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La figura del giudice delegato

Il giudice delegato, essendo colui che segue più da vicino l'intera procedura a dei compiti penetranti in quanto giorno per giorno è in contatto con il curatore e il comitato dei creditori. Per questo motivo egli in virtù dell'art. 25 esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura, inoltre:
- riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;
- emette o fa emettere i provvedimenti urgenti necessarie per la conservazione del patrimonio;
- convoca il curatore e il comitato dei creditori ogni qual volta è opportuno;
- su proposta del curatore liquida compensi;
- provvede su cui reclami contro gli atti del curatore ed al comitato;
- autorizza il curatore a stare in giudizio;
- nomina gli arbitri su proposta del curatore;
- procede alll'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali avanzati da terzi.

Il giudice delegato non può trattare giudizi che abbia autorizzato, né può far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti. Il giudice delegato pronuncia i provvedimenti con decreto. Art. 26: "... contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte d'appello che provvedono in camera di consiglio."

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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