Premessa 
 
febbraio 1996, data che a ragione è definibile come storica, è 
finalmente sorto il registro delle imprese. 
Con la sua nascita, si è venuto a consacrare il sistema 
soggettivo del diritto commerciale, pur lacunoso ed ancora in 
via di formazione. 
Gli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nel 
disciplinare il registro delle imprese, hanno saputo delineare 
la figura dell’imprenditore commerciale e dell’imprenditore 
in generale, tenendo conto della più generale definizione 
degli articoli 2082, 2083 e 2135, mentre la nuova normativa 
si è venuta ad inserire nel contesto codicistico, evitando di 
apportarvi la benché minima modifica. 
Al fine di comprendere la portata di un istituto 
estremamente complesso quale, appunto, il registro delle 
imprese, al quale è opportuno premettere, e se ne capirà poi 
il perché, l’aggettivo di nuovo, si procederà, in primo luogo, 
nel chiarirne la funzione, quindi, onde interpretare le norme 
citate, si risalirà nel tempo al metodo con il quale sono state 
concepite ripercorrendo la disciplina anteriore al codice del 
1942 ed il relativo iter costruttivo, fino ai giorni nostri. 
Fatto ciò, ci si soffermerà su di un aspetto 
particolarmente importante onde permettere al registro delle 
imprese di raggiungere i propri obiettivi, il regime dei 
controlli cui è sottoposto ciò che deve essere iscritto o 
depositato in esso e che tanto ha fatto discutere, ed ancora lo 
farà. 
Premessa 
 
Infine, ci si soffermerà sull’esperienza dell’ufficio del 
registro delle imprese di Torino, onde chiarire, attraverso 
quella che è la pratica quotidiana di chi, nel concreto, 
applica la normativa in questione, quali siano gli aspetti 
salienti in tema di controlli, ed i relativi problemi. 
 PARTE  PRIMA 
 
 
IL REGISTRO 
 
DELLE IMPRESE 
 
Capitolo primo 
La funzione del registro delle imprese 
Sommario: 1 L’esigenza di strumenti di pubblicità nella società moderna. - 2 La 
pubblicità legale. - 2.1 La pubblicità dichiarativa. -  2.2 La pubblicità costitutiva. - 
2.3 La pubblicità notizia. - 2.4 La cosiddetta pubblicità sanante. - 3 Gli interessi 
protetti dal registro delle imprese. 
1 L’esigenza di strumenti di pubblicità nella società 
moderna. 
La pubblicità é uno dei caratteri distintivi del 
commercio; la sfera di affari di un commerciante si dirama in 
tutta una serie di rapporti dai quali ne ricava la propria 
esistenza. La pubblicità, prima di essere richiesta dalla 
legge, é imposta dalla pratica stessa del commercio. 
Nella pubblicità si individua un aspetto, interamente 
economico e mercantile, che la vede come forma di 
propaganda diretta ad ottenere dalla collettività la 
preferenza nei confronti di un prodotto o di un servizio, ed 
un altro, essenzialmente giuridico, individuabile 
Capitolo primo - La funzione del registro delle imprese 
 
nell’interesse generale a che determinati fatti giuridici siano 
conoscibili
1
 da chiunque. 
Tutto ciò permette di affermare che la pubblicità ha per 
scopo di assicurare ai terzi ed al pubblico l’accesso alle 
notizie socialmente importanti
2
 (o almeno ritenute tali) sia 
su beni, oggetto di diritto, sia su persone, soggetto di diritto; 
il registro delle imprese ha come ragione di essere lo 
svolgimento della funzione pubblicitaria, intesa come tutela 
del diritto dei terzi ad essere informati sulle vicende 
riguardanti le imprese
3
. 
Tale registro rientra quindi nella categoria degli 
strumenti di pubblicità; quanto più una società é complessa 
e differenziata, così da rendere difficoltoso l’essere 
aggiornati sui fatti e sulle cognizioni tecniche dei vari 
settori in cui essa si articola, tanto più si avverte l’esigenza 
di mezzi attraverso cui acquisire le necessarie informazioni. 
In una realtà giuridica ed economica complessa quale 
quella moderna, fondata sulla circolazione della ricchezza, 
chi più conosce (o é in grado di venire a conoscenza) meno 
sbaglia; la possibilità di avere accesso a notizie, soprattutto 
se aggiornate in tempo reale ed ottenute rapidamente, 
                                            
