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Commento di Giustino Di Cecco all’art. 2409 sexies: responsabilità del revisore contabile

Commento di Giustino Di Cecco all’art. 2409 sexies: responsabilità  del revisore contabile


Il legislatore sceglie di non uniformarsi alle norme per le società quotate, e di estendere le regole tipiche (peraltro modificate) della responsabilità del collegio sindacale. Infatti l’art. 164 del Tuf richiama solo il comma 1 del 2407, mentre l’articolo in commento richiama l’intero 2407 (responsabilità del collegio sindacale) senza alcuna eccezione. La disciplina si applica anche alle non quotate con titoli diffusi.
Si rinvia, in prima analisi, al commento all’articolo 2407.
Con riguardo alla sostituzione della diligenza del mandatario con professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico, si deve senz’altro fare riferimento alla diligenza professionale prevista dall’art. 1176 comma 2 (“Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.”). Dunque, si riapre il dibattito in dottrina circa la natura del rapporto tra società e soggetto incaricato della revisione, e se tale rapporto abbia o meno natura professionale.

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