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Gli organi amministrativi del sistema dualistico: il consiglio di sorveglianza

Il consiglio di sorveglianza ha il ruolo del Collegio Sindacale e l’aggiunta di due funzioni di derivazione assembleare: elegge i gestori e approva il bilancio.
Nella società per azioni moderna, e già dal 1942, l’assemblea aveva cessato di essere un organo di gestione, essa è un organo elettivo, sceglie i gestori, ed esprime valutazioni politiche sulla gestione attraverso l’approvazione del bilancio. Inoltre essa svolge anche il compito di modificare il contratto. Se si toglie ai soci il potere di eleggere e di approvare il bilancio, si toglie praticamente tutto, e questo è il senso del dualistico.
I veri soggetti spogliati del potere sono le minoranze, molto più che la maggioranza che può confidare che eleggendo i membri del Consiglio di Sorveglianza, coloro scelgono membri del Consiglio di Gestione favoriti dalla maggioranza. Se lo Statuto lo prevede la minoranza può in sede di approvazione di bilancio contestare i risultati, criticare gli amministratori, tentare di convincere altri azionisti a eleggere soggetti diversi dagli amministratori previsti.
Nelle società non quotate se lo Statuto non prevede regole atte a favorire la minoranza, questa non ha nessun potere. Mentre nelle società quotate la legge impone che la minoranza si veda offrire una possibilità di rappresentanza nel consiglio di sorveglianza allo stesso modo in cui si elegge la minoranza del Collegio sindacale nel sistema tradizionale.

Per quanto riguarda l’approvazione del bilancio, si è consentito che l’atto costitutivo preveda la possibilità di approvazione anziché da parte del Consiglio di Sorveglianza, da parte dell’assemblea in due casi:
- il consiglio di sorveglianza non approva il bilancio. La maggioranza dei proprietari che vuole approvare il bilancio, lo approva salvando i membri del consiglio di sorveglianza dalla responsabilità di un bilancio criticabile se questi lo avessero approvato. Teoricamente oggi si può avere anche la responsabilità civile risarcitorio per il voto dato in assemblea in modo da violare la legge o altri diritto. Mentre fino alla riforma del 2003 si prevedeva che votare in assemblea non comportava responsabilità, oggi il sistema prevede una responsabilità civile per coloro che approvano una delibera contraria alla legge. Quindi l’approvazione da parte dell’assemblea non assicura al 100% l’immunità alla maggioranza (cosa che invece accadeva prima della riforma del 2003). Nella realtà però se il Consiglio di Sorveglianza fa approvare il bilancio dall’assemblea questi sono considerati immuni.
- Quando lo chiedono 1/3 dei consiglieri di sorveglianza o 1/3 dei consiglieri di gestione. Questo quando il consiglio di sorveglianza ha paura di approvare il bilancio.
Nella nostra tradizione ogni modifica dell’atto costitutivo richiedeva un’assemblea straordinaria, nella riforma sono state previste delibere per le quali lo statuto può prevedere che siano realizzabili dando la possibilità agli stessi amministratori di realizzare la modifica, però solo per i punti previsti dall’art.2365, 2 comma. Nel sistema dualistico questo potere è dato al Consiglio di Sorveglianza.


Requisiti per il consiglio di sorveglianza


Per quanto riguarda i requisititi per far parte del Consiglio di Sorveglianza, che sono quello di indipendenza e onorabilità, per quanto riguarda i compensi valgono le regole del Collegio Sindacale.
Mentre per il potere si revoca c’è un cambiamento sostanziale: il membro del collegio sindacale non può essere revocato se la delibera non è approvata dal tribunale, mentre i membri del consiglio di sorveglianza si possono revocare anche senza giusta causa, salvo il risarcimento dei danni (come accade agli amministratori nel sistema tradizionale).


Poteri del consiglio di sorveglianza


I Consiglieri di Sorveglianza possono ma non sono obbligati a partecipare alle riunioni del consiglio di gestione. Nelle società quotate però almeno un rappresentante del consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione.
Tutti i poteri che hanno sul piano dell’iniziativa i membri del collegio sindacale, come collegio, spettano al consiglio di sorveglianza. Ad esempio se gli amministratori non convocano l’assemblea, se ci sono denunce fatte da soci che raggiungono una certa soglia. Compresa la norma sulla quale il collegio sindacale nelle società quotate è la 5 colonna della Consob: il consiglio di sorveglianza deve denunciare le irregolarità alla Consob.
Per quanto riguarda i poteri individuali, c’è una disciplina più debole, che risponde alla logica di minore protezione delle minoranza. Nelle società non quotate il potere di iniziativa del singolo membro del consiglio di sorveglianza non ci sono, ma questo funziona solo collegialmente. Nel sistema tradizionale invece, i singoli sindaci sono investiti ex lege del potere di fare atti di ispezione, di controllo. Se la società è quotata invece spettano ai singoli consiglieri di sorveglianza i poteri di iniziativa e quindi il potere di convocare l’organo amministrativo, e spetta ad almeno due consiglieri di sorveglianza il potere di convocare l’assemblea, esattamente come il collegio sindacale. Per quanto riguarda i poteri di ispezione e controllo (che nel sistema tradizionale spettano ad ogni singolo sindaco) non spettano al singolo consigliere di sorveglianza, ma a tutto il consiglio di sorveglianza. Nelle quotate è possibile la delega ad un singolo consigliere.


Responsabilità dei membri del consiglio di sorveglianza


La responsabilità è modellata sulla falsa riga della responsabilità dei membri del collegio sindacale, ci sono delle ipotesi in cui la responsabilità spetta per attività propria, ma la maggior parte dei casi è per non aver evitato danni causati alla società per la mancata vigilanza su atti fatti da altri.
Il consiglio di sorveglianza ha tuttavia responsabilità di tipo gestorio che non dipendono dal mancato impedimento di vigilanza sugli atti che hanno arrecato danno alla società, ma su decisione che ha assunto lo stesso consiglio di sorveglianza in materia di gestione. Art.2409 tredici, comma 1, f bis, prevede che il consiglio di sorveglianza è incaricato della alta amministrazione, quindi non solo la vigilanza sull’operato degli amministratori, ma la formazione sui grandi indirizzi di gestione che gli amministratori devono tenere presente giorno per giorno. La legge consente che statutariamente si possono affidare compiti di alta amministrazione al consiglio di sorveglianza. Ma non potere di vincolare i gestori a realizzare, perché tutte le realizzazioni competono ai consiglieri di gestione sotto la sua responsabilità. Perché la regola è che se qualcuno può dare l’ordine non si è più responsabili. Questo vale per tutti i modelli di amministrazione e controllo.
Se i consiglieri di sorveglianza prevedono un piano pericoloso, contro la ragionevolezza, la prudenza, e il consiglio di gestione lo applica, sono responsabili entrambi i membri.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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