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Il diritto di recesso dei soci di una s.p.a.

L'applicazione del principio maggioritario fa si che nella s.p.a. la minoranza non può impedire modifiche dell'assetto societario.
È necessario però che la maggioranza rispetti i limiti posti da norme inderogabili e che non siano violati i principi cardine di correttezza, buona fede e parità di trattamento fra gli azionisti.
In presenza di delibere modificative di particolare entità, la minoranza è tutelata dalla previsione di maggioranze più elevate e dal riconoscimento del diritto di recesso alla società, in alternativa alla vendita delle azioni (se la società è chiusa sarà difficile trovare un compratore).
La riforma del 2003 distingue cause di recesso inderogabili, derogabili dallo statuto e cause statutarie, inoltre il diritto di recesso può essere esercitato dai soci assenti, dissenzienti e astenuti rispetto ad una deliberazione. È riconosciuto anche il diritto di recedere parzialmente e la società si trova a far fronte ad un disinvestimento parziale. Il recesso può essere esercitato o per le cause stabilite dal codice o per gli altri atti o fatti stabiliti dallo statuto.
Nella cause inderogabili, il recesso può essere esercitato dai soci che non hanno concorso alla:
- modifica dell'oggetto sociale; (cambiamento significativo dell'attività sociale)
- trasformazione della società;
- al trasferimento della sede all'estero;
- modificazioni dello statuto concernenti diritto di voto o di partecipazione;
- revoca dello stato di liquidazione.
 In tutti questi casi il diritto di recesso non può essere soppresso dallo statuto.
Nelle cause derogabili, il diritto di recesso spetta ai soci che non hanno concorso alla:
- approvazione delle delibere riguardanti la proroga del termine di durata della società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
Nelle società che non fanno appello al mercato del capitale di rischio, lo statuto può prevedere ulteriori cause di recesso.
Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante una lettera raccomandata alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso devono essere depositate presso la sede della società. la società entro 90 giorni può revocare la delibera che legittima il diritto di recesso oppure può deliberare lo scioglimento della società.  Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
Nelle società non quotate il valore delle azioni da rimborsare è determinato dagli amministratori tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali.
Nelle società con azioni quotate il valore di liquidazione viene determinato facendo la media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la convocazione dell'assemblea.
Al socio deve essere corrisposto il valore reale delle azioni, perciò il valore di mercato.
I soci devono conoscere il valore delle azioni prima dell'assemblea, deve essere depositato dagli amministratori, in modo che arrivino in assemblea informati. In caso di contestazione del valore deve essere nominato un esperto dal tribunale.
Gli amministratori offrono le azioni del socio recedente in opzione agli altri soci, qualora i soci non sono disposti ad acquistare in tutto o in parte vengono offerte ai terzi. In caso di mancato collocamento delle azioni presso i soci o presso terzi,  le azioni vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società, ma in assenza di utili e riserve disponibili, il capitale sociale deve essere ridotto del relativo ammontare o proseguire con lo scioglimento della società.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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