Dalla seconda metà del XIX secolo, per la spinta data dall'interesse comune alla lotta alla criminalità, si è registrata una maggiore propensione dei legislatori dei diversi Paesi verso la prospettiva di attenuare il rigore del principio di territorialità della legge penale; così, si è iniziato a riconoscere effetti extranazionali agli atti giudiziari. 
Nell'ambito dell'ordinamento italiano, la disciplina dei rapporti internazionali è contenuta nel Libro XI del cpp; rientrano in esso strumenti di collaborazione internazionale (l'estradizione, le rogatorie internazionali, il riconoscimento delle sentenze straniere all'estero) e l'esecuzione delle sentenze penali italiane all'estero. 
Argomenti affrontati: 
• Istituti di cooperazione giudiziaria internazionale
• La cooperazione giudiziaria nel circuito europeo
• Le fonti normative: funzione sussidiaria della disciplina del codice
• Estradizione in generale
• Estradizione passiva
• Il procedimento di estradizione: fase giurisdizionale
• Provvedimenti cautelari
• Gli effetti della decisione
• La fase amministrativa
• Il principio di specialità
• Estradizione suppletiva, riestradizione, estradizione in transito
• Estradizione attiva
• Il mandato d'arresto europeo
• Le rogatorie internazionali
• Utilizzabilità atti rogati
• Esecuzione all’estero delle sentenze penali italiane
                            
                                I rapporti giurisdizionali
con autorità straniere
Appunti di Gianfranco Fettolini
Università degli Studi di Brescia
Facoltà di Giurisprudenza
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza
Esame di Diritto Processuale Penale
Docente: Alessandro Bernasconi
Anno accademico - 2014/2015Da più di 20 anni selezioniamo e pubblichiamo
Tesi di Laurea per evidenziare il merito
dei nostri Autori e dar loro visibilità.
Share your Knowledge!
Appunti e riassunti
Il più grande database
italiano di tesi di laurea
Servizi antiplagio
Master e lavoroI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA’ 
STRANIERE 
GLI ISTITUTI DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA 
INTERNAZIONALE 
1. Premessa 
Dalla seconda metà del XIX secolo, per la spinta data dall’interesse comune alla lotta 
alla criminalità, si è registrata una maggiore propensione dei legislatori dei diversi 
Paesi verso la prospettiva di attenuare il rigore del principio di territorialità della 
legge penale; così, si è iniziato a riconoscere effetti extranazionali agli atti giudiziari.  
Nell'ambito dell'ordinamento italiano, la disciplina dei rapporti internazionali è 
contenuta nel Libro XI del cpp; rientrano in esso strumenti di collaborazione 
internazionale (l'estradizione, le rogatorie internazionali, il riconoscimento delle 
sentenze straniere all'estero) e l'esecuzione delle sentenze penali italiane all'estero.  
2. La cooperazione giudiziaria nel circuito europeo 
Non tutti gli Stati hanno, allo stesso modo, intrapreso questa linea di tendenza; 
tuttavia, significativa è la linea intrapresa in ambito europeo: 
- Trattato di Maastricht: passaggio da CEE a CE, per cui si presta maggiore attenzione 
alla cooperazione giudiziaria; 
- Trattato di Amsterdam (firmato nel 1997 ed entrato in vigore nel 1999): si prevede 
uno spazio europeo di libertà, sicurezza, giustizia, si attribuisce alla giustizia penale 
una dimensione europea e si individua nel mutuo riconoscimento delle decisioni 
giudiziali lo strumento più idoneo a rendere efficienti le procedure di cooperazione 
giudiziale; 
- Trattato di Lisbona (firmato nel 2007 ed entrato in vigore nel 2009): si introduce 
l'imposizione dell'esecuzione di una decisione adottata dallo Stato richiedente; si fa 
prevalere il diritto europeo su quello nazionale; si prevede, anche nell’ambito della 
giustizia penale, l'adozione di atti tipici del diritto comunitario; si fornisce una base 
certa per l’armonizzazione del settore sostanziale e delle regole processuali; si 
rafforza l'azione di Eurojust (organo creato nel 2002) per promuovere il 
coordinamento delle indagini e dei procedimenti giudiziari fra gli Stati membri 
dell'UE nella loro azione contro forme gravi di criminalità organizzata e 
transfrontaliera   con questo organo si nota come la cooperazione non sia 
finalizzata al soddisfacimento di interessi esclusivi di singoli Stati, ma voglia 
realizzare una dimensione europea 
Questo Trattato ha previsto un nuovo livello di cooperazione, a livello europeo, per 
combattere gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE, 
eventualmente collaborando con l’Europol (istituita nel 1992 per combattere 
criminalità organizzata).  
