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Commento di Pietro Paolo Ferraro all’art. 2407: responsabilità degli organi di controllo


Il 2407, riformato, assume un ruolo cardine in tema di responsabilità degli organi di controllo: trova diretta applicazione ai soggetti incaricati del controllo contabile (persone fisiche e società di revisione) per il richiamo operato dal 2409-sexies; poi, il 2409-terdecies, per il dualistico, ripropone esattamente lo stesso testo, ma con riguardo al consiglio di sorveglianza; ancora, per il comitato di controllo del monistico il rinvio del 2409-noviesdecies è agli artt. 2392-2395, ma non si può prescindere dal 2407. Tuttavia, la responsabilità si riempie di contenuti differenti in base alle caratteristiche strutturali e alle specifiche funzioni di ciascuno degli organi in questione. Poi, i controllori dei modelli alternativi di governance, caratterizzati da una forte commistione tra chi gestisce e chi controlla, con anche prerogative gestionali, sono soggetti a responsabilità anche per scelte gestionali (cosa che non accade, abbiamo visto, nel modello tradizionale, con le funzioni di gestione e di controllo nettamente separate).

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