, 2006), Bellucci Patrizia (2002, 2004, 2005).   
3
 A proposito dell'importanza del lessico giuridico Fiorelli, un giurista-linguista, sottolinea che 
«Il lessico del diritto non è un'appendice del lessico comune, e nemmeno una sua sezione; è uno 
degli aspetti fondamentali del lessico di una lingua». FIORELLI, Piero, Intorno alle parole del 
diritto, op. cit., p. 431.
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esclusivo e inaccessibile per le persone comuni è rappresentato dai 
tecnicismi specifici. Alcuni dei  tecnicismi specifici sono largamente 
noti al grande pubblico, ad esempio gastrite e indulto, che fanno 
parte della medicina e del diritto. Ma forse solo medici e giuristi 
sanno che cosa sono l'ipernatriemia e il sinallagma
1
. Tecnicismi 
come quest'ultimi non hanno nessun tasso di ambiguità, dato che 
sono parole che si usano solo nelle rispettive accezioni tecniche; 
infatti tali termini possono essere ignorati, ma non fraintesi in 
un'accezione diversa. In molti altri casi, i linguaggi settoriali 
ricorrono al meccanismo della ridefinizione semantica, cioè 
assegnano un significato specifico a parole d'uso comune, 
implicando possibili equivoci
2
. 
Il lessico è quindi l'aspetto più appariscente nei linguaggi 
settoriali; infatti la terminologia, ingrediente privilegiato dagli 
studiosi, è il marchio di fabbricazione di ogni linguaggio. In esso si 
individua il livello fondante
3
. Il lessico giuridico è composto da 
segni aggiuntivi rispetto a quelli facenti parte della lingua comune, 
perché deve essere in grado di rispondere alle esigenze di 
denominazione e concettualizzazione estranee all'esperienza 
comune
4
. In particolare, del lessico giuridico è sempre stata 
sottolineata la spiccata tendenza a sottrarsi ad una classificazione 
nomenclatoria e una unitarietà di fondo: Rita Snel Trampus 
distingue tra termini giuridici tecnici, oppure che non hanno corso al 
fuori di testi giuridici e che tendono a comparire nelle fonti 
normative, e termini giuridici non tecnici, dotati comunque di 
giuridicità perché inseriti in un discorso giuridico, ma che possono 
appartenere anche alla lingua comune o ad altri sottocodici
5
. È 
significativa l'attribuzione di ʻgiuridicitàʼ a qualsiasi parola che 
compaia in un testo giuridico: è ovvio che il diritto è fatto di lingua e 
negando la possibilità di parafrasi o riassunto, si postuli la specificità 
di ogni singolo elemento o struttura
6
. 
Le difficoltà legate alla comprensione della lingua giuridica da 
parte del vasto pubblico sono il risultato del fatto che essa non è una 
                                                             
1
 L'ipernatriemia: ʻaumento del contenuto di sodio nel sangue, osservabile spec. nei casi di 
disidratazione e di ipersurrenalismo.ʼ; il sinallagma ʻnei contratti a prestazione corrispettiva, il 
rapporto di scambio che lega necessariamente le due prestazioni.ʼ.  
2
 Cfr. SERIANNI, Luca, Italiani scritti, op. cit., pp. 81-82.  
3
 Il lessico è tradizionalmente considerato il settore più distintivo delle varietà diafasiche 
variamente indicate come ʻʻlinguaggi settorialiʼʼ.   
4
 Cfr. CORTELAZZO, Michele A., Lingue speciali. La dimensione verticale, op. cit., p. 9.  
5
 Cfr. SNEL T., Rita,  La traduzione e i linguaggi giuridici olandese e italiano: aspetti e 
problemi, Italo Svevo, Trieste, 1989, p. 68. 
6
 Cfr. ONDELLI, Stefano, La lingua del diritto, op. cit., pp. 70-71.
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lingua tecnica in senso stretto. Essendo una scienza non dura – come 
ad esempio la fisica, la medicina – il diritto è dotato di una 
tassonomia debole, in quanto non mostra un lessico molto strutturato 
per causa della «impossibilità di definire tutti i termini e le 
espressioni usati nei suoi numerosissimi enunciati»
1
. La lingua 
giuridica dunque non si configura come una lingua artificiale, ma è 
una lingua naturale, con tutte le conseguenze negative che possono 
derivarne per l'interpretazione. Nonostante ciò, si può attribuire alla 
lingua giuridica una dimensione tecnica in senso lato.  
Il problema della definizione delle parole giuridiche investe più 
aspetti:  
 Il rapporto o la distinzione tra accezione giuridica e 
accezione comune, o tra accezione giuridica e altre 
accezioni tecnico-settoriali
2
; 
 Il cambiamento o lo slittamento di significato all'interno 
dello stesso vocabolario giuridico dovuti all'evoluzione di 
concetti e istituti giuridici nel passaggio da un periodo 
storico-culturale a un altro;  
 La compresenza nel vocabolario di uno stesso spaccato 
temporale e culturale, di voci con accezioni giuridiche 
differenti in base al sistema e all'ambito disciplinare di 
riferimento
3
. 
I testi giurisprudenziali e dottrinali sono il luogo dove prende 
forma la creazione lessicale giuridica, ossia la produzione di nuove 
parole o locuzioni o di nuove accezioni con cui riferirsi a nozioni, 
ruoli e concetti giuridici, le quali possono poi trovare sistemazione o 
accoglienza nei testi normativi.  
I testi giurisprudenziali offrono un'ampia gamma di possibilità 
lessicali e una facilità di contatto con il lessico comune e con quello 
appartenente ad altre sfere settoriali così diffusa da rendere 
composita la lingua del diritto. La frequenza di alcune scelte lessicali 
                                                             
