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Introduzione
Il presente lavoro si pone come obiettivo l’analisi dell’istituto della responsabilità
della Pubblica Amministrazione.
L’argomento in questione è sempre stato oggetto di attenzione e dibattiti sia a
livello dottrinale che giurisprudenziale.
Le ragioni che mi hanno spinta a trattare questa tematica risiedono principalmente
nella sua attualità, ma anche nella mancanza di una approfondita conoscenza in
merito, che ha fatto crescere in me la voglia di dissolvere alcuni dubbi.
È comune l’idea, errata, che la Pubblica Amministrazione possa non incorrere in
responsabilità per i danni cagionati dall’esercizio della propria funzione, ma questa
tesi ha origini ben lontane.
Infatti, la circostanza che la Pubblica Amministrazione fosse chiamata a rispondere
dei danni cagionati ai cittadini non è sempre stata così ovvia come lo è al giorno
d’oggi. In passato, si riteneva che in capo ad essa sussistesse un’immunità,
giustificata proprio dalla funzione pubblica a cui è adibita.
Col tempo questa argomentazione viene abbandonata e si afferma sempre più
l’idea che anche un ente pubblico possa incorrere in responsabilità. Ma ciò ha
portato alla nascita di dibattiti su vari aspetti della responsabilità da attribuire alla
pubblica amministrazione, dalla giurisdizione, alla natura, alla forma, che verranno
analizzati nel corpo della tesi.
Strutturalmente, l’elaborato è articolato in due capitoli.
Nel primo capitolo, verranno esaminati gli aspetti generali della responsabilità
della pubblica amministrazione. A partire dalle fonti normative su cui poggia tale
responsabilità e che per lo più si rinvengono nella nostra carta costituzionale, si
passa poi ad affrontare il problema della risarcibilità degli interessi legittimi. A
lungo, infatti, si è ritenuto che solo la lesione della situazione giuridica del diritto
soggettivo potesse essere oggetto di risarcimento, ma grazie ad un importante
sentenza delle Sezioni Unite alla fine degli anni novanta si aprì la strada alla
risarcibilità degli interessi legittimi, purchè meritevoli di tutela.
II
Altra questione che verrà affrontata nel primo capitolo riguarda la natura della
responsabilità della pubblica amministrazione. Il nostro ordinamento prevede
diverse forme di responsabilità e si è a lungo discusso se essa rientrasse nell’alveo
della responsabilità extracontrattuale, contrattuale o addirittura precontrattuale.
Nel secondo capitolo, invece, verrà affrontato il tema della responsabilità dalla
pubblica amministrazione per il danno da ritardo.
La costituzione, così come la legge n. 241/1990, contengono una serie di norme
volte a garantire la piena efficienza, il buon andamento, l’imparzialità della
pubblica amministrazione. Sorgono in capo a quest’ultima una serie di obblighi, tra
cui il cd. “dovere di provvedere”. Questo aspetto è legato alla necessità di garantire
il rispetto e quindi la certezza dei tempi procedurali. Ciò sulla base che il tempo è
ormai considerato un bene che merita di essere tutelato dall’ordinamento.
Questo assunto comporta che ciascun cittadino ha il diritto di ottenere una risposta
dalla pubblica amministrazione, sia essa positiva che negativa.
L’eventuale mancanza o semplice ritardo producono delle conseguenze, che
possono essere pregiudizievoli per il privato, il quale merita quindi di essere
tutelato attraverso forme di risarcimento.
Il tema del ritardo è stato, inoltre, oggetto di attenzione anche sotto il profilo della
lotta alla corruzione. Infatti, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha previsto
l’applicazione di specifiche regole nei confronti degli enti pubblici, proprio al fine
di evitare che i ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi potessero
in qualche modo costituire terreno fertile per fenomeni corruttivi.
Infine, si farà un cenno ad una recente pronuncia dell’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato a proposito della natura della responsabilità per i danni da
ritardo.
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CAPITOLO I
La responsabilità della Pubblica Amministrazione: aspetti generali.
1. Profili generali
Con il termine responsabilità si fa riferimento alla capacità di ciascun soggetto di
percepire quali siano le conseguenze delle proprie azioni e rispondere alle stesse,
essa va intesa come una situazione giuridica di svantaggio di un soggetto nei
confronti di un altro, derivante da un comportamento antidoveroso del primo nei
confronti del secondo.
È possibile distinguere tre tipologie di responsabilità:
• Responsabilità civile: la quale nasce come conseguenza dell’inadempimento di
un’obbligazione, la c.d. responsabilità contrattuale, disciplinata dall’art.1218
c.c. o in seguito al compimento di un illecito doloso o colposo che determini ad
altri un danno ingiusto, la c.d. responsabilità extracontrattuale, ex articolo 2043
c.c.
• Responsabilità penale: essa deriva dalla violazione di un precetto penale posto a
tutela di determinati interessi pubblici, che giustifica l’intervento punitivo da
parte dello Stato.
