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L’art. 111 cost. ed il principio del contraddittorio


Il nuovo testo dell’art. 111 cost. ha affermato il principio del contraddittorio nella formazione della prova.
Di tale principio, in relazione al processo penale, si possono dare interpretazioni contrastanti: alcuni studiosi ne prospettano un’interpretazione restrittiva, essi ritengono che la prova valida per la decisione finale si possa formare soltanto oralmente all’interno dell’esame incrociato; altri ne prospettano un’interpretazione estensiva, essi ritengono che il contraddittorio sarebbe attuato anche quando la precedente dichiarazione, resa durante le indagini, è contestata in dibattimento a colui che da una differente versione dei fatti.
In effetti, al testimone può essere chiesto conto della difformità tra le dichiarazioni rese attualmente e quelle precedenti; egli, sotto l’obbligo di verità, deve fornire le spiegazioni richieste.
Il dichiarante che muta versione, non si sottrae al contraddittorio perché le parti possono fare domande tendenti a chiarire le ragioni della differenza rispetto a quanto affermato in precedenza.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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