1
 Ivi, p. 7. 
2
 Per esempio termini come contumacia e ablazione hanno significati diversi in base al settore in 
cui vengono utilizzati: (med.) ablazione ʻasportazione chirurgicaʼ es. ablazione di un rene; (dir.) 
ʻprocedimento che comporta trasferimenti coattivi di beni a favore dell'amministrazione 
pubblica o di un privatoʼ; (geol.) ʻasportazione di materiale dal suolo terrestre a opera del vento, 
delle acque o di un altro agente esternoʼ. 
3
 Cfr. DELL'ANNA, Maria V., «Su alcune voci e locuzioni giuridiche di interesse 
lessicografico», Studi di lessicografia italiana, XXVII, Le Lettere, Firenze, 2009, p. 269.
44 
 
varia in base alla tipologia del testo giuridico, per esempio dai testi 
normativi sono esclusi alcuni insiemi di parole largamente accolti 
negli altri tipi
1
. In genere, il lessico tecnico, pur non essendo 
eliminato, è sicuramente ridotto. Il testo normativo, di solito, non 
conterrebbe, ad esempio, interiezioni, né deittici relativi allo spazio 
o al tempo (qui, là, ieri, oggi), né frasi interrogative o esclamative, 
né parole marcate dall'affettività (mamma rispetto a madre, ladrone 
rispetto a imputato). La legge non interviene sulle qualità morali 
dell'individuo, perciò non troveremo parole come avarizia, bontà. In 
molti casi gli argomenti trattati vengono inseriti sotto un iperonimo, 
ad esempio, la legge può interessarsi di ʻanimali domesticiʼ e non di 
ʻcaneʼ o ʻgattoʼ
2
. 
Accanto ai testi dottrinali le sentenze – essendo una tipologia 
testuale caratterizzata dalla forte tendenza alla stratificazione 
lessicale – sono i testi che meglio consentono di descrivere in modo 
esaustivo il lessico giuridico, per una serie di ragioni:  
 Il lessico giuridico nelle sentenze è presente in forme 
testuali di lunga tradizione, fatto di considerevole rilievo 
nella scelta delle parole e nella spiegazione della loro 
nascita all'interno del genere sentenza e in rapporto alle 
abitudini linguistiche del singolo estensore;  
 Il lessico giuridico è presente come prodotto della necessità 
di concettualizzazione e tecnicizzazione, come esito di 
costruzioni sintattiche che concorrono a produrre serialità e 
tendenze derivative; 
 Il lessico giuridico è messo in opera accanto a un insieme di 
altri lessici: il lessico comune e il lessico tecnico di altri 
ambiti: economia, finanza, medicina ecc.; i lessici tecnici 
dei testi secondari come le perizie tecniche; il lessico 
dell'argometazione e della dottrina giuridica maggiormente 
presente nella ʻmotivazioneʼ; il lessico non giuridico, non 
comune e non altrimenti tecnico ma pure attribuito allo 
stereotipo della tradizione giuridica e forense, dove si 
                                                             
