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Commento di Paolo Valensise all’art. 2409 octiesdecies: assemblea di approvazione del bilancio del comitato per il controllo

Commento di Paolo Valensise all’art. 2409 octiesdecies: assemblea di approvazione del bilancio del comitato per il controllo


Il riferimento alla relazione all’assemblea (2408 comma 1) fa sì che anche il comitato vi sia tenuto; attraverso l’art. 223-septies occorrerà considerare applicabile al comitato, coi necessari adattamenti, l’art. 2429, cioè la norma che concerne la predisposizione, da parte del collegio sindacale, di una relazione in occasione dell’assemblea di approvazione del bilancio, contenente tra l’altro i risultati dell’esercizio sociale e dell’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri.
In virtù del richiamo al 2408 comma 2 il comitato deve indagare senza indugio e, a seconda dei risultati di tali verifiche, e in conformità di una sorta di graduazione delle possibili reazioni, potrà: sfruttare la prima assemblea utile per presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte; oppure, se nel corso delle verifiche ravvisasse fatti censurabili di rilevante gravità e vi fosse urgente necessità di provvedere (2406 comma 2), dovrà convocare un’assemblea ad hoc previa comunicazione al presidente del cda.
Anche se il comma 1 del 2406 non è richiamato (“In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge”), la situazione determinata dall’inerzia degli amministratori potrebbe anche configurare gli estremi del comma 2 del 2406, quindi il comitato dovrebbe attivarsi di conseguenza. Rimane poi ferma la possibilità di convocazione dell’assemblea ex art. 2367, su richiesta dei soci che rappresentano un decimo del capitale sociale o la minor percentuale prevista in statuto; di fronte ad un’istanza del genere, se gli amministratori non provvedessero sarebbe il comitato “in loro vece” a doverlo fare (art. 2367 comma 2).
Tra i poteri di reazione del comitato occorre ricordare l’art. 2388 (“Le deliberazioni del cda che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione”), richiamato dal 2409-noviesdecies, che conferma la competenza collegiale del comitato in quanto va letto tramite il 223-septies e tenendo presente che i membri del comitato non possono né votare né essere computati nel quorum costitutivo del consiglio, quindi non possono essere qualificati come assenti o dissenzienti, e il potere di impugnazione spetta al comitato in quanto organo collegiale, e non ai singoli suoi componenti.

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