Diritto Processuale 
della Famiglia
Appunti di Cristian Lambiase
Università degli Studi di Foggia
Facoltà: Giurisprudenza
Corso di Laurea in Consulente del lavoro ed esperto di relazioni
industriali
Esame: Diritto Processuale della Famiglia
Docente: D. Longo e B. Poliseno
A.A. 2021/2022Diri  o processuale della famiglia 
Con agg. della nuova legge delega 206/2021 
Il legislatore ha introdo  o con la modifica del diri  o di famiglia, tu  a una serie di 
norme che riguardano la tutela del minore ma sopra u  o strumen  alterna  vi per 
la risoluzione delle controversie e affida ai decre  delega   un potenziamento per la 
rivisitazione familiare e quindi quello di potenziare la formazione e le competenze 
del mediatore familiare in materia di diri  o di famiglia e in materia di tutela dei 
minori. 
La mediazione familiare: art. 1, comma 23, le . o) e p) 
La figura del mediatore deve essere un sogge  o altamente specializzato, che si 
affianca al magistrato, avente una serie di competenze deontologiche, psicologiche e 
di approccio ai sogge  con cui avrà modo di tra  are. 
Art. 1 co. 23 le . o) spiega quindi che da un lato sia incen vata la formazione a carico 
di un sogge  o esterno dall’ufficio giudiziario e deve essere una formazione effe uata 
a raverso una serie di percorsi di formazione svolte in collaborazione con le università 
e gli en  professionali ma sopra  u  o per assicurare una formazione che dia un 
risultato di eccellenza e quindi qualora il giudice trovi lo strumento della mediazione 
inefficiente non lo u lizzerà proprio per evitare eventuali stress che potrebbe essere 
causa  al minore; dall’altro, il magistrato che si trova a svolgere la propria a  vità nel 
tribunale, è tenuto ad avere una specializzazione in materia di famiglia nonché un 
ulteriore riconoscimento anche per il magistrato che ha svolto questo percorso u le 
ai fini della carriera. 
Quindi L’art. 1, l. 206/2021 affida ai decre  delega  il compito di potenziare la 
formazione e le specifiche competenze del mediatore familiare nella disciplina giuri- 
dica della famiglia e in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne 
nonché violenza domes ca (e che sia contemplato l’obbligo di interrompere la 
propria opera a fronte di qualsiasi forma di violenza), e di contemplare le regole 
deontologiche e le tariffe applicabili, secondo quanto previsto dalla l. 14 gennaio 
2013, n. 4 (per le professioni non organizzate). La delega prevede altresì
̀ 
l’is tuzione 
presso ciascun tribunale di un elenco, a raverso il quale le par   possano scegliere il 
mediatore fa- miliare tra quelli iscri  presso le associazioni del se  ore, secondo 
quanto disciplinato dalla l. 4/13 cit. (comma 23, le . o e p). 
L’obbligo di informazione e l’invito del giudice alla mediazione: art. 1, comma 23, 
le . f) e n) 
nel nuovo processo unificato in materia di persone, minorenni e famiglie, la delega 
contempla l’obbligo del giudice di informare le par , con il decreto di fissazione della 
prima udienza, della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, con 
esclusione di tu  e quelle ipotesi in cui una delle par  coinvolte nel processo sia stata 
des nataria di condanna anche non defini va o di emissione dei provvedimen  
cautelari civili o penali per fa  di reato previs  dagli ar . 33 ss. della Convenzione del 
Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lo  a contro la violenza nei confron  delle 
donne e la violenza domes ca, fa  a a Istanbul l’11 maggio 2011, di cui alla l. 27 giugno 
2013, n. 77 (art. 1, comma 23, le . f) . 
Secondo la le  era n) del medesimo comma 23, lo stesso giudice potrà (sempre con 
espressa esclusione delle fa specie in cui siano allegate violenze di genere o 
domes che, secondo quanto previsto dalla citata Convenzione del Consiglio d’Europa) 
invitare le par  ad esperire un tenta  vo di mediazione familiare; in caso di ri fiuto di 
una delle par , il giudice pronuncerà
̀ 
i provvedimen  temporanei ed urgen . 
Mediazione familiare e giudici onorari: art. 1, comma 24, le . i) 
Infine, contestualmente alla is tuzione del Tribunale per le persone, i minorenni e 
famiglie, delegata al Governo secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 24, il 
legislatore ha segnalato la necessità di prevedere, nella composizione dell’ufficio per 
il processo, la possibilità di demandare ai giudici onorari, chiama  ad integrarlo, oltre 
alle funzioni previste per l’ufficio per il processo presso il Tribunale ordinario, funzioni 
di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all’ascolto del 
minore e di sostegno ai minorenni e alle par , con a  ribuzione di specifici compi  
puntualmente delega  dal magistrato togato assegnatario del procedimento, secondo 
le competenze previste dalla legislazione vigente. 
