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Commento di Pietro Paolo Ferraro all’art. 2406: aumento dei poteri partecipativi dei sindaci


L’elemento principale è l’innovazione introdotta dal comma 2 (in sintonia con quanto già previsto per le quotate), per aumentare i poteri partecipativi e reattivi dei sindaci. Tuttavia, non ci si è spinti fino a riconoscergli strumenti sanzionatori diretti sugli atti e sulle persone.
La precedente normativa imponeva ai sindaci di attivarsi per impedire e contrastare i fatti censurabili o le operazioni pregiudizievoli di cui fossero venuti a conoscenza, ma non forniva loro adeguati mezzi di reazione; potevano solo informare l’assemblea e rimetterle gli opportuni provvedimenti, ma anche questa possibilità non era supportata da un adeguato potere di convocazione dell’organo. Un’altra incongruenza: i sindaci dovevano convocare l’assemblea d’urgenza per fatti censurabili rilevati su denuncia dei soci (2408 comma 2), e non se quei medesimi fatti fossero emersi nello svolgimento delle funzioni sindacali o per altra via. Per tutto questo, in presenza di gravi irregolarità il collegio non poteva far altro che informarne gli amministratori, invitandoli a provvedere alla convocazione dell’assemblea, e in mancanza di attivazione da parte del cda, non restava che attendere l’adunanza annuale di approvazione del bilancio. Tuttavia, parte della dottrina sosteneva che, per urgenza, vi fosse comunque il dovere di convocare, anche direttamente, l’assemblea (applicazione analogica del 2408 comma 2).
Il primo passo per porre rimedio alla situazione fu mosso col Tuf, dove il collegio, o anche solo 2 membri, possono convocare non solo l’assemblea, ma anche gli organi amministrativi collegiali (art. 151 comma 2 Tuf). Nel codice civile è stato aggiunto il requisito della sussistenza di ragioni d’urgenza e fatti censurabili di rilevante gravità (prima contemplati dal 2408 comma 2 per legittimare il collegio a convocare l’assemblea su denuncia di una minoranza qualificata); questo conferisce carattere di eccezionalità a tale convocazione, che comunque ha una portata, ora, molto più estesa, non essendo più solo una prerogativa delle minoranze.

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