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La sentenza di separazione sugli obblighi dell'art 1432


_ sospensione dell'obbligo di coabitazione (da qui decorre il triennio per il divorzio)
_ viene meno obbligo di assistenza morale e collaborazione
_ tra i coniugi restano sospesi tutti gli obblighi reciproci derivanti il matrimonio, salvo quello di assistenza patrimoniale.
Il giudice può vietare alla moglie di usare il cognome del marito (può essere richiesto da entrambi).
Il giudice pronunciando la separazione stabilisce a vantaggio del coniuge cui non è addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al mantenimento: l'entità è determinata in relazione alle circostanze di ordine economico e i redditi dell'obbligato (si deve assicurare lo stesso tenore di vita della convivenza perché la posizione la posizione dell'altro coniuge non sia tale da dover determinare problemi di sopravvivenza.
Il coniuge beneficiato non deve restituire alcuna somma e inoltre il coniuge cui è addebitata la separazione sono dovuti gli alimenti (ex art. 433).
Il giudice può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale e personale se esiste il pericolo che possa sottrarsi al pagamento.

In caso di inadempienza, su richiesta del coniuge, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare a terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente al coniuge che ne ha diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi, il tribunale può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti (es. deteriore modificazione delle condizioni patrimoniali). Quella migliorative è rilevante se incrementato è il patrimonio cui spetta l'assegno. Con la separazione viene meno la divisione delle fortune dell'altro coniuge.
La pensione di reversibilità spetta al coniuge separato con addebito (vedi anche art. 191).
Effetti per i figli  

Il giudice determina l'affidamento dei figli e adotta qualsiasi altro provvedimento nel loro interesse morale e materiale. È anche possibile l'affidamento congiunto o alternativo, e comunque non fa venir meno la potestà comune. Solo per gravi motivi il giudice può stabilire che la prole sia collocata presso una terza persona o un istituto di educazione.
Diritto e dovere dell'altro coniuge di visitare il figlio e tenerlo con sé e si sospendono le visite quando il minore è ormai adolescente e consapevole dei propri sentimenti e manifesti ostilità.
Art. 155: l'abitazione nella casa familiare spetta di regola al coniuge al quale sono stati affidati i figli nati durante matrimonio: il provvedimento può essere trascritto ai fini dell'opponibilità a terzi.
Se non disposto diversamente il coniuge affidatario ha la potestà esclusiva e deve attenersi alle disposizioni dettate dal giudice e le decisioni di maggiore interesse sono dettate da entrambi i coniugi. Il coniuge non affidatario può vigilare sul MEI dei figli e ricorrere dal giudice quando secondo lui sussistano delle decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Sul piano patrimoniale: il giudice stabilisce a quanto deve ammontare la somma dell'assegno di mantenimento dell'altro coniuge fino a quando non sarà maggiorenne il figlio. A 18 anni dovrà corrisponderlo al figlio purché non più convivente e fino a quando non sarà avviato ad una attività lavorativa idonea rispetto le sue aspettative (criteri: art. 148).
Art. 156: pagamento assegno; art. 211 norme generali.
 Il giudice dà disposizioni circa l'amministrazione dei beni del minore e può anche decidere in modo difforme dopo l'assunzione di mezzi di prova che egli può anche disporre d'ufficio.
I coniugi hanno diritto in ogni tempo a chiedere la revisione delle disposizioni riguardanti l'affidamento dei figli e l'attribuzione dell'esercizio delle potestà nonché quelle relative alla misura e alle modalità di contributo.

Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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