1
 Una tipologia testuale a se stante è l'arringa, in cui l'avvocato può ricorrere a esclamazioni, 
parole marcate dall'affettività, interrogative, per dare maggiore vivacità all'esposizione e per 
attirare l'attenzione dell'uditorio. Per es. Quale mamma non avrebbe fatto tutto il possibile per 
salvare il suo bambino?. 
2
 Cfr. SERIANNI, Luca, Italiani scritti, op. cit., p .108.
45 
 
sommano i termini tipici del ʻʻburocrateseʼʼ: il sinonimo 
solenne, il cliché abituale, la formula d'ufficio
1
. 
Si tratta, dunque, di un insieme di tendenze lessicali 
riscontrabili nella sentenza, contenitore capace di accogliere un 
universo lessicale aperto a più vari vocabolari, a più forme e a più 
registri.  
2. Performatività del linguaggio giuridico 
La lingua è una sottoclasse del comportamento, cioè uno degli 
strumenti per compiere azioni. Esistono delle relazioni fra enunciati 
e azioni: nel produrre un enunciato si fa sempre qualche cosa, ad 
esempio si promette, si consiglia, si ordina, si giudica, si rimprovera, 
si descrive; sono enunciati che riflettono un'azione: il cosiddetto 
ʻatto linguisticoʼ
2
. La nozione e il nome di atto linguistico si devono, 
inizialmente, ad Austin (1962) e sono stati successivamente ripresi, 
in particolare, da Searle (1969). Un atto linguistico è un atto eseguito 
attraverso l'uso della parola. Ogni volta che si proferisce un 
enunciato si compie un atto linguistico: possiamo identificare come 
atti linguistici ad esempio asserzioni, domande, richieste, promesse, 
e anche atti più particolari e maggiormente codificati, spesso legati a 
situazioni istituzionali precise, come il giuramento, l'assoluzione o la 
condanna in tribunale, il battesimo
3
. 
 L'atto linguistico può essere espresso esplicitamente attraverso 
l'uso del cosiddetto ʻverbo performativoʼ, il quale dichiara l'atto nel 
momento in cui lo si compie, come nelle formule di matrimonio 
quando un sacerdote o il sindaco dice Io vi dichiaro marito e moglie; 
nel nomento stesso in cui l'atto viene affermato, esso viene anche 
compiuto
4
. 
Secondo Austin un enunciato è performativo quando «The 
uttering of the sentence is, or is part of, the doing of an action» di 
modo che «to say something is to do something; or in which by 
saying or in saying something we are doing something»
5
. Nel dire, 
ad esempio, «I do take this woman to be my wedded wife» è un atto 
                                                             
1
 Cfr. DELL'ANNA, Maria V., In nome del popolo italiano, op. cit., pp. 141-142.  
2
 La nozione di performatività è stata introdotta dal filosofo John Langshaw Austin, l'autore di 
How to do things with words, 1962.  
3
 Cfr. ANDORNO, Cecilia, Linguistica testuale, op. cit., 2003, p.107.  
4
 Cfr. RASO, Tommaso, La scrittura burocratica. La lingua e l'organizzazione del testo, 1
a 
ed., 
Carocci, Roma, 2005, pp. 30-31.  
5
 Austin ha raggruppato gli enunciati in famiglie, classificandoli in cinque classi (verdictives, 
exercitives, commissives, behavitives, expositives). I verdettivi hanno natura giudiziale, per es.: 
assolvo, riconosco colpevole, il Tribunale condanna, ecc.
46 
 
