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L'Italia adotta provvedimenti contro gli ebrei stranieri

16 agosto 1938

Mussolini approva, inserendovi modifiche ancora più restrittive, un provvedimento sulla situazione degli ebrei tedeschi, austriaci, rumeni e polacchi in Italia preparato dalla Direzione generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno. Vi si vieta «agli stranieri ebrei di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo» (non si fa cenno all'Africa Orientale Italiana, perché l'intenzione è di trasferire tutti gli ebrei proprio lì, nella regione dei Borana, ad un centinaio di chilometri dal Kenia). A quanti poi abbiano ottenuto la cittadinanza posteriormente al 1°gennaio 1919 è, anzi, fatto obbligo di «lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto», pena l'espulsione dal Regno per quanti allo scadere del termine non vi abbiano ottemperato. Di conseguenza, «tutte le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1°gennaio 1919 s'intendono ad ogni effetto revocate». E' considerato «ebreo», agli effetti del decreto, «colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica». Ma nulla è previsto sul modo di definire la razza ebraica dei genitori.

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