1
 S. Pugliatti, La trascrizione. La pubblicità in generale, in Trattato di diritto civile e 
commerciale, diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1957, pag. 359. 
2
 M. Macchia, Le sezioni speciali del registro delle imprese, Torino, 1995, pag. 2. 
3
 E. Bocchini, Trasparenza e pubblicità nell’attività d’impresa, in Atti del XXXIV 
congresso nazionale del notariato, Genova, 1994, pag. 321, parla dell’informazione 
pubblica come bene pubblico cui corrisponde un diritto pubblico soggettivo 
all’informazione. 
Capitolo primo - La funzione del registro delle imprese 
 
diventa un vantaggio ed uno strumento di potere
4
, così come 
la possibilità di rendere note le proprie notizie. 
In altre parole, gli odierni sistemi economici necessitano 
di idonei supporti atti a creare e mantenere adeguate 
condizioni di chiarezza e certezza
5
 nel mercato. 
Tali supporti sono individuabili negli strumenti di 
pubblicità, presenti sia all’interno che all’esterno del campo 
giuridico economico, e possono essere strutturati in due tipi, 
anche se presentano sovente tutta una gamma di soluzioni 
intermedie: 
a) la notizia viene diffusa in modo da raggiungere i 
possibili interessati. Si può parlare, in questo caso, di 
strumenti di diffusione, quali gli adempimenti di 
pubblicazione su determinati periodici
6
; 
b) é l’interessato che deve attivarsi per attingere 
l’informazione. Si può parlare in questo caso di strumenti di 
consultazione, quali gli adempimenti di deposito e 
registrazione in archivi a disposizione del pubblico. 
Nel primo caso si può dire che é la notizia che si muove 
in cerca dell’interessato, nel secondo é il contrario. 
E’ evidente che un sistema di pubblicità, dal punto di 
vista dell’utente, é tanto più efficiente quanto più comoda ne 
                                            
4
 Gozzani, La trascrizione immobiliare, in Il codice civile, Commentario, diretto da 
P. Schlesinger, Milano, 1991, pag. 39, parla di funzione economica della pubblicità 
commerciale. 
5
 E. Bocchini, Pubblicità delle imprese, in Encicl. giur., Milano, 1991, pag. 3. 
6
 Come la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), il Foglio degli 
Annunzi Legali (FAL), e l’Elenco Ufficiale dei Protesti Cambiari. 
Capitolo primo - La funzione del registro delle imprese 
 
é la consultazione e quanto più complete, dettagliate ed 
aggiornate le notizie che é in grado di fornire. 
Affinché uno strumento pubblicitario sia in grado di 
fornire notizie con tali requisiti, occorre però che esso sia 
alimentato con dati da immagazzinare, e che questi siano 
numerosi, dettagliati e tempestivi. 
Da un punto di vista generale, sono stati talora 
sottolineati i rischi che possono derivare dalla acquisizione e 
catalogazione in banche dati di ogni sorta di notizie attinenti 
alla vita ed agli interessi dei cittadini, e si é paventato il 
sorgere di uno stato mostro, che conosca tutto di tutti: se 
conoscenza significa potere, si é detto, conoscenza di tutto 
significa onnipotenza e rischio di velleità dittatoriali da 
parte di chi custodisce e possiede tali archivi. 
In realtà il problema non é tanto sulla opportunità, o 
meno, di istituire concentrazioni di notizie, ma sul modo in 
cui queste vengano gestite. 
L’utilizzabilità pubblica di tali dati, tipica di un regime 
democratico, non solo impedisce il crearsi di posizioni di 
potere, ma, anzi, facilitando la conoscenza delle notizie utili 
per agire nel modo migliore, rende impossibile il loro 
accaparramento da parte di pochi privilegiati, costituendo 
perciò un ostacolo al crearsi di posizioni dominanti. 
Sulla questione é recentemente intervenuta la 
cosiddetta legge sulla privacy
7
, la quale dovrebbe avere 
                                            