linguistico che cambia la realtà se pronunciato nel corso della 
cerimonia del matrimonio; o quando il presidente della repubblica 
decreta l'entrata in vigore di una legge. In questi casi viene compiuta 
un'azione pronunciando una frase; si tratta di enunciati che sono in 
grado di agire sulla realtà cambiando lo stato delle cose a livello 
sociale, giuridico eccetera
1
. 
Si può distinguere fra due tipi di atti linguistici: quelli che si 
limitano a compiere un'azione e quelli invece che hanno il potere di 
cambiare la realtà e sono costitutivi di quello che dicono. A 
quest'ultima categoria appartengono alcuni atti linguistici, purché 
siano eseguiti da un autore a cui socialmente è conferito un 
determinato potere. Se un sacerdote dice Io ti battezzo oppure, se il 
presidente di una commissione di laurea dice In base ai poteri 
conferiti al Rettore e da questi a me delegati, la dichiaro dottore in 
Lettere, nel pronunciare queste frasi si producono le conseguenze 
del battesimo e della laurea
2
. 
La linguistica testuale si intreccia con la linguistica pragmatica 
nel considerare il testo come effetto di un atto linguistico: produrre 
lingua in forma di testi significa agire sulla realtà e modificarla. In 
genere, nei testi giuridico-amministrativi – dotati di una particolare 
forza pragmatica e un'autorità molto grande dovute all'istituzionalità 
dell'autore – è inevitabile compiere degli atti linguistici, poiché:  
lo scopo di tutte le forme di produzione giuridica, delle leggi, delle 
sentenze e degli atti giuridici è influenzare il comportamento degli 
uomini e dirigerli in determinate maniere. Il linguaggio giuridico deve 
essere visto primariamente come strumento di controllo e di interazione 
sociale
3
.  
I testi giuridici non appartengono solo alla dimensione del dire, 
ma anche a quella del fare, e hanno il potere di incidere 
concretamente sulla realtà, imponendo obblighi e attribuendo diritti
4
. 
Il linguaggio giuridico, più della comunicazione corrente, tende a 
usare i performativi per esplicitare gli atti linguistici, sono frequenti 
nei testi giuridici verbi performativi come: dichiarare, decretare, 
vietare, stabilire, condannare, assolvere, ritenere infondato il 
ricorso, è da + infinito. La performatività della lingua del diritto è 
molto significativa nel testo legislativo che «ha un valore per così 
                                                             
1
 Cfr. GARZONE, Giuliana, Performatività del linguaggio giuridico. Una proposta di 
classificazione, Centro Linguistico Università Bocconi, Milano, 1996, pp. 18-19.  
2
 Cfr. RASO, Tommaso, op. cit., p. 33.  
3
 SCARPELLI, Uberto e DI LUCIA, Paola, op. cit., p.172.   
4
 Cfr. FORTIS, Daniele, op. cit., p. 53.
47 
 
dire sacrale, in quanto dire in esso è uguale a fare»
1
. Di qui la 
performatività del linguaggio giuridico; le parole diventano azioni 
che producono effetti tangibili sul mondo extralinguistico. Ad 
esempio, i testi legislativi, nel dichiarare che un certo 
comportamento costituisce un reato, il codice automaticamente 
rende reato quel comportamento. 
3. Performatività della sentenza 
La sentenza può essere classificata come macro-enunciato 
performativo, il cui esito è un fatto giuridico e il cui scopo 
dominante è influire sulla realtà, piuttosto che descrivere o 
informare. Il giudice, pronunciando una sentenza, non si limita a 
dire o a scrivere qualcosa, ma fa qualcosa, compie un'azione: quella 
di assolvere o condannare un imputato. Nella sentenza, il 
dispositivo può essere definito un atto performativo per eccellenza, 
in grado di attuare una serie di cose
2
. 
Il dispositivo è la parte finale e prescrittiva della sentenza e 
contiene la decisione del giudice sulla causa:  
P.Q.M. 
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, 
definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda attrice e, 
per l’effetto, 
dichiara 
la prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa nei confronti di 
[...] e compensa, per tale aspetto, le spese di giudizio.
3
 
 L'atto linguistico qui si presenta in forma prototipica in quanto, 
con l'atto stesso del dichiarare, si determina un cambiamento 
immediato in uno stato di cose istituzionale. Nello specifico, lo Stato 
stesso si farà carico di far rispettare concretamente le modificazioni 
introdotte da tali dichiarazioni.  
Il dispositivo è il momento di realizzazione del diritto, e ha 
funzioni normative, nel senso di norma individuale, poiché la 
decisione finale è l'applicazione di regole generali al caso particolare 
sottoposto all'esame del giudice; perciò questo segmento della 
sentenza condivide l'impostazione linguistico-testuale dei testi 
normativi: concisione, impersonalità e assenza di elementi 
                                                             
