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Il regresso per mancato pagamento dell'assegno

In caso di mancato pagamento da parte della banca trattaria il portatore dell'assegno può agire in regresso contro il traente, i giranti e i loro avallanti.
La presentazione del titolo alla banca trattaria nei termini di legge e la constatazione del rifiuto di pagamento mediante protesto non sono necessarie per l'esercizio dell'azione di regresso contro il traente, mentre lo sono per esercitare il diritto contro giranti e loro avallanti.
L'azione di regresso si prescrive in sei mesi dal termine di presentazione.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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