7
 Con tale termine si suole indicare la L. 31 dicembre 1996, n. 675, avente ad oggetto 
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Capitolo primo - La funzione del registro delle imprese 
 
fissato principi chiari e certi con i quali qualunque soggetto, 
pubblico o privato, in possesso di dati riferibili ad altri 
soggetti, deve confrontarsi ed atti ad evitare il verificarsi dei 
problemi sopra paventati. 
Si può dunque dire che un sistema di pubblicità é 
garanzia di libertà e democrazia quanto più esso é efficiente 
ed effettivamente accessibile a chiunque lo desideri. 
Ciò vale anche e soprattutto per la pubblicità delle 
notizie giuridico economiche; ma é stata sollevata talora la 
recriminazione che un eccessivo numero di adempimenti 
pubblicitari crei intralci agli imprenditori e danneggi 
l’efficienza dei traffici economici. 
In realtà, se il sistema funziona, sono proprio questi a 
trarne vantaggio; é estremamente importante per un 
operatore economico, onde evitare di prendere iniziative 
errate, sapere con chi contratta, chi é l’effettivo titolare, di 
quali mezzi dispone, se é commercialmente corretto, e così 
via. 
Finora si é considerato il sistema di pubblicità sotto il 
profilo del servizio che rende alla collettività, ma vi é anche 
un altro servizio, rivolto a colui che chiede la 
pubblicizzazione di una notizia. 
Infatti, molte volte, il soggetto cui il fatto si riferisce é 
il principale interessato a che esso giunga a conoscenza del 
pubblico; si pensi alla revoca di un potere di rappresentanza 
o al trasferimento della sede dell’impresa; in questi casi é 
interesse dell’imprenditore che i terzi entrino in possesso di 
Capitolo primo - La funzione del registro delle imprese 
 
tali notizie, tanto più se dalla loro pubblicità conseguano 
effetti giuridici. 
Il registro delle imprese non dovrebbe dunque essere un 
istituto polveroso dove il cittadino viene messo in difficoltà 
da un apparato burocratico ottuso e lento, ma dovrebbe 
essere concepito come un organo vitale, indispensabile per la 
sicurezza e snellezza dei traffici economici. 
 
2 La pubblicità legale. 
Accertata quindi l’importanza della funzione 
pubblicitaria svolta dal registro delle imprese, ci si può 
addentrare nell’esame dei tradizionali tipi di pubblicità 
legale, vale a dire la pubblicità notizia (che rende l’atto 
iscritto conoscibile ma non incide sulla sua efficacia o 
validità, né tanto meno sul suo perfezionamento), la 
pubblicità dichiarativa (che rende l’atto iscritto opponibile ai 
terzi, incidendo cioè sulla sua efficacia, ampliandone 
l’estensione) e la pubblicità costitutiva (che concorre al 
perfezionamento dell’atto, o, comunque incide sugli effetti 
tra le parti). 
Nelle sue linee generali, la classica tripartizione così 
operata trova senz’altro applicazione alla pubblicità attuata 
tramite il registro delle imprese, riguardo alla quale va però 
subito segnalato che la grande eterogeneità degli atti 
soggetti ad iscrizione richiede qualche adattamento che 
tenga conto delle peculiarità delle singole fattispecie; norma 
Capitolo primo - La funzione del registro delle imprese 
 
