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Istituzioni di diritto romano:
Appunti integrali del corso basato sull'opera delle Institutiones di Gaio, con introduzione storica ai principali periodi della storia romana e alle fonti del diritto. Analisi completa degli istituti delle personae, i soggetti del diritto, delle res, i beni, il loro trasferimento e le obbligazioni e delle actiones processuali.
Dettagli appunto:
- Autore: ALICE MARANGON
- Università: Università degli Studi di Udine
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Istituzioni di diritto romano
- Docente: Paola Ziliotto
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Istituzioni di
diritto romano
Appunti di Alice Marangon
Università: Università degli Studi di Udine
Facoltà: Giurisprudenza
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
Esame: Istituzioni di diritto romano
Docente: Paola Ziliotto
Anno Accademico 2019/202016/09/2019
IL DIRITTO ROMANO: NASCITA…
La SCIENZA GIURIDICA nasce a Roma: essa è basata sulla conoscenza dei metodi per interpretare il diritto,
con una conseguente riflessione scientifica.
A livello contenutistico è un sistema di diritto privato consultabile in chiave COMPARATA e DIACRONICA.
La sua evoluzione si sviluppa in varie tappe:
- Dopo GIUSTINIANO (VI secolo d.C.) finisce la storia antica del diritto romano, con la raccolta del CORPUS
IURIS CIVILIS (529-534 d.C.). Esso è un’opera divisa in 4 parti con lo scopo di raccogliere tutto il diritto
vigente del suo tempo:
I. ISTITUZIONI: manuale redatto a scopo didattico che ricalca le precedenti Istitutiones di GAIO (II
secolo d.C.);
II. DIGESTO o PANDETTE: antologia brani tratti da opere di giuristi classici (I secolo a.C.--III secolo
d.C., erano cittadini privati esperti di diritto), in 50 libri e oltre 10.000 frammenti;
III. CODICE: raccolta di leggi imperiali da Adriano (117-138 d.C.) a Giustiniano (527-565 d.C.);
IV. NOVELLE o NOVELLAE LEGES: emanate da Giustiniano dopo il Codex.
Tutte le norme raccolte divenivano DIRITTO VIGENTE (anche i pareri dei giureconsulti).
-Nel VI secolo le terre dell’ex Impero Romano d’Occidente si trovano sotto vari re barbari (Ostrogoti e
Longobardi) e, tranne una breve parentesi tra il 554 il 568 d.C., lo studio del diritto viene abbandonato.
-Nel XI secolo con la rinascita della società feudale ricomincia lo studio del diritto, però con finalità
PRAGMATICA (non culturale): a BOLOGNA, IRNERIO e la sua SCUOLA DEI GLOSSATORI hanno
risonanza europea e ben presto il diritto romano si afferma come UNIVERSALE contro i particolarismi giuridici
dell’epoca.
-Nel 1900, con il Codice Civile Tedesco, il diritto romano cessa di essere diritto vigente.
…E INFLUENZA
Alcuni esempi di ordinamenti su cui il diritto romano ha esercitato grande influenza sono due dell’Europa
Continentale:
CODICE CIVILE FRANCESE (Napoleone, 1804): è il risultato della fusione tra diritto romano e il
diritto consuetudinario franco.
Venne riprodotto come modelle nel codice civile italiano del 1865 e poi in quello del 1942. Esercitò la
sua influenza su tutti i territori conquistati da Napoleone, sulle colonie d’Africa e d’Asia.
CODICE CIVILE TEDESCO (1900):
nell’800 nasce in Germania la SCUOLA STORICA del diritto (Savigny), che aveva un atteggiamento
negativo verso la codificazione della disciplina. Essa sosteneva che ogni popolo produce il suo diritto,
che è frutto dello spirito popolare e pertanto la sua codificazione bloccherebbe il suo libero e naturale
sviluppo.
Dunque, per individuare le radici del diritto tedesco lo ritrovano nel diritto romano, soprattutto nel Digesto, così
creano un sistema giuridico tale a riproporlo a livello contenutistico.
Tuttavia il diritto romano viene sistematizzato adoperando un NOTEVOLE SFORZO DI ASTRAZIONE e
GENERALIZZAZIONE (in contrasto con la sua natura originaria).
Nacquero così i “manuali di Pandette”.
Il codice tedesco entrò in vigore tardi (1° gennaio 1900) e perciò non influenzò direttamente altri codici, tuttavia
gli studi pandettistici ebbero seguito in Austria, Svizzera e Turchia.
COMMON LAW e CIVIL LAW SISTEM
DIRITTO OGGETTIVO E DIRITTO SOGGETTIVO
17/09/2019
PERIODI STORICI E ISTITUZIONI
1. MONARCHIA 754 a.C.-509 a.C.
Roma si configurava sotto la forma di CITTA’-STATO, con:
RE: capo supremo, con poteri politici, militari e religiosi;
Re LATINI:
Romolo
Numa Pompilio
Tullio Ostilio
Anco Marzio
SENATO: composto dai Patres Familias, i capi politici dei villaggi. Era l’espressione della
PRESESISTENTE ARISTOCRAZIA LOCALE GENTILIZIA.
COMIZIO CURIATO: assemblea del popolo, espressione dei villaggi (le 30 curie) governati dalle
gentes.
I re perseguirono sempre più una politica di ACCENTRAMENTO del potere, tramite il comando usufruendo in
maniere dispotica di bande armate, RIFORME ISTITUZIONALI e con la nascita di una nuova classe sociale:
RIFORMA DEL SENATO (Tarquinio Prisco): vennero immessi più personaggi di fiducia del re, a
discapito degli antichi patres originari;
RIFORMA DELL’ESERCITO (Servio Tullio): venne concepita una nuova DISPOSIONE DEGLI
ABITANTI AI FINI DELLA LEVA: gli abitanti vennero divisi in diverse CENTURIE in base al CENSO.
Ne esistevano 5 classi diverse, per un totale di 193. Ogni centuria aveva il compito di fornire un contingente
fisso di uomini armati.
Diritto con CASISTICA
CONCRETA, con decisione su
singola controversia. Esso è:
SPECIFICO;
PARTICOLARE;
SUCCESSIVO.
Una sentenza crea PRECEDENTE.
Diritto SISTEMATICO. Esso è:
GENERALE;
ASTRATTO;
PREDEFINITO.
Insieme di NORME
GIURIDICHE, poste in essere da
un’organizzazione politica con il
potere di creare diritto.
PRETESA di un soggetto di vedere
riconosciuta e tutelata dal diritto
oggettivo, alla quale corrisponde il
dovere di altri soggetti di
soddisfarla. (es: diritto di proprietà)
Re ETRUSCHI:
Tarquinio Prisco
Servio Tullio
Tarquinio il
Superbo
-1° classe: 80 centurie
-2° classe: 20
-3° classe: 20
-4° classe: 20
-5° classe: 30
+ nullatenenti divisi tra: 4 centurie di artigiani e musici
1 di coloro senza mestiere
-18 centurie di CAVALIERI (vecchi capi delle gentes).
Esse inizialmente avevano funzione militare, poi divennero a scopo politico: una centuria corrisponderà ad
una unità di voto.
Tuttavia questo sistema basato sul censo risultava FLESSIBILE: grazie alla nascita di nuove classi sociali,
esso subirà cambiamenti profondi.
RIFORMA DELLE TRIBU’ (Servio Tullio): dalle centurie nacque il corrispondente COMIZIO
TRIBUTO.
La forza della cacciata dei re fu soprattutto dovuta alla CLASSE SENATORIA, la quale vedeva continuamente
attaccati e minati i propri privilegi e interessi.
2. REPUBBLICA 509 a.C.-27 a.C.
Fu inizialmente caratterizzata da una notevole limitazione del potere del capo supremo, concretizzata
dall’istituzione della CARICA CONSOLARE ANNUALE e dalla sua NATURA COLLEGIALE e di
SUPERVISIONE RECIPROCA. Poi, nei primi 150 anni vennero create NUOVE MAGISTRATURE.
Il potere consolare era di natura politica e militare, un “imperium”.
I magistrati che svolgevano le funzioni dei consoli erano:
QUESTORI (447 a.C.)
CENSORI (443 a.C.)
PRETORI (367 a.C.).
Tuttavia in seguito, vi fu la cosiddetta “SERRATA DEL PATRIZIATO”: venne cioè impedito a tutte le persone
che non fossero patrizie di entrare in Senato. Come risposta, i TRIBUNI e gli EDILI si coalizzarono fino a formare
i CONCILIA TRIBUTA PLEBIS.
La contrapposizione politica dei due gruppi resisterà fino al 367 a.C.: anche detto “anno del compromesso”, con
le LEGGI LICINIAE SEXTIAE si ammise l’annessione dei plebei al consolato, andando così a formare una nuova
classe: la nobilitas patrizio-plebea.
Poi, tra il 451-0 a.C. vennero esposte le LEGGIDELLE XII TAVOLE.
Nel 367 a.C. si crearono le magistrature del pretoriato e dell’edilizia curula.
Nel 286 a.C. fu promulgata la LEX ORTHENSIA, secondo la quale da quel momento, le delibere dei concili
plebei fossero vincolanti per tutti, patrizi inclusi.
Tuttavia, anche se così non sembra, ROMA ERA UNO STATO OLIGARCHICO, NON DEMOCRATICO,
poiché:
Le assemblee popolari non avevano nessuna iniziativa; i comizi tributi e centuriati e i concilia plebis erano
giudici solo in materia criminale.
Il popolo non poteva autoconvocarsi;
I magistrati potevano invece convocare assemblee, avevano il potere assoluto in materia politica e militare,
tuttavia restavano in carica solamente un anno.
Era il Senato dunque, l’organo CONSULTIVO E VERO DETENTORE DEL POTERE.
ESPANSIVIMO TERRITORIALE:
Esso partì dalla prima metà del III secolo a.C. con le GUERRE PUNICHE che Roma condusse contro Cartagine
(finirono nel 146 a.C.). Con la vittoria, acquista sia i territori africani che quelli della Gallia meridionale.
La Città aveva due diversi modi di rapportarsi con i territori conquistati:
TERRITORI ITALICI (non era uno stato unitario) poteva procedere con la:
o FEDERAZIONE: stipulava allora tratti con diverse città, secondo i quali Roma avrebbe
governato sulla politica estera ed esse avrebbero dovuto fornire un contingente fisso di soldati a
Rom. Conservavano però tutto il reto, cittadinanza e leggi. LA DOMINAZIONE ROMANA NON
SAREBBE STATA OFFENSIVA.
o ANNESSIONE: veniva concessa la cittadinanza romana, trasformando le città conquistate in
centri di autonomia amministrativa, i cosiddetti “MUNICIPIA”, con a capo magistrati locali.
PROVINCE invece non concedevano la cittadinanza ed erano sottoposte al governo di un magistrato
romano munito di imperium, (ex consoli o pretori), con potere totale, sia amministrativo che giurisdizionale
e militare.
Il controllo del Senato sull’amministrazione di tali territori fu però blando, tanto che Roma da sempre esercitò nelle
province una POLITICA DISFRUTTAMENTO, al fine di ottenere immense ricchezze personali.
Inoltre, il suolo ora apparteneva a Roma, quindi i singoli privati erano tenuti a versare un’imposta fondiaria.
Tutto ciò portò ad uno stravolgimento dell’Urbe da un’economia agricola ad una di tipo IMPRENDIORIALE E
COMMERCIALE, del diritto privato e della realtà sociale.
18/09/2019
Vari furono infatti i MUTAMENTI SOCIALI:
-interni: vi fu un impoverimento della classe media per le guerre di conquista e la concorrenza dei
prodotti cerealicoli d’oltremare, oltre che alla nascita di una nuova classe sociale di IMPRENDITORI, gli
equites, che seppure ricchissimi erano tuttavia esclusi dalla vita politica. Inoltre nelle province soprattutto la
CORRUZIONE era un fenomeno dilagante, simbolo della mancanza di responsabilità politica dell’epoca.
-extra-italici: esclusi dalla cittadinanza e dalla vita politica, gli abitanti davano luogo a continue lotte sciali e fra
singole personalità politiche che sempre si risolsero in fallite soluzione monarchiche, tranne nel caso Ottaviano.
In conclusione, L’ESPANSIVISMO TERRITORIALE DI ROMA EBBE COME ESITO UNA PROFONDA
CRISI DELL’ISITUZIONE DELLE REPUBBLICA.
3. PRINCIPATO 27 a.C.-235 d.C.
Questa nuova forma di governo nacque, astutamente nella forma di un COMPROMESSO: Augusto infatti
lasciò dapprima intatte tutte le Istituzioni repubblicane, facendosi tuttavia attribuire alcuni poteri: quello
PROCONSOLARE e parallelamente lui stesso ne crea di nuovi, in PURA DIPENDENZA DAL PRINCIPE.
Istituisce dunque UN COMPLETO APPARATO BUROCRATICO E SISTEMA
AMMINISTRATIVO IMPERIALE, lasciando però intatte le differenze che si erano create tra
le classi sociali e tra i cittadini e i non cittadini.
Nella politica interna:
Al Senato: resta intatto ma assume lui i poteri;
Ai cavalieri: immessi nella burocrazia;
Al popolo: fu periodo di PACE e distribuzione gratuita di grano e spettacoli.
Nella politica estera: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI PROVINCIALI:
Province SENATORIE: di proprietà di Roma, ma le amministra con potere proconsolare;
Province IMPERIALI: di proprietà del principe, amministrate con il suo apparato burocratico.
In conclusione quest’epoca, anche definita come ETA’ CLASSICA DEL DIRITTO ROMANO, fu caratterizzata
da un allontanamento dagli ideali repubblicani,
una concezione sempre più monarchica e gerarchica,
un livellamento delle distinzioni sociali
e dall’accentramento dei poteri nelle mani dell’imperatore.
4. DOMINATO 284 d.C.-476 d.C. (in Occidente, 1453 in Oriente)
Anche definita “età post-classica” per la sua decadenza della materia giuridica, fu caratterizzata soprattutto
dall’operato di Giustiniano tra il 527 e il 565 d.C., con il Corpus Iuris Civilis.
18/09/2019
FONTI DEL DIRITTO ROMANO dalle “Institutiones” di GAIO, giurista del II secolo d.C.
L’ordinamento giuridico romano fa subito una distinzione tra:
Ius CIVILE: in senso stretto, è il diritto specifico del popolo di Roma e in particolare dei CITTADINI
ROMANI, giustificato secondo una “naturalis ratio”.
Ius GENTIUM: è invece COMUNE A TUTTI, poiché sono propri della NATURA UMANA. È
pertanto applicabile anche agli stranieri.
Le fonti di produzione del diritto romano sono:
- Le leggi: possono essere ROGATA (approvata dal popolo su richiesta del magistrato) o DATA
(proclamata dal magistrato davanti al popolo su sua delega preventiva). Essa deve essere GENERALE,
ASTRATTA e PRECOSTUTUITA.
I romani sono restii ad usare le leggi come fonte di produzione del diritto privato, tranne che per quanto è
stato per le LEGGE DELLA XII TAVOLE del 450 a.C.
Prima, il diritto privato era amministrato seguendo REGOLE CONSUETUDINARIE ORALI (i mores
maiorum) e venivano promulgate da un ambiente patrizio, il COLLEGIO DEI PONTEFICI. Essi erano
gli unici depositari del diritto e nell’età arcaica, dominato da un FORMALISMO FERREO e da un
CLIMA DI SEGRETEZZA, creavano nuovo diritto e interpretavano quello esistente fornendo
consulenze ai privati. La conquista di questa legge era un fatto nuovo e resterà unico a livello politico per
la notevole conquista della plebe verso l’osservanza del principio di certezze del diritto.
23/09/2019
- I plebisciti: è la delibera dei concilia plebis; all’inizio non era vincolante per i patrizi, in seguito lo
diventa grazie alla LEX ORTHENSIA (286 a.C.)
- I senatoconsulti: è la delibera del Senato ed è di pari grado alla legge;
- Le costituzioni dei principi: l’imperatore può emanare, sena dubbio di validità,
UN EDITTO: di carattere generale, per un numero indeterminato di persone. Presenta UNA
FORMULA con il nome dell’imperatore e l’annuncio ai destinatari: poteva essere una notizia
di interesse pubblico o una nuova norma giuridica.;
UN DECRETO: erano sentenze dell’imperatore riguardo a un processo (controversia
privata). Si passa così da una fase di processo formulare a una basato sulla COGNITIO
EXTRA ORDINEM: la valutazione cioè è in termini straordinari e attuata da funzionari
imperiali e princeps come giudice.
UNA EPISTOLA o RESCRITTI: contiene il parere dell’imperatore per iscritto su
questioni i un processo civile. Esse sono VINCOLANTI solo per il caso concreto. Se
richiesta dalle parti, veniva annotata IN CALCE, se invece era richiesta dal giudice, veniva
spedita una EPISTOLA.
Come si giustificava l’imperatore come fonte creatrice di diritto generale basandosi su casi particolari?
L’imperatore era dotato di un imperium ricevuto direttamente DA UNA LEGGE, e quindi per DELEGA DEL
POPOLO STESSO.
Ulpiano così dice a proposito: “si invoca l’autorità del principe per TRAHERE AD EXEMPLUM”. Il suo
parere infatti crea un PRECEDENTE AUTOREVOLE E VINCOLANTE di fatto per i casi futuri.
Gli editti dei PRETORI URBANO e PEREGRINO (con PRESIDI nelle province): il pretore
era un magistrato repubblicano, eletto dal popolo, con carica annuale e munito di imperium. Il
pretore urbano aveva potere giurisdizionale sulle controversie in atto fra i cittadini, quello
peregrino su quelle fra gli stranieri, o tra un romano e uno straniero.
Gli editti degli EDILI CURULI (con QUESTORI nelle province): avevano la
SOVRINTENDENZA DEI MERCATI, con funzione giurisdizionali sugli affari tra privati
riguardanti il commercio di beni preziosi a Roma, come gli schiavi e gli animali.
Dagli editti dei magistrati nasce il cosiddetto IUS HONORARIUM: dalla metà del III secolo a.C. il pretore
inizia a creare nuovo tipo di processo civile per SODDISFARE LE NUOVE PRETESE in confronto delle
vecchie leges actiones.
Così nasce il nuovo PROCESSO FORMULARE.
Esso si definisce così in riferimento al mezzo della FORMULA contenente le istruzioni del magistrato su come
giudicare una lite: il pretore nomina un giudice (privato cittadino) scelto dalle parti in causa, per valutare se
l’iniziativa dell’ATTORE sia valida e fornisce anche i CRITERI della valutazione. Se il CONVENUTO ha
contro pretese sono valide. Fissa allora la CONDANNA PECUNIARIA, con possibilità di ANALOGIA con i
casi futuri.
24/09/2019
Es: il deposito. Chi informalmente consegna (deponente) un bene ad un’altra persona (depositario) con l’accordo
che lo custodisca gratuitamente e dopo lo restituisca non appena richiesto, può anche non esserne il proprietario.
Tuttavia per lo ius civile (basato sui mores e sulla legge delle XII tavole), non era prevista tutela in caso di
mancata osservanza del patto, né risultava imponibile la restituzione del bene. Il proprietario originale avrebbe
allora dovuta esercitare un’azione di rivendica.
Il pretore invece, il quale avverte la SITUAZIONE DI INIQUITA’, accortosi della lacuna, comincia ad apporre
tutela a questa fattispecie, inserendola poi nell’editto, con una CLAUSOLA DI PROMESSA. Con una
FORMULA PROMESSA e PUBBLICATA egli ora riconosceva il diritto di restituzione.
Il pretore quindi, attraverso la concessione di formule processuali, crea NUOVO DIRITTO.
L’editto così verrà a contenere sia formule PRETORIE che CIVILI. L’uno INTEGRA e colma le LACUNE
dell’altro, senza MAI MODIFICARLO.
Per Papiniano: “il diritto pretorio è per colmare, correggere e supplire il diritto civile a causa della pubblica
utilità”.
Pertanto il diritto pretorio può avere le seguenti funzioni rispetto allo ius civile:
1. DISAPPLICARE IL DIRITTO CIVILE: in caso di contratto con stipulatio effettutato SOTTO
MINACCIA;
2. SUPPLIRE IL DIRITTO CIVILE: nel caso sopra l’accordo è iniquo e il pretore concede la tutela per
“EXCIPIO METUS”;
3. AIUTARE IL DIRITTO CIVILE: cfr. azione di deposito, o per DANNO TEMUTO (damnus infectus),
il quale necessita di una tutela cautelare del pretore.
L’attività dei pretori si avvio nel III secolo a.C., proseguì durante il principato e si interruppe all’epoca di
Adriano: con la CODIFICAZIONE DELL’EDITTO PERPETUO NEL 130 d.C. a opera di Salvio Giuliano, la
loro vena creativa si spense.
Le espressioni formulari usate sono
per l’attore AULO AGERIO, per
il convenuto NUMERIO
MEGIDIO.
I responsi dei giuristi: tale pratica cominciò con il primo pontefice plebeo. Egli infatti forniva le
sue consulenze in pubblico, rompendo quel precedente clima di segretezza e facendo sviluppare
il processo di LAICIZZAZIONE DEL DIRITTO.
Parallelamente, fiorì un’ATTIVITA’ LETTERARIA come primo esperimento di elaborazione
sistematica della scienza giuridica.
Questa combinazione di fattori, hanno conferito la cosiddetta “AUCTORITAS PRUDENTIUM
A TUTTI I GIURISTI”, rendendola fonte anch’essa del diritto civile.
A partire da Augusto, si svilupparono due scuole di giureconsulti:
SCUOLA PROCULEIANA;
SCUOLA SABINIANA (di cui faceva parte Gaio).
25/09/2019
DIRITTO DELLE PERSONAE (Institutiones di Gaio, libro I)
Certamente la summa divisio relativa al diritto delle persone è questa, che tutti gli uomini sono o liberi o schiavi.
GLI SCHIAVI:
Tra le principali cause di prigionia troviamo o quella DI GUERRA, e la nascita da MADRE SCHIAVA. In età
repubblicana poi si diventava tali anche per aver mancato il censimento, il servizio di leve per i disertori.
Successivamente era prevista questa pena anche per i condannati a morte, ai lavori forzati e dal 54 d.C. anche per
le donne che avessero intrattenuto una relazione con uno schiavo nonostante le ripetute intimazioni del padrone.
Essi avevano una CONDIZIONE GIURIDICA COMPLESSA: in quanto uomini erano personae, ma erano
considerati alla stregua di oggetti, e quindi cose. In quanto tali:
Erano soggetti alla POTESTA’ DEL DOMINUS, il quale aveva potere assoluto (tale concezione verrà
poi minata dalle ideologie stoiche e cristiane).
Non avevano DIRITTI di natura PATRIMONIALE e PERSONALE (l’unione matrimoniale non era
legittima così come non era rilevante giuridicamente il rapporto con i figli).
Non avevano neppure DOVERI di natura PATRIMONIALE o personale.
Essi erano usati come uno STRUMENTO DI ACQUISTO da parte del padrone.
-Come si acquistava la LIBERTA’? attraverso la MANUMISSIONE. Poteva essere:
Disciplinata dallo IUS CIVILE:
1. Maumissio VINDICTA: dal diritto arcaico con una forma ben determinata (non nota). Si riduce
in età classica in una SEMPLICE DICHIARAZIONE del dominus di fronte al giudice.
2. Manumissio CENSU: risale anch’essa al diritto arcaico. In occasione del censimento il dominus
poteva chiedere di iscrivere o schiavo nell’elenco dei CITTADINI.
3. Manumissio per TESTAMENTO: di nuovo di origine arcaica, veniva disposta per testamento
dal dominus attraverso una clausola.
Con queste procedure, lo schiavo acquistava sia LA LIBERTA’ che la CITTADINANZA.
Disciplinata dallo IUS PRETORIO:
1. Manumissio INTER AMICOS: era una dichiarazione INFORMALE.
2. Manumissio PER EPISTOLAM.
L’introduzione di queste nuove pratiche si deve all’azione del pretore al fine di evitare situazioni di iniquità,
ricorrendo alla formula correttiva dalla cosiddetta “DENEGATIO ACTIONIS”, per tutti quegli schiavi che si
trovavano nella condizione di libertà per lo ius honorarium e schiavitù per lo ius civile.
Si intervenne allora con la IUS CORBANA (17 d.C.), per parificare gli schiavi ai NATIVI COLONIARII.
Essi godevano dei privilegi del CONNUBIUM (facoltà di contrarre matrimonio legittimo con un cittadino
romano) e del COMMERCIO (facoltà di stipulare una valida mancipatio con un cittadino), e della facoltà di
ricevere TESTAMENTO da un cittadino romano.
Lo ius civile li riconosceva LIBERI MA NON CITTADINI.
I LIBERI:
Degli uomini liberi, alcuni sono INGENUI, altri sono LIBERTINI. Ingenui sono coloro che sono nati liberi;
libertini sono coloro che sono stati liberati da una schiavitù legittima (= conforme al diritto).
Inoltre, ci sono tre generi di libertini: essi infatti o sono CITTADINI ROMANI o sono LATINI (con
aspettativa della cittadinanza) o sono nel novero dei DEDITICII. Esaminiamoli ad uno ad uno, cominciando
dai dediticii.
Secondo la LEX ALIA SENTIA (4 d.C.), gli schiavi di simile condotta turpe non diventano mai cittadini
romani o latini, ma si annoverano tra PEREGRINI DEDITICII coloro che, avendo impugnato le armi,
combatterono contro il popolo romano e, una volta vinti, si arresero.
La libertà di coloro che si trovano nel novero dei dediticii risulta pertanto pessima e nessuna legge o
senatoconsulto o costituzione dei principi dà loro accesso alla cittadinanza romana.
Viene inoltre loro proibito di risiedere nella città di Roma o entro le cento miglia da Roma; e, qualora violino il
divieto, è stabilito che essi siano venduti pubblicamente assieme ai loro beni, con la clausola di non poter servire
nella città di Roma o entro cento miglia dalla città di Roma e di non poter mai essere manomessi; e che, qualora
vengano manomessi, divengano schiavi del popolo romano.
Diventa CITTADINO ROMANO colui che ha PIU’ DI 30 ANNI (per fermare l’illimitata facoltà di
manumissioni civili per testamento, in quanto esse attribuivano anche la cittadinanza), APPARTENIENE AL
PADRONE SECONDO LO IUS DEI QUIRITI e sia stato manomesso LEGITTIMAMENTE (secondo lo ius
civile).
Gli schiavi manomessi minori di 30 anni non divenissero cittadini romani se non quando fossero stati liberati con
la manumissio vindicta , in seguito all’accertamento, davanti a un consilium (presieduto dal magistrato
competente per la manumissio vindicta e composto da cinque senatori e cinque cavalieri romani), dell’esistenza di
una giusta causa della manomissione.
Gli stessi prerequisiti valgono nel caso di un proprietario con meno di 20 anni che volesse manomettere uno
schiavo.
Inoltre, la LEX FUFIA CANINA (2 a.C.) fissò la quota degli schiavi che possono essere manomessi per
testamento. La legge prescrive che a nessuno sia consentito manometterne più di cento.
Dopo la liberazione, il liberto manteneva un
RAPPORTO CON IL PATRONO, attraverso
l’obsequium e la reverentia, offrendogli spesso
lavori giornalieri domestici o artigianali.
1/10/2019
PERSONAE SUI IURIS E ALIENI IURIS (Institutiones di Gaio, libro I)
Nel diritto delle persone esiste un’altra partizione. Infatti, alcune persone sono ius iuris (= di diritto proprio), altre
sono alieni iuris (= soggette al diritto altrui).
PERSONAE ALIENI IURIS:
1. POTESTA’ (schiavi e filii familias)
2. IN MANU (donne)
3. IN MANCIPIO (filii familias fatti oggetto di mancipatio dal padre e donne in manu fatte oggetto di
mancipatio dal coemptionator.)
PERSONAE ALIENI IURIS IN POTESTA’:
Gli SCHIAVI erano in potestà dei padroni secondo IUS GENTIUM. Ma al giorno d’oggi non è lecito né ai
cittadini romani né ad alcun altro uomo che sia soggetto all’imperio del popolo romano infierire in maniera
eccessiva e senza motivo sui propri schiavi: infatti, sulla base di una costituzione dell’augusto principe
Antonino chi uccide senza motivo un proprio schiavo è responsabile allo stesso modo di colui che uccide uno
schiavo altrui. E qualora le sevizie dei proprietari fossero risultate insopportabili, questi fossero costretti a
vendere i propri schiavi.
Parimenti sono in potestà anche i FIGLI CREATI DA MATRIMONIO LEGITTIMO, SIA NATURALI CHE
ADOTTATI.
Il matrimonio era legittimo quando vi era il CONNUBIUM (capacità e attitudine a concludere un matrimonio
legittimo, cfr. latini coloniarii): infatti, poiché il connubium fa sì che i figli seguano la condizione del padre,
succede che essi siano non solo cittadini romani, ma anche soggetti alla potestà del padre. Inoltre vi era il
requisito del CONSENSO e dell’ETA’, che doveva essere pubere per entrambi e per la validità era richiesta la
cosiddetta “affectio maritatis”.
Se non vi è connubium, il figlio acquista LO STATUS DELLA MADRE.
Coloro che furono concepiti illegittimamente acquistano lo status di nascita.
Coloro che sono legittimamente quello del concepimento, a scopo di tutela.
Erano assolutamente vietati i matrimoni tra persone fra le quali intercorre un rapporto di ascendenza o
discendenza (= parentela in linea retta), come tra padre e figlia (parentela in linea retta di primo grado), tra
madre e figlio (parentela in linea retta di primo grado), tra nonno e nipote (parentela in linea retta di secondo
grado); e, qualora dette persone si uniscano, si dice che sono state contratte nozze sacrileghe e incestuose. A
tal punto che, sebbene abbiano cominciato ad essere fra loro ascendenti e discendenti a seguito di adozione,
non possono unirsi in matrimonio fra loro perché la condizione giuridica resta invariata anche una volta
eliminata l’adozione. Lo stesso vale anche rispetto alle persone unite da un grado collaterale di parentela.
Sono assolutamente proibite le nozze tra fratello e sorella (parenti in linea collaterale di secondo grado).
Tuttavia, se una donna abbia cominciato ad essermi sorella a seguito di adozione, non potranno in alcun
modo sussistere nozze tra me e lei finché dura l’adozione; ma potrò sposarla qualora l’adozione sia
sciolta in seguito a emancipazione; e anche se io sarò stato emancipato non ci sarà alcun impedimento alle
nozze.
Si parla di AFFINITA’ per designare il legame tra il coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Può essere sia in
linea retta che collaterale.
Per la LEX IULIA (18 d.C.) gli ingenui nono posso contrarre nozze con donne di cattiva reputazione.
A patria potestà sono sottomessi TUTTI I DISCENDENTI IN LINEA MASCHILE DELLA FAMIGLIA.
Come detto sopra, anche i figli che sono in adozione cadono sotto la potestà del pater familias.
ADOZIONE:
ADROGATIO con l’assenso del popolo (femmine interdette) di persone non soggette a patria
potestà
ADOZIONE (in senso stretto, possibile anche per le femmine): di persone sotto la patria potestà del
padre, servendosi di un principio della
LEGGE DELLE XII TAVOLE: attraverso un precetto pone un limite al diritto indiscriminato del pater
familias di vendere i suoi figli, a scopo PUNITIVO. Il figlio venduto x3 sarebbe uscito dalla sua
potestà.
Poi i pontefici, per dissolvere il problema dell’adozione del filius familias se ne servono per uno scopo
diverso da quello punitivo: il padre naturale vende il figlio al nuovo padre adottivo, egli però cade in
MANCIPUM. L’adottante allora lo manomette e il figlio cade in patria potestà del suo padre naturale, il
quale lo rivende una seconda volta e l’altro nuovamente lo manomette. Alla terza vendita, la patria
potestà del padre naturale si estingue. Il padre adottivo trova ancora il figlio in mancipio, quindi sotto
schiavitù. Il figlio viene rivenduto al padre naturale come schiavo, che ora ce l’ha anche lui in mancipio.
A questo punto i tre interessati si recano dal magistrato dove recitano una FORMULA PROCESSUALE,
il padre adottivo lo rivendica come suo figlio, il naturale tace. Ora il magistrato assegna il figlio alla
potestà del rivendicante.
Dunque con TRE VENDITE SI ESTINGUE LA PATRIA POTESTA’ DEL PADRE NATURALE
SUI FIGLI MASCHI.
Tale procedura si semplificava se la persona che si voleva dare in adozione era un femmina o un ulteriore
discendente, svolgendosi con una sola mancipatio.
Hanno in comune: non possono adottare gli eunuchi e le femmine, poiché non erano titolari di potestà personale.
Controversia: adottante deve avere 18 anni in più dell’adottato (poi successivamente sempre in età classica sarà
così.) per il PRINCIPIO CHE L’ADOZIONE IMITA LA NATURA.
PATRIA POTESTA’ E CONDIZIONE GIURIDICA ASSOGGETTATI
In origine attribuiva al padre un potere assoluto sui suoi figli, ed era simile al potere di padrone con i suoi schiavi
(vita e morte), ma nel corso del tempo venne limitato scomparve col finire della età classica. Il padre aveva anche
il diritto di vendere i suoi figli (con il limite espresso nella legge della XII tavole). Anche dal punto di vista
patrimoniale, i figli erano i una condizione simile a quella degli schiavi: anche loro non potevano disporre di un
patrimonio, essere titolari di diritti di natura patrimoniale, avere beni e debiti. Vengono anche usati come
strumenti d’acquisto del padre.
Tuttavia la prima regola subisce deroghe nel corso del tempo, ma solo riguardo ai figli maschi: si riconoscerà la
capacità di essere titolare di un particolare patrimonio, detto “peculio castrense”.
Il Peculio castrense aveva tre parti:
doni della famiglia
eredità dei suoi compagni
compenso per attività militare
Da Augusto prende avvio un processo che porterà a riconoscere che il filius possa avere la proprietà e la
disponibilità di alcuni beni acquistati in relazione al SERVIZIO MILITARE. Potrà disporne in modo autonomo
(con atto tra viris, per testamento o per atto oneroso).
La seconda deroga risale al I sec. D.C.: al filius si riconosce la possibilità di contrarre debiti (mutuo). Tuttavia se
il figlio non li restituiva poteva essere citato in giudizio e condannarlo.
Se però lui non disponeva di un patrimonio, il creditore non può rivalersi, ma aspettare che il padre morisse e il
figlio divenisse sui iuris.
Questa deroga fu decisa da un SENATOCONSULTO DI VESPASIANO (o “macedoniano” da un filius
familias di nome Macedo): esso vietava i mutui, lasciando intendere che prima di quella data fossero consentiti.
Dal punto di vista personale e familiari i figli possono, raggiunta la pubertà, contrarre matrimonio legittimo. I
filii familias MASCHI, nonostante la loro soggezione, avevano TUTTI I DIRITTI POLITICI (votare in
assemblea, essere eletti come magistrato ed entrare in Senato)
PERSONAE ALIENI IURIS IN MANU
Istituto delle ius CIVILE, sottoposte solo le DONNE. Di solito, ma non sempre, si faceva MATRIMONII
CAUSA. Se vi si aggiungeva la manus, la donna, assoggettata al marito, entrava nella famiglia del marito LOCO
FILIA, in una condizione giuridica cioè di figlia del marito e sorella dei suoi figli. La manus non era necessaria
(cum manu e sine manu): in questo caso non entrava a far parte ella famiglia del marito.
Potevano essere assoggettate sia donne alieni iuris sia donne sui iuris (così diveniva alieni iuris con gli stessi
effetti della ADROGATIO).
Si attuava in 3 modi:
USO
Colei che fosse rimasta sposata per un anno. Con la legge delle XII Tavole si è stabilito che, se una donna
non avesse voluto essere sottoposta alla mano del marito in questo modo, avrebbe potuto assentarsi per
tre notti ogni anno, interrompendo così l’uso ogni anno.
CONFERRATIO
Rito religioso arcaico, attraverso un determinato tipo di sacrificio che si fa a Giove Farreo, nel quale
viene utilizzato un pane di farro, ragion per cui è anche detto confarreatio: e per farlo molti atti vengono
compiuti con parole determinate e solenni alla presenza di dieci testimoni. Istituto vigente al tempo di
Gaio (solo per sacerdoti più importanti), ma con applicazione marginale.
COEMPTIO
Per mezzo di una mancipatio, cioè per mezzo di una sorta di vendita fittizia: infatti, alla presenza di non
meno di cinque testimoni cittadini romani puberi, e pure di un libripens, l’uomo compra la donna che
viene assoggettata alla sua manu.
COEMPTIO SINE MATRIMONII CAUSA: La donna sui iuris si auto-vende per effetti vantaggiosi,
come fare testamento: sia parte alienante sia oggetto della vendita. Il coemptionator poi la vende e cade
ne mancipio dell’acquirente. Chi l’acquista la manomette: è così libera e capace di fare testamento.
Il marito è pertanto detto coemptionator ma le sue parole (sconosciute) sono diverse a quelle del mancipii
accipiens (per cose, quindi schiavi, e sappiamo che la donna non cadeva come schiava né in
mancipium. Poteva però essere venduta (mancipata) e cadere in mancipio presso un altro. Cessano inoltre
di essere in potestà del padre le donne che vengono assoggettate alla manus, poiché entrano in loco filia,
ma se il marito è sotto patria potestà del padre, ella va in manus al suocero.
L’istituzione scompare in età post-classica.
2/10/2019
PERSONAE ALIENI IURIS IN MANCIPIO
Sono i filii familias fatti oggetto di mancipatio dal padre e donne in manu fatte oggetto di mancipatio dal
coemptionator. Essi sono in condizione servile tra quella di uno schiavo o di un figlio, la ragione di questa
differenza è evidente, dal momento che sono acquistati in mancipio da parte dei genitori e dei coemptionatores
con le stesse parole utilizzate per gli schiavi, mentre non è così nella coemptio.
Esse possono contrarre matrimonio legittimo, non possono avere un patrimonio e sono strumenti di acquisto.
Vengono liberati dalla soggezione con la MANUMISSIO (si crea così il patronato), allo stesso modo degli
schiavi.
(118a. Per lo più quando i genitori o i coemptionatores vogliano liberare queste persone dal proprio potere.)
LIBERAZIONE DALLA PATRIA POTESTA’ O ALLA MANUS:
1. SCHIAVI IN POTESTA’: cfr. manumissione degli schiavi
2. FILII IN PATRIA POSTESTA’: si estingue con la morte del pater familias, tuttavia i soggetti alla
potestà non sono solo i figli diretti, ma tutti i discendenti in linea retta maschile. Alla morte del pater,
diventa sui iuris SOLO IL FIGLIO, gli altri cadono in potestà del nuovo pater (§ 127). La seconda causa è
quando il pater dà in adozione i suoi figli/nipoti, sia maschi (con tre mancipationi e due manomissioni
intercalate e rivendica nuova paternità dinnanzi al pretore/preside) che femmine. Inoltre essa si esaurisce
con la emancipazione, inventata dai pontefici dopo la legge delle XII tavole. Si ricorre quando il pater
familias vuole rinunciare alla potestà non per far cadere il figlio sotto un altro (adozione), ma per farlo
diventare sui iuris. Essi si servono del precetto decemvirale, ma per evitare la formazione del rapporto di
patronato con il terzo acquirente, era lo stesso padre che lo manometteva: era lui stesso il patrono.
[il padre mancipa il figlio a qualcuno; questi lo libera con la manumissio vindicta ; fatto ciò, il figlio
ritorna in potestà del padre; questi, allora, lo mancipa di nuovo o alla stessa o ad un’altra persona (ma si
usa mancipare alla stessa persona), la quale poi similmente lo libera con la manumissio vindicta ; fatto
ciò, il figlio ritorna in potestà del padre; il padre lo mancipa per la terza volta alla stessa o ad altra persona
(ma si usa manciparlo alla stessa) e con questa mancipatio cessa di essere in potestà del padre, anche se
non è ancora manomesso, ma è in causa mancipii. Poi viene liberato e diviene sui iuris.]
Cessano di essere in patria potestà le donne assoggettate in manus.
Cessava inoltre o se il padre o se il figlio perde la cittadinanza romana, poiché la p.p. è un istituto dello
IUS CIVILE, non dello ius gentium.
3. DONNE IN MANU: cfr. figlie liberate della potestà paterna (una sola mancipatio).
4. PERSONAE IN CAUSA MANCIPII: diventano sui iuris con la manumissio vindicta , censu e tetsamento
(senza limite di età della legge ALIA SENTIA).
PERSONAE SUI IURIS
Non soggette a potestà, mancipio e manus. Possono essere TITOLARI DI UN PATRIMONIO (tranne figlio
dopo Augusto per peculio castrense).
Solo i maschi possono essere proprietari di patria potestà, dunque solo loro posso adottare.
Le donne possono essere proprietari di schiavi.