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L'adempimento


L'adempimento è l'esatta esecuzione della prestazione dovuta; l'adempimento porta all'estinzione dell'obbligazione e la liberazione del debitore dal vincolo giuridico che lo legava al creditore.

Questo è il modo naturale per l'attuazione del rapporto obbligatorio.

La mancata esecuzione o l'esecuzione di qualcosa di diverso dalla prestazione porta all'inadempimento.

La legge impone sia a creditore che debitore di seguire un comportamento corretto; il tempo è rimesso liberamente alla volontà delle parti. Se esse non l'hanno stabilito allora il creditore può richiedere la prestazione subito. Il termine che può essere previsto è:
 
1. del debitore: il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza;
2. del creditore: si può pretendere prima della scadenza;
3. sia del debitore che del creditore: cioè la scadenza è fissata da entrambe le parti.

Il luogo di adempimento è liberamente deciso dalle parti.

Se l'obbligazione ha per oggetto una cosa determinata essa va adempiuta nel luogo in cui la cosa si trovava quando l'obbligazione è sorta.

Se si ha per oggetto una somma di denaro allora questa va adempiuta al domicilio del creditore.

Tutte le altre specie di obbligazioni vanno adempiute al domicilio del debitore.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Adriana Capodicasa
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