regolatrice della materia é, oggi, l’art. 2193 del c.c., dal cui 
esame conviene dunque partire. 
In base ad essa, ciò che è soggetto ad iscrizione, se 
iscritto, é senz’altro opponibile ai terzi (si può quindi parlare 
di efficacia positiva dell’iscrizione
8
, che attribuisce una 
presunzione assoluta di conoscenza); se non lo è, non é 
opponibile (salvo provare la sua effettiva conoscenza da 
parte dei terzi, efficacia negativa dell’iscrizione
9
, che 
attribuisce una presunzione relativa di ignoranza). 
Una pubblicità così regolata, ascrivendosi i suoi effetti 
al binomio opponibilità ed inopponibilità, é senza dubbio da 
classificare come pubblicità dichiarativa. 
L’ultimo comma della norma in esame, tuttavia, 
aggiunge che sono fatte salve le disposizioni particolari della 
legge; ciò permette di concludere che l’iscrizione nel registro 
delle imprese ha efficacia dichiarativa, e che eccezioni sono 
possibili purché previste da specifiche norme di legge, anche 
se non in modo necessariamente esplicito, sicché tali siano in 
concreto gli effetti ricollegabili all’iscrizione dovrà essere 
ricavato di volta in volta in via interpretativa, e quando non 
si accerti e dimostri una diversa efficacia, opererà la regola 
della dichiaratività. 
                                            
8
 G. Ragusa Maggiore, Il registro delle imprese, Commentario al codice civile, diretto 
da P. Schlesinger, Milano, 1996, pag. 114. 
9
 F. Ferrara e F. Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 1987, pag. 101. 
Capitolo primo - La funzione del registro delle imprese 
 
2.1 La pubblicità dichiarativa. 
Preliminarmente, si può osservare che: 
a) esistono fatti giuridicamente rilevanti per i terzi pur 
se non iscritti; 
b) vi sono fatti giuridicamente irrilevanti per i terzi 
anche se iscritti; 
c) esistono, infine, fatti la cui rilevanza esterna é dalla 
legge subordinata alla loro conoscibilità da parte dei terzi, la 
quale di regola dovrebbe essere dimostrata dal soggetto 
interessato ad opporre i fatti in questione. 
Premesso che l’inclusione di un fatto in una delle tre 
fattispecie é, ovviamente, il frutto di una scelta operata dal 
legislatore, è chiaro che solo in riferimento all’ultima di esse 
l’avvenuta o meno iscrizione può svolgere un ruolo sul piano 
della rilevanza esterna di un determinato fatto. 
Solamente in tale fattispecie, infatti, possono operare i 
meccanismi della pubblicità dichiarativa, e ciò permette di 
comprenderne appieno il funzionamento; attraverso di essi il 
soggetto interessato ad opporre un determinato fatto, é 
sollevato dall’onere di provarne la conoscenza o la 
conoscibilità da parte del terzo, il che non é una semplice 
inversione dell’onere probatorio, rendendo l’iscrizione 
irrilevante l’ignoranza del fatto iscritto
10
. 
La mancata iscrizione rende non sufficiente la 
conoscibilità del fatto non iscritto, imponendo all’interessato 
                                            
