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Capacità di agire



Il soggetto acquista la capacità di agire (compie validi atti giuridici negoziali) al compimento del diciottesimo anno come previsto dal nostro ordinamento. Ci sono eccezioni come per esempio per quanto riguarda l’inizio dell’attività lavorativa e la possibilità anticipata di contrarre matrimonio ai 16 anni. Il matrimonio è un negozio giuridico, è assimilabile al contratto ma si distingue poiché quest’ultimo ha motivazioni economiche mentre il matrimonio ha motivazioni coniugali. Nel nostro codice non vi è una disciplina generale dei negozi giuridici ma si normano alcuni tipi (matrimonio, testamento, contratto). Il negozio più importante è il contratto; dalla disciplina generale del contratto si ricavano le previsioni per gli altri negozi.
Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare; si pensi alla fattispecie degli incapaci di intendere e di volere. Torniamo a considerare gli effetti dell’incapacità legale sull’atto dispositivo compiuto dall’incapace quindi sul negozio giuridico compiuto dall’incapace. Chi è legalmente incapace? Di sicuro il minore perché confrontando la disciplina di tale statuizione con quella del secondo comma dell’art. 2 del LIBRO PRIMO del Codice civile ricaviamo che è solo con la maggiore età che si acquista la capacità di agire. Il contratto concluso dal minore, quindi, è legalmente annullabile. L’art. 1426 c. c. prevede l’ipotesi di un contratto concluso da un minore che abbia con raggiri occultato la sua minore età; non è annullabile se concluso con tale condotta capziosa per esempio falsificando il suo documento. L’invalidità, in sostanza, è una forma di tutela nei confronti dell’incapace. La norma, quindi, deve mediare tra due diverse sfere d’interesse che entrano in contrasto cioè quella del minore e quella dell’altro contraente. Di regola prevale la sfera d’interesse del minore e da ciò l’annullabilità dell’atto concluso dal minore; ma se il minore, con il raggiro, connota una situazione in cui prevale la tutela dell’affidamento incolpevole dell’altro contraente nella validità del contratto, del negozio giuridico e quindi sul presupposto che il soggetto non fosse minore cioè incapace in tale eventualità prevale perché in tutti gli altri casi chi contrae col minore ha la capacità, con l’ordinaria diligenza, di verificare la condizione di capacità o incapacità di agire dell’altro contraente attraverso l’esibizione del documento. Se non lo verifica magari perché il minore sembra maggiorenne, vi è una colpa ed è imputabile a chi non ha constatato per cui il contratto sarà annullabile a protezione del minore; se il minore ha agito capziosamente a suo favore l’altro contraente può anche, con l’ordinaria diligenza, accertarsi del dolo ed in tale caso prevalgono i suoi interessi a mantenere valido il contratto stipulato col minore (eccezione alla regola). Il minore non ha capacità di agire fino ai 18 anni. È chiaro che un soggetto anche prima dei 18 anni ha possibilità di definire
dei contratti pur non essendo ancora capace di agire per il nostro ordinamento (basti pensare al minore che acquista un cellulare o un titolo di viaggio o si apre un conto corrente postale o bancario). Puntualizziamo tali fattispecie “atipiche” riferendoci alla common law inglese dove si afferma che sono stipulabili dal minore quei contratti A NECESSITA’ e A BENEFICIO DEL MINORE.

Tratto da CAPACITÀ DI AGIRE di Giuseppe Rondinone
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