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Commento di Pietro Paolo Ferraro all’art. 2407: azioni di responsabilità verso i sindaci


In tema di responsabilità (di cui natura e caratteri sono gli stessi ante riforma, perciò si ripropongono le stesse questioni sorte in passato), si distingue tra responsabilità esclusiva, del comma 1, e responsabilità concorrente (con quella degli amministratori), del comma 2. La prima si verifica per inadempimenti di doveri posti direttamente in capo ai sindaci, indipendentemente da inadempimenti degli amministratori. La seconda, detta culpa in vigilando, si verifica in presenza di: fatti o omissioni degli amministratori; violazione degli obblighi incombenti sui sindaci; nesso di causalità tra difetto dei sindaci e pregiudizio patito dalla società e/o dai terzi.
Tuttavia, con riguardo alla responsabilità concorrente, innanzitutto c’è la possibilità di provare di essere immuni da colpa (per il sindaco che abbia fatto verbalizzare il proprio dissenso). Poi, questa non è una automatica proiezione della responsabilità degli amministratori; deve nascere sempre da fatti imputabili agli stessi sindaci. Inoltre, la diversa responsabilità tra i vari soggetti che abbiano concorso alla produzione del danno ha rilievo solo nei rapporti interni tra i coobbligati, ai fini dell’azione di regresso, e non nei rapporti esterni coi danneggiati.
Le azioni di responsabilità verso i sindaci sono costruite sulla falsariga di quelle esperibili contro gli amministratori, in virtù dei richiami agli articoli 2393-2395.
La prima novità è rappresentata dal fatto che l’applicazione di tali norme trova limite nella compatibilità.
Seconda novità: viene riconosciuta la legittimazione processuale ai soci senza la mediazione dell’assemblea, analogamente a quanto previsto per le quotate, così assegnando alle minoranza un efficace strumento di tutela; a tal fine si applicano le norme del 2393-bis, per cui l’azione è pur sempre della società, anche se esercitata, in via surrogatoria, dai soci (si ritiene, però, che di tale articolo non debba applicarsi il comma 3, laddove prevede che la notifica della citazione in giudizio alla società debba essere fatta sia dal legale rappresentante che dal presidente del collegio sindacale; basta la prima per vari motivi: l’aggiunta della seconda è stata prevista solo per evitare conflitti di interessi (vedi commento art. 2393-bis), il Tuf prevede che la seconda sia necessaria solo per azione contro amministratori o direttori generali, l’aggiunta della seconda provocherebbe l’attivazione dei doveri di controllo del collegio sindacale). Tuttavia sorgono problemi quando l’azione di minoranza viene esercitata contestualmente verso amministratori e sindaci.
Terza novità: l’applicazione del 2394-bis (azioni di responsabilità in capo a curatore, commissario liquidatore e commissario straordinario) supera il limite della loro legittimazione alla sola azione dei creditori (prevista dal vecchio testo), dunque si favorisce un migliore coordinamento tra la normativa civile e fallimentare (la norma, infatti, era contenuta in modo equivalente nella legge fallimentare).
L’ultima novità: il rinvio, prima non presente, anche all’art. 2395, cioè anche il singolo socio o terzo può intraprendere un’azione individuale di responsabilità verso i sindaci (da soli o, per svolgimento non adeguato della loro funzione di controllo, in concorso con gli amministratori); è semplicemente il recepimento dell’orientamento prevalente in giurisprudenza.

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