1
 RASO, Tommaso, op. cit., p. 30.  
2
 Cfr. PIANESE, Giovanna, Analisi linguistica comparativa di un corpus di testi del dominio 
giuridico. Sentenze penali italiane e francesi a confronto, Dottorato di ricerca in Filologia 
moderna, Università degli Studi di Napoli Federico II, p. 91.  
3
 Lazio, Sent. n. 38/2012. P.Q.M: ʻper questi motiviʼ.
48 
 
argomentativi e contestualizzanti. L'impersonalità si realizza 
anzitutto con l'uso della terza persona del presente indicativo dei 
verbi dichiarativi e verdittivi come dichiarare, condannare, 
assolvere, assegnare, che hanno a soggetto la Repubblica italiana 
dell'epigrafe (Repubblica Italiana, In nome del popolo italiano, la 
Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione...), così come 
il giudice ʻdichiaranteʼ non è altro che il locutore della ʻfonteʼ: il 
popolo italiano, in nome del quale il giudice emette la sentenza che 
lo Stato farà rispettare
1
. 
Nel corpus si riscontrano i seguenti elementi lessicali 
performativi che esprimono azioni degli organi giurisdizionali (in 
questo caso il soggetto è la Corte dei conti): rigetta, dichiara 
inammissibile, accoglie la domanda, condanna i convenuti a..., 
dichiara la prescrizione, compensa le spese di giudizio, i suddetti 
sono condannati al pagamento, dichiara prescritta, assolve, revoca, 
dispone la cancellazione di, proscioglie, respinge la domanda 
attrice, dichiara nullo l'atto, dichiara estinta l'azione, i predetti 
sono, altresì, condannati al pagamento:  
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, 
definitivamente pronunciando, 1. Rigetta l’istanza di sospensione del 
giudizio e le istanze di approfondimenti istruttori; 2. Condanna la dott.ssa 
[...], per l’addebito di responsabilità amministrativa di cui all’atto di 
citazione in epigrafe, al pagamento in favore dell’Azienda Sanitaria Locale 
di Viterbo, dell’importo di euro 270.267,24 nonché al pagamento, su tale 
somma, della rivalutazione e degli interessi legali, questi ultimi con 
decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza all'effettivo 
pagamento. Condanna, infine, la predetta al pagamento delle spese di 
giudizio [...]
2
. 
 
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per l'Umbria, definitivamente 
pronunciando nel giudizio per responsabilità amministrativa patrimoniale 
[...] respinge la domanda attrice, formulata nei confronti di  [...] e, per 
l’effetto, proscioglie il convenuto, come in epigrafe identificato, da ogni 
addebito per i fatti ivi dedotti. Non è luogo a pronuncia sulle spese di 
giudizio. Liquida forfettariamente, per il rimborso a suo favore, diritti e 
onorari spettanti al difensore nella misura di € 1.000,00 (euro mille/00), 
oltre IVA e Cap
3
. 
 
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, 
definitivamente pronunciando, assolve il dott. [...] dalla contestazione a lui 
rivolta con l’atto di citazione e condanna il sig. [...] a risarcire all’Erario la 
somma di euro 1000,00, oltre interessi legali come specificato in parte 
                                                             
1
 Cfr. BELLUCCI, Patrizia, A onor del vero, op. cit., pp. 412-413.   
2
 Lazio, Sent. n. 36/2010. 
3
 Umbria, Sent. n. 97/2012.
49 
 
motiva. Condanna altresì il sig. [...] al pagamento delle spese processuali 
che si liquidano in euro 255,86. Manda alla Segreteria per le comunicazioni 
e le notificazioni di rito. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 
15 dicembre 2011
1
. 
Gli esempi mettono in evidenza la performatività del 
dispositivo, in quanto atto linguistico caratterizzato da strutture 
frasali e mezzi lessicali ricorrenti, che ammettono solo minime 
variazioni tra un testo e l'altro, di modo che insieme all'epigrafe 
costituisce, dal punto di vista linguistico, la zona dura e meno 
variabile della sentenza. Diversamente dagli altri segmenti della 
sentenza, il dispositivo è improntato ad uno stile paratattico, 
costituito di frasi giustapposte o coordinate. Ogni proposizione 
corrisponde a un distinto capo di desicione: assolve, proscioglie, 
condanna. Il verbo è l'elemento linguistico dominante e portatore del 
contenuto informativo principale ed è alla forma attiva
2
. 
4. Verbi giuridici 
Nella ricerca sui c.d. sottocodici la riflessione teorica intorno ai 
concetti disciplinari si impernia solitamente sui nomi, i quali 
costituiscono lo strato portante delle terminologie del lessico tecnico 
in generale.  Conferma ne è la tendenza diffusa nella lessicografia 
specializzata a limitarsi alla lemmatizzazione di sostantivi
3
. 
Inevitabile conseguenza di questa tendenza è la generale perdita di 
rilevanza del verbo nella comunicazione tecnica in cui la 
nominalizzazione è più prevalente.  
Questo quadro teorico però non può essere comprensivo di tutti 
i sottocodici; infatti il depotenziamento semantico del verbo non 
vale nello stesso modo per tutte le discipline. Nei testi giuridici, ad 
esempio, in cui la maggioranza delle azioni assume carattere 
performativo e quindi la descrizione in chiave tecnica di azioni 
occupa una posizione centrale, il che implica un uso regolare di 
verbi tecnici
4
. 
Diversamente da altri linguaggi settoriali – come quello della 
fisica o della medicina – il linguaggio giuridico possiede molti verbi 
che hanno un'accezione tecnica, tra di essi figurano sicuramente: 
                                                             