Il ruolo del Curatore Speciale 
La nomina del Curatore può verificarsi nei procedimen  in cui è il minore a richiedere 
sulla base di un confli  o di interessi con il suo rappresentante legale ex art 78 c.p.c., 
la nomina del Curatore speciale. 
La nomina del Curatore speciale può essere chiesta sia dal P .M. oppure dalla persona 
che deve essere rappresentata o assis sta sebbene incapace nonché dai suoi 
congiun  e quindi poter essere chiesta da qualsiasi parte ex art. 79 c.p.c. 
Art. 1 commi 30 e 31 let. a), per i provvedimen  a par re dal 22 giugno 2022, prevede 
una modifica dell’art. 78 in merito all’a ribuzione del potere d’ufficio di nomina del 
Curatore aggiungendo ulteriori commi: da parte del giudice si prevede la nomina 
d’ufficio e a pena di nullità un Curatore Speciale del minore nei casi in cui: 
la decadenza dell’altro. 
➢ la richiesta di decadenza da parte del minore al compimento del 14° anno di 
età quindi il legislatore ha ben pensato che il minore che è consapevole delle  
sue  esigenze,  viene  riconosciuto  come  sogge o  in  grado  di  compiere  a  
funzionali alla sua posizione giuridica.
➢ Il riferimento al rinvio dei  provvedimen  di affidamento  del  minore  di  cui  
all’art.  403  c.c.  rela vamente  ad  una  ques o ne  di  pregiudizio  del  minore  
all’interno del nucleo familiare e di allontanamento del minore.
Il giudice in tu  ques   casi  è  tenuto  alla  nomina  d’ufficio  del  Curatore  poiché  in  
mancanza di quella nomina, gli a  del suo procedimento sono tu  nulli. 
 Quindi queste norme sono state emanate a tutela del minore che è parte del processo 
e  parte  necessaria  di  quel  procedimento  ove  si  discute  della  sua  vita  nonché  nel 
nucleo familiare  e  dell’ affidamento  e  della  perdita  della  responsabilità  genitoriale  e 
quindi deve essere rappresentato in maniera effe va. 
I principi e i criteri dire vi per la modifica dell’art. 336 c.c. che sono vol  a prevedere  
che il tribunale nomini un Curatore speciale sino dall’avvio del procedimento in tu  
quei  casi  di  limitazione  e  ablazione  della  manifesta  fondatezza  della  responsabilità  
genitoriale. 
Ulteriore nomina d’ufficio è legata all’urgenza del provvedere ex art. 1 co. 31 L. 206/21 
prevede  un’ aggiunta  all’ art.  80  del  codice  di  rito  e  cioè  si  prevede  che  alla  nomina 
d’ufficio  ci  sia  un  procedimento  in  a o  e  che  ci  sia  un  procedimento  di  natura  
cautelare. 
➢ il pubblico ministero abbia  già  chiesto  la  decadenza  della  responsabilità g
enitoriale di entrambi i genitori poiché ques  non sono in grado di tutelare lap
osizione del minore, ovvero, nei casi in cui uno dei genitori abbiano chiesto
Il procedimento di nomina del Curatore 
Quando il procedimento è in a  o, sarà il giudice d’ufficio che procede alla nomina 
del Curatore speciale nonché da parte dello stesso giudice di a ribuire con 
provvedimento di nomina non impugnabile, specifici poteri di rappresentanza 
sostanziale. 
I poteri del curatore 
Il Curatore svolge le stesse a vità che svolge il Rappresentante legale perché si 
sos tuisce a quel sogge  o e svolge il ruolo del minore nel processo come parte. 
I compi  che sono a  ribui  al Curatore Speciale sono di natura sia processuale che 
sostanziale: 
➢ Processuali perché il Curatore si sos tuisce al minore all’interno del processo e 
quindi svolge un ruolo come parte. 
➢ Sostanziale perché il curatore può, su istanza del giudice, sos tuirsi al 
rappresentante legale so  o il profilo sostanziale per lo svolgimento di alcuni 
compi  per conto del minore. 
➢ Un’ulteriore novità è de  ata proprio dall’ascolto del minore da parte del 
curatore nello svolgimento dell’incarico affidato. 
➢ Ma anche la possibilità da parte del minore una volta compiuto il 14° anno di 
età ovvero da parte del rappresentante legale di procedere con istanza 
mo vata e non impugnabile, qualora venga meno lo svolgimento dell’incarico 
affidato al Curatore, alla revoca del Curatore. 
La revoca può avvenire perché: 
➢ il curatore speciale non ha adempiuto al proprio incaricato affidatogli e 
qualora ricorrano gravi inadempienze del curatore; 
➢ non sussistono i presuppos  per l’incarico (per esempio la revoca 
dell’incarico per il compimento della maggiore età del minore, oppure perché 
sia confermata la responsabilità genitoriale). 
Quindi l’istanza di revoca va inoltrata o al presidente del tribunale in assenza del 
giudice nominato per il procedimento ovvero al giudice che già procede 
Il regime di competenza, e la delega all’is tuzione del tribunale per le Persone, 
i minorenni e per le famiglie e il procedimento unitario delle materie 
Con queste modifiche il legislatore ha voluto incen vare una maggiore 
concentrazione di tutele sia so  o un profilo: 
➢ Di Ufficio giudiziario; 
➢ Ma anche so  o un profilo procedimentale unitario. 
Per quanto riguarda la competenza e l’is tuzione del tribunale ci troviamo su due 
binari: 
➢ Il primo di immediata applicazione e quindi per i procedimen  introdo  a 
par re dal 22 giugno 2022 e cioè, una nuova distribuzione di carico delle 
controversie tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni al fine di 
assicurare una concentrazione dei procedimen ; 
➢ Il secondo di delega in materia e cioè di is tuire un nuovo tribunale nel quale 
si convoglino tu  e le controversie non soltanto per i minorenni ma anche in 
materia di persone e famiglia e quindi entro il 31/12/2022 dovranno essere 
emana  decre  legisla vi di is tuzione del nuovo tribunale con ulteriori 
norme a ua  ve da confermarsi entro il 31/12/2024 per la transizione al nuovo 
ufficio giudiziario. 
Il comma 28 dell’art.1 ha modifica l’art. 38 delle disposizioni di a uazione del codice 
civile (sulla competenza del tribunale per i minori) e prevede che al fine di assicurare 
un simultanius processus sono di competenza del tribunale ordinario anche i 
procedimen  previs   per il giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli 
effe  civili del matrimonio. 
Quindi laddove ci sia un procedimento che riguarda genitori e figli collega  ai 
procedimen  di separazione e divorzio ovvero dello scioglimento o della cessazione 
degli effe  civili del matrimonio o al riconoscimento dei figli na  fuori dal matrimonio 
etc. la competenza è del tribunale ordinario 
La modifica dell’art. 38 ha previsto altresì che il tribunale per i minorenni, su richiesta 
di parte e anche d’ufficio, che il procedimento innanzi al tribunale ordinario ed entro 
il termine di 15 giorni dalla richiesta, il tribunale per i minorenni ado  a tu  i 
provvedimen  o p p o r t u n i , t e m p o r a n e i e d u r g e n  n e l l ’ i n t e r e s s e d e l m i n o r e e 
trasme  e tu  gli a   al Tribunale ordinario che è deputato alla decisione nel merito a 
quella controversia. 
I provvedimen  provvisori mantengono la loro e fficacia fino a quando non siano 
sos tui  ad esso al tribunale ordinario che può confermare o modificare il 
provvedimento assunto dal tribunale per i minori. 
L’art. 709 ter chiarisce che la competenza dei provvedimen  appar ene al tribunale 
ordinario, la modifica dell’art. 38 delle disp. a . c.c. al secondo comma, stabilisce che 
è il tribunale per i minorenni ad essere competente ad eme  ere ques  provvedimen  
di cui all’art. 709 ter quando è già pendente o è instaurato tra le stesse par  un 
procedimento previsto dagli ar . 330, 332, 333, 334, 335. 
➢ Si ha quindi da un lato la trasmissione degli a  dal tribunale per i minori a 
quello ordinario per lì era già pendente il procedimento di separazione, 
divorzio etc.; 
➢ dall’altro poiché sono già penden  i pr ovvedimen   de potestate ex art. 
709- ter, ques  sono rimessi al tribunale per i minorenni. 
Quindi il tribunale per i minorenni è competente solo quando siano già penden  o 
siano instaura  successivamente tra le stesse par  ques  procedimen . 
Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato un nuovo procedimento previsto 
dall’art. 709-ter davan  al tribunale ordinario, il tribunale ordinario d’ufficio o su 
richiesta di parte entro e non oltre 15 gg. ado  a i provvedimen  opportuni, 
temporanei e urgen  nell’interesse del minore, e trasme   e gli a  al tribunale per i 
minorenni innanzi al quale il procedimento con nua e quei provvedimen   istaura   
innanzi al tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono 
conferma , modifica  o revoca  con provvedimento emesso dal tribunale dei 
minorenni.