• Responsabilità amministrativa: la quale, invece, consegue alla violazione di
doveri amministrativi e comprende sia la responsabilità dell’amministrazione
pubblica nei confronti di altri soggetti, privati o pubblici; sia la responsabilità
dei funzionari nei confronti della medesima pubblica amministrazione, si parla
in questi casi di responsabilità disciplinare, o nei confronti di terzi di
responsabilità c.d. diretta.
2. Le difficoltà riscontrate nell’affermazione di una responsabilità della
Pubblica Amministrazione.
Oggetto del presente elaborato sarà principalmente la responsabilità della Pubblica
amministrazione nei confronti di soggetti terzi.
2
Il tema oggi potrebbe sembrare quasi scontato, non risulta difficile immaginare che
anche un ente pubblico possa incorrere in responsabilità, ma così non è sempre
stato. La disciplina della responsabilità della Pubblica Amministrazione, infatti, si
è affermata solo gradualmente, grazie all’evoluzione dottrinale, giurisprudenziale e
normativa che ha caratterizzato gli ultimi decenni.
La difficoltà principale risiedeva nella mancanza, nel nostro ordinamento, di una
specifica normativa di riferimento. Ad esempio, nel codice civile vengono
disciplinate diverse forme di responsabilità, si pensi alla responsabilità
contrattuale, extracontrattuale e anche precontrattuale, ma riferite soltanto alle
persone fisiche. Con riferimento alla Pubblica Amministrazione, invece, nulla era
previsto. Era necessario, quindi, cercare di riadattare la disciplina prevista dal
codice alla figura pubblica, ma tale operazione non sempre risultava semplice,
proprio perché trattasi di norme pensate per le persone fisiche, mentre la Pubblica
Amministrazione è una persona giuridica e per di più pubblica.
Questo delicato argomento della responsabilità amministrativa e soprattutto la sua
evoluzione nel tempo, ha sicuramente risentito dei cambiamenti che hanno
interessato il diritto amministrativo. Infatti, quest’ultimo, col tempo, ha iniziato a
porsi come un diritto che non riguarda la pubblica amministrazione intesa solo
come autorità ma una pubblica amministrazione che agisce su campi sempre più
paritari rispetto ai soggetti privati e ciò ha implicato la necessità di rivedere i
modelli di responsabilità, adattandoli a questa nuova fisionomia dell’autorità
pubblica.
Per poter comprendere pienamente i connotati dell’attuale forma di responsabilità
della Pubblica amministrazione, è necessario quindi, analizzare l’evoluzione
normativa e giurisprudenziale che l’ha caratterizzata.
3. L’ evoluzione normativa e giurisprudenziale della responsabilità civile
della Pubblica Amministrazione.
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Nel diciannovesimo secolo, l’idea della irresponsabilità della Pubblica
Amministrazione inizia pian piano a vacillare. Ci si comincia ad interrogare sulla
possibilità di individuare un riferimento normativo al quale ancorarla.
La legge n. 2248 del 1865, nota come legge abolitiva del contenzioso
amministrativo, aveva disposto la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le
questioni tra Stato e cittadini in cui fosse stato leso un diritto civile o politico,
prevedendo una tutela risarcitoria solo nei confronti di situazioni giuridiche tutelate
direttamente dalla legge. In altre parole, veniva riconosciuta la risarcibilità dei soli
diritti soggettivi, lasciando la tutela degli interessi legittimi affidata solo
all’amministrazione stessa, attraverso il ricorso gerarchico.
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Solo con l’emanazione della legge Crispi, nel 1889, che ha istituito la IV sezione
del Consiglio di Stato, si iniziò a riconoscere una tutela più efficace agli interessi
legittimi, attraverso l’annullamento dell’atto lesivo, rimanendo però ancora esclusa
l’azione risarcitoria.
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Lo scopo di questo sistema era impedire che il giudice ordinario potesse svolgere
un controllo e un’ingerenza sull’azione amministrativa.
Ovviamente la questione in oggetto interessava non solo il legislatore ma anche e
soprattutto la dottrina, il cui impegno era volto principalmente alla ricerca della
normativa più adeguata a cui affidare la disciplina della responsabilità della
pubblica amministrazione.
A tal proposito, mentre una parte della dottrina riteneva possibile applicare la
disciplina contenuta nel codice civile, altro orientamento sosteneva in capo alla
pubblica amministrazione una sorta di impunità.
L’affermazione di una responsabilità in capo a soggetti pubblici è stata spesso
ostacolata per diversi fattori, tra cui l’esistenza di una sorta di immunità nei loro
confronti, infatti, si sosteneva che i soggetti pubblici, poiché chiamati a svolgere
funzioni volte a perseguire l’interesse pubblico, non potessero agire
illegittimamente. A ciò si aggiungeva anche l’esigenza di tutelare le finanze
1
F. Cimbali, La responsabilità da contatto, Giuffrè, 2010.
2
F. Satta, Responsabilità della Pubblica Amministrazione, in Enc. Dir., XXXIX, Milano, 1988.