1
 Lazio, Sent. n.53/2012. 
2
 Cfr. DELL'ANNA, Maria V., In nome del popolo italiano, op. cit., p. 89.  
3
 Nelle nomenclature dei linguaggi settoriali prevalgono i nomi, i verbi sono secondari. Basti 
consultare qualsiasi dizionario per accorgersi della quantità dei sostantivi della medicina, della 
fisica ecc.  
4
 Cfr. ROVERE, Giovanni, Capitoli di linguistica giuridica, op. cit., p. 157.
51 
 
eccepire, viziare, inficiare, assolvere, condannare, comminare, 
appellarsi, citare in giudizio, costituirsi in giudizio, comparire, 
omettere, annullare, escutere, emendare, ottemperare, patrocinare, 
pronunciarsi, cassare, deferire. Le leggi, i decreti, le norme, le 
sentenze, i codici, l'ordinamento che devono mettere ordine nei 
rapporti tra gli individui di una comunità, naturalmente assicurano, 
attuano, disciplinano, infliggono, stabiliscono, ma possono anche 
intervenire al negativo così da escludere, limitare, vietare, negare, 
precludere, condannare. Naturalmente i destinatari di leggi e norme 
saranno specialmente invitati ad adempiere o ottemperare ad un 
obbligo, o ad astenersi dal fare qualcosa
1
. 
La materia giuridica necessariamente implica la controversia, il 
contrasto, la contrapposizione dialettica. Ne fa fede l'uso continuo di 
verbi quali confutare, confliggere, constatare, contrapporsi, 
obiettare, opporsi ecc. Grande rilievo assumono anche i verbi 
estimativi come considerare, esaminare, giudicare, ritenere, 
soppesare, stimare, valutare ecc. E mentre in ambito filosofico le 
cose ʻesistonoʼ, nel mondo giuridico, un gran numero di fatti, di atti, 
di fenomeni ʻsussistonoʼ. Molto usato è anche occorrere in funzione 
ausiliaria: spesso infatti occorre emanare, intervenire, sincerarsi, 
sottolineare, rimarcare, verificare, accertare. Nell'avvocatese i 
verbi avvertiti come troppo generici sono abbandonati in favore di 
corrispettivi sentiti come più scientifici; troviamo quindi verbi come 
addivenire invece di arrivare, dare luogo a ʻcausareʼ, mettere in atto 
o porre in essere al posto diʻattuareʼ, assolvere ad una funzione 
ʻservire aʼ, essere tenuto a ʻdovereʼ, avere facoltà ʻpotereʼ, 
facoltizzare ʻautorizzareʼ, trovare fondamento ʻbasarsiʼ, stilare, 
vergare ʻscrivereʼ. Le voci verbali semplici vengono sostituite da 
locuzioni costituite da un verbo generico unito a un sostantivo per 
dare al sintagma un più alto grado di precisione e tecnicità, troviamo 
dunque apportare una modifica ʻmodificareʼ, procedere alla 
riduzione ʻridurreʼ
2
. 
Dal punto di vista tecnico, i verbi nei testi giuridici possono 
essere suddivisi in due categorie, verbi designanti atti giuridico-
procedurali: omettere, volturare ʻsottoporre a volturaʼ, convenire 
ʻchiamare, citare in giudizoʼ, proporre ricorso, accogliere, rigettare 
l'istanza, alienare, inficiare ʻtogliere la validitàʼ
3
. 
                                                             
1
 TRIFONE, Maurizio, «Il linguaggio burocratico», op. cit., p. 275.   
2
 Cfr. BENEDETTI, Amedeo, op. cit., p. 25.  
3
 Nella lingua comune convenire si usa di solito come verbo intransitivo ʻessere utile, 
vantaggiosoʼ, mentre nel linguaggio giuridico acquisice un valore transitivo.