3. Le fonti normative: funzione sussidiaria della disciplina del codice  
La legge delega per l'emanazione del cpp non contiene direttive specifiche sul tema 
dei rapporti giurisdizionali con le autorità straniere, tranne la disposizione ex art. 2, 
secondo la quale il codice, oltre ad attuare i principi della Costituzione, deve 
adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e quelle 
relative ai diritti della persona e al processo penale.  
I principi costituzionali che entrano in gioco sono: 
- art. 10: conformarsi alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute; 
- art. 24: diritto di difesa; 
- art. 13: libertà personale; 
- art. 26: permettere l'estradizione solo quando prevista dalla Convenzione 
internazionale e vietare estradizione per i reati politici; 
- art. 11: consentire limitazioni della sovranità nazionale per giungere alla pace e alla 
giustizia fra le nazioni.  
L'ambito delle convenzioni internazionali è contraddistinto dalla Convenzione dei 
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma nel 1950 e ratificata con 
la L. 848/1955; l’art. 696 cpp afferma la prevalenza delle convenzioni internazionali 
sulle norme ivi previste, in quanto norme interne. Il carattere sussidiario del codice si 
coglie dalla formulazione dell'art. 696
1
 cpp, mentre l’art. 696
2 
cpp sottolinea il 
carattere sostitutivo e integrativo del codice (“se le norme internazionali manchino o 
non dispongano diversamente”)   è necessario che le convenzioni contengano delle 
disposizioni (ecco il riferimento a norma), non basta un Trattato, altrimenti si ricorre 
alle norme del cpp. 
La disciplina delle fonti normative di cui all’art. 696 cpp opera sia per i rapporti tipici 
(estradizione, rogatorie, ecc.), sia per quelli atipici; inoltre, con il trattato di Lisbona si 
è istituito l'obbligo da parte del giudice nazionale di disapplicare le norme in 
contrasto con i diritti fondamentali sanciti nella CEDU e nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'UE, poiché si tratta di principi generali del diritto comunitario.  
L’art. 205 bis att. c.p.p. contiene la regola generale per la quale il consenso, richiesto 
dal cpp o dagli accordi internazionali per l'espletamento di alcuni atti, una volta 
espresso non può essere revocato, ad eccezione del caso in cui l'interessato ignorava 
le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione o se sono state successivamente 
modificate.  
4. Estradizione in generale 
L’art. 697 cpp regola l’estradizione, che è il più classico mezzo di collaborazione 
internazionale e consiste nella consegna di un individuo dallo Stato nel cui territorio 
si trova a un altro Stato che l'abbia richiesto, per eseguire una sentenza di condanna a 
pena detentiva o un altro provvedimento restrittivo della libertà personale; 
oggigiorno, la procedura di estradizione è giurisdizionalmente garantita e la persona 
da estradare è un soggetto di diritti, non un semplice oggetto da consegnare.  La 
domanda dello stato richiedente è condizione necessaria per innescare il 
procedimento, poiché non si ammette l'offerta di estradizione e nemmeno è 
possibile effettuare un'estradizione mascherata, procedendo alla semplice richiesta da 
parte dello Stato estero senza prima aver ottemperato alle formalità richieste dalla 
legge processuale; possono essere richiesti solo condannati per i quali esiste un 
provvedimento giudiziario che li assoggetta a una pena detentiva o a una misura 
limitativa della libertà personale.