10
 S. Pugliatti, op. cit., pag. 421. 
Capitolo primo - La funzione del registro delle imprese 
 
che voglia opporlo al terzo di provarne la conoscenza 
effettiva da parte di quest’ultimo. 
La prima regola giova al titolare della situazione 
assoggettata a pubblicità che abbia assolto il relativo 
onere
11
; la seconda lo punisce per non averlo adempiuto, 
impedendogli di raggiungere il risultato voluto attraverso la 
prova della semplice conoscibilità. 
Ma la sanzione può cogliersi solo immaginando 
dapprima una ideale situazione prenormativa, nella quale 
l’opponibilità del fatto in questione - non assoggettato a 
pubblicità - potrebbe astrattamente essere subordinata alla 
sua semplice conoscibilità, confrontandola poi con la 
situazione posteriore all’assoggettamento a pubblicità, nella 
quale quel fatto diventa opponibile - qualora non iscritto - 
solo se effettivamente conosciuto. 
E’ dunque giustificato qualificare il registro delle 
imprese quale strumento di opponibilità a disposizione di 
determinati soggetti, ed é quindi possibile trarre dal sistema 
imperniato su di esso tre principi fondamentali, la cui 
ragione comune é quella di riequilibrare, a vantaggio dei 
terzi, un assetto d’interessi altrimenti troppo sbilanciato a 
favore di coloro che possono giovarsi dell’effetto 
dell’opponibilità: 
a) il primo é definibile come il principio dell’esclusività 
dello strumento di opponibilità, un principio connesso, oltre 
                                            
11
 A. Pavone La Rosa, Il registro delle imprese, contributo alla teoria della 
pubblicità, Milano, 1954, pag. 156, definisce l’adempimento pubblicitario con tale 
termine. 
Capitolo primo - La funzione del registro delle imprese 
 
che alla tutela dei terzi, a ragioni di certezza dei rapporti 
giuridici. 
 Esso postula che, laddove sia istituito un sistema 
pubblicitario che preveda uno strumento di opponibilità, 
chiunque intenda opporre qualcosa ai terzi deve servirsi 
esclusivamente di esso; in particolare, deve adempiere 
l’onere (oltre che l’obbligo) di iscrizione nel registro delle 
imprese. 
 In caso contrario non potrà giovargli l’utilizzazione di 
altri mezzi di pubblicità, pur in astratto idonei, restandogli 
unicamente la possibilità di provare l’effettiva conoscenza e 
non la semplice conoscibilità, da parte dei terzi, del fatto in 
questione; 
b) il secondo, il quale altro non é che un risvolto del 
precedente, riguarda il rapporto fra opponibilità e 
conoscibilità; la tutela dei terzi esige che ad essi possano 
essere opposti solo quei fatti che la consultazione dello 
strumento pubblicitario renda loro accessibili. 
 E’ quindi opponibile solo ciò che é conoscibile; non si 
tratta peraltro di relazione biunivoca, perché non tutto ciò 
che é conoscibile é anche opponibile, come verrà chiarito più 
avanti, e ciò che rende gli atti opponibili ai terzi, perciò, é 
l’iscrizione in un registro espressamente qualificato come 
pubblico, non solo perché custodito da un pubblico 
depositario ma soprattutto perché accessibile a chiunque.  
Capitolo primo - La funzione del registro delle imprese 
 
 Non trova quindi spazio nel nostro ordinamento la 
cosiddetta pubblicità di fatto, basata sulla volontà del 
privato e non affidata a soggetti pubblici; 
c) il terzo principio é quello della tassatività delle 
iscrizioni; affinché la conoscibilità non sia meramente 
teorica, occorre che i terzi sappiano in quali casi dovranno 
consultare il registro delle imprese onde non vedersi opporre 
atti non conosciuti o conoscibili. 
 Occorre, cioè, la predeterminazione legislativa degli atti 
la cui opponibilità é governata dai principi della pubblicità 
dichiarativa, il che comporta che nel registro possono 
iscriversi solamente quegli atti e non altri; ad eventuali 
iscrizioni atipiche non può essere riconosciuta efficacia 
dichiarativa ma, tutt’al più, un’efficacia meramente 
informativa. 
  
2.2 La pubblicità costitutiva. 
La legge può attribuire all’iscrizione nel registro delle 
imprese effetti costitutivi; raramente ciò avviene in modo 
esplicito, spettando quindi all’interprete il compito di 
identificare le fattispecie in cui la pubblicità va al di là della 
mera efficacia dichiarativa. 
 
                                            
12
 S. Tondo, Per un registro delle imprese, in Foro it., 1993, pag. 129.