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Caratteristiche dello status di figlio legittimo


Vedi artt. 248-231-232-233
La persona la quale non sia ufficialmente attribuito lo status di figlio legittimo o pur sussistendo i 4 presupposti può esercitare un'azione di reclamo della legittimità (art. 249-234): basterà dimostrare l'esistenza del matrimonio e la maternità. Le altre 2 prove si avranno tramite presunzione.
La prova contraria può essere data con qualunque mezzo (purché diretta alla ricerca della verità). L'azione di reclamo è imprescrittibile.
Vi è un'azione di contestazione della maternità che si esercita in casi di supposizione di parto (quando vengono finti un parto e una gestazione inesistenti), per sostituzione di neonato (negligenza o dolo. Es. volere una discendenza di sesso diverso). È imprescrittibile e esercitata da chiunque, risultando genitore, abbia interesse a negarne il presupposto anche nei casi in cui il figlio sia nato dopo i 300 gg dallo scioglimento o annullamento e o quando il matrimonio era nullo per incesto o bigamia (rientra tra le azioni di contestazione di legittimità).
Inoltre vi sono le azioni di disconoscimento della paternità che verte sull'elemento incerto. Sono proponibili in 2 casi: _ figlio nato prima dei 180 gg dalla celebrazione del matrimonio e non occorre altra prova; _ impugnativa di paternità → contro la presunzione di paternità nei soli casi quali è tassativamente ammessa la prova contraria da fornire dall'interessato nei casi previsti dall'art. 235 (vedi bene l'articolo). Comunque la sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.
L'azione di disconoscimento della paternità può essere esercitata dal marito della madre entro un anno dalla nascita o dal giorno in cui si presume ne abbia avuto conoscenza o dal giorno in cui il marito è venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie. Può essere esercitata dalla madre nel termine di 6 mesi dalla nascita e dallo stesso figlio entro un anno dal compimento dei 18 anni o dalla sua conoscenza dei fatti. Dal curatore, se il figlio ha 16 anni, dal pm se il figlio ha meno di 16 anni. Il presunto padre, madre e figlio sono liticonsorti necessari nel giudizio di disconoscimento: devono essere tutti chiamati ad intervenire.
Problema della procreazione assistita: ci si chiede se il genitore che abbia dato consenso all'inseminazione possa, a seguito di un successivo pentimento, agire per disconoscere il figlio dalla provetta adducendo l'impotenzia generandi. La giurisprudenza è orientata a dare una soluzione negativa.

Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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