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La distribuzione del traffico tra aeroporti


L’art.19 del Regolamento riconosce agli Stati membri di distribuire il traffico tra aeroporti che hanno le caratteristiche:
servono la stessa città o conurbazione, intesa come area urbana che comprende alcune città le quali, a seguito di una crescita demografica e dell’espansione urbana, si sono unite formando un’unica area edificata;
sono serviti da adeguate infrastrutture di trasporto capaci di garantire un collegamento preferibilmente diretto grazie al quale è dato raggiungere l’aeroporto in meno di 90’;
sono collegabili tra loro e con la città o la conurbazione attraverso servizi di trasporto pubblico frequenti, affidabili ed efficienti;
sono in grado di offrire alle compagnie aeree i servizi di cui hanno bisogno e non pregiudicano indebitamente le loro opportunità commerciali.
Lo Stato deve consultare le parti interessate prima, e i criteri di distribuzione non devono essere discriminatori né in relazione alle destinazioni all’interno dell’UE, né sulla base della nazionalità delle compagnie aeree interessate, devono essere rispettosi dei principi di proporzionalità, trasparenza e oggettività. La decisione deve essere comunicata alla Commissione che, entro 6 mesi, deve stabilire, con una decisione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, se tale Stato possa o meno applicare le relative misure.

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