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I servizi di trasporto ferroviario liberalizzati in sede comunitaria e nazionale


La Direttiva 91/440/CEE si applica alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria e alle altre attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie (qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione, comprendenti anche le imprese che forniscono solo la trazione) stabilite o che si stabiliranno in uno Stato membro, escludendo dal suo campo di applicazione le imprese ferroviarie che effettuano servizi di trasporto urbani, extraurbani e regionali, mentre per quanto riguarda i servizi ferroviari in transito attraverso l’UE o con inizio e termine fuori del territorio comunitario è previsto che gli Stati membri possano non applicare il testo normativo.
Questa Direttiva ha introdotto principi di concorrenza e di liberalizzazione, consentendo a una pluralità di imprese di prestare tali servizi mediante l’uso dell’infrastruttura ferroviaria gestita da un unico soggetto. La liberalizzazione è stata graduale e non ancora completa.
In un primo momento, l’art. 10 della Direttiva aveva previsto a favore delle associazioni internazionali diritti di accesso e di transito negli Stati membri di stabilimento delle imprese ferroviarie facenti parte delle associazioni stesse, nonché diritti di transito negli altri Stati membri diversi dagli Stati di stabilimento, per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri e di merci tradizionale o combinato; alle imprese comunitarie invece erano riconosciuti diritti di accesso all’infrastruttura ferroviaria di altri Stati membri limitatamente ai servizi di trasporto combinato internazionale di merci.
Successivamente si è avuta  una decisiva apertura del mercato: per quanto riguarda i trasporti ferroviari di merci, a tutte le imprese ferroviarie comunitarie viene garantito l’accesso, a condizioni eque, all’intera rete ferroviaria comunitaria per l’esercizio di tutti i tipi di servizi di trasporto ferroviario di merci sia internazionale che nell’ambito di uno stesso Stato membro; per quanto riguarda i trasporti ferroviari di passeggeri, dal 01/01/2010 è consentito alle imprese ferroviarie comunitarie di accedere all’infrastruttura di tutti gli Stati membri per l’esercizio di servizi di trasporto internazionale di passeggeri, compreso il diritto di far salire e scendere persone in stazioni ubicate in uno stesso Stato membro purché la tratta interna avvenga nell’ambito del percorso internazionale, ma ci sono delle eccezioni permanenti: resta ancora escluso dalla liberalizzazione il trasporto di cabotaggio (trasporto nazionale di passeggeri che non sia collegato a un trasporto internazionale), gli Stati membri possono limitare il diritto di accesso al mercato dei servizi di trasporto ferroviario soggetti a uno o più contratti di servizio pubblico (senza determinare una restrizione del diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso di un servizio internazionale, salvo che non comprometta l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico); e delle eccezioni temporanee: gli Stati membri possono rinviare la liberalizzazione al massimo fino al 01/01/2012 nel caso in cui la parte del trasporto ferroviario internazionale di passeggeri, svolta sul loro territorio, rappresenta almeno il 50% del fatturato delle imprese ferroviarie, e possono limitare il diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate sul loro territorio lungo il percorso di un servizio di trasporto internazionale nell’evenienza in cui il servizio di trasporto tra queste stazioni sia stato affidato in concessione prima del 04/12/2007 ad un’impresa di trasporto scelta con una procedura di aggiudicazione, fino alla durata dell’atto concessorio o al massimo per 15 anni.
In concreto però non ha sortito totalmente gli obiettivi sperati, soprattutto in termini di sottrazione di quote di traffico dal trasporto stradale a favore del trasporto ferroviario con effetti positivi in termini di minore inquinamento ambientale, più altri problemi tecnico-operativi (gallerie di diverse dimensioni, distanze non uniformi tra le traversine dei binari, diversi sistemi di alimentazione elettrica e di segnaletica).
In sede nazionale, nel 2003 il legislatore aveva attribuito alle imprese ferroviarie comunitarie in possesso di specifica autorizzazione, con sede nel territorio comunitario, il diritto di accedere (a condizioni di reciprocità) all’intera rete ferroviaria italiana per l’espletamento dei servizi di trasporto internazionale e di trasporto nazionale passeggeri e merci, ma tale disposizione è stata abrogata per confermare la normativa comunitaria, determinando quindi un passo indietro nella liberalizzazione.

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