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Imposta lorda, detrazioni e imposta netta


Dopo aver dedotto, dal reddito complessivo, gli “oneri”, si ottiene la base imponibile dell’imposta: e cioè la grandezza alla quale si applicano le aliquote.
Le aliquote sono crescenti per scaglioni di reddito.
Secondo la disciplina attuale (2007), gli scaglioni di reddito sono cinque:
1. aliquota del 23% per i redditi fino a 15 mila euro;
2. aliquota del 27% per i redditi da 15 a 28 mila euro;
3. aliquota del 38% per i redditi da 28 a 55 mila euro;
4. aliquota del 41% per i redditi da 55 a 75 mila euro;
5. aliquota del 43% per i redditi superiori a 75 mila euro. 


Da tale calcolo si ottiene l’imposta lorda, che non costituisce l’imposta dovuta, perché occorre tener conto delle “detrazioni dall’imposta”.
Dall’imposta lorda si sottraggono determinati importi, che sono di tre specie:
a. detrazioni per carichi di famiglia; attribuite a chi ha familiari a carico;
b. detrazioni sostitutive delle spese di produzione; attribuite a chi ha redditi di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati, ai pensionati e a chi ha redditi di lavoro autonomo o di impresa di ammontare minimo;
c. detrazioni per oneri; ammesse nella misura del 19% per:
i. interessi passivi per mutui agrari;
ii. interessi passivi per mutui ipotecari contratti per l’acquisto della prima casa;
iii. spese sanitarie;
iv. spese funebri;
v. spese di istruzione;
vi. premi per assicurazione sulla vita;
vii. spese per manutenzione e restauro di immobili di interesse storico e artistico;
viii. erogazioni liberali destinate a finalità particolarmente meritevoli;
ix. spese veterinarie;
x. spese per badanti.
Dopo aver tenuto conto delle detrazioni, si ottiene l’ammontare dell’imposta netta, astrattamente dovuta per quel periodo di imposta.
Tale importo non costituisce, peraltro, l’importo da versare, perché dall’imposta netta si scomputano, nell’ordine:
a. i crediti di imposta;
b. i versamenti d’acconto;
c. le ritenute alla fonte a titolo d’acconto.
Se l’ammontare complessivo dei crediti di imposta, dei versamenti d’acconto e delle ritenute è superiore a quello dell’imposta netta sul reddito complessivo, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di compensare l’eccedenza con i versamenti dei periodi successivi o di chiederne il rimborso.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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