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Definizione di separazione consensuale

Definizione di separazione consensuale


L'accordo tra i coniugi circa l'affidamento dei figli, separazione e effetti patrimoniali non ha effetto senza l'omologazione del giudice. È un negozio familiare: personalissimo (art. 298).
Con l'accordo le parti regolano il rapporto coniugale; è nulla la clausola di rinunzia agli alimenti, ma non quella che obbliga il coniuge che percepisce l'assegno a cercare un lavoro al fine di diminuire l'importo o revocarlo e quella dell'attribuzione di un cespite della comunione legale o di un capite una volta tanto, anziché dell'assegno.
Accordo: ha come contenuto il reciproco consenso a vivere separati e tutte le pattuizioni relative anche circa la proprietà dei beni.
Controllo del giudice circa le pattuizioni che riguardano i figli: può anche indicare ai coniugi le modificazioni a attuare e in caso di inidonea soluzione, rifiutare l'omologazione.

Le pattuizioni precedenti o contemporanee all'accordo poi omologato, sono operanti se non interferiscono sull'accordo stesso.

Gli effetti della separazione sul piano personale sono gli stessi già illustrati. Uso del cognome: effetto di accordo. Sul piano patrimoniale art. 1566 in favore dei figli e del coniuge a garanzia del pagamento dell'assegno.
Decreto di omologazione → titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 2818)
I coniugi possono anche rivedere